MINISTERO INTERNO – Circolare 09 giugno 2017, n. 18780
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno del 5 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell’8 giugno 2017, in vigore dal successivo 9 giugno
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell’8 giugno corrente, è stato pubblicato l’unito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 5 maggio 2017, in cui è previsto, all’articolo 1, che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:
a) euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Il decreto in analisi ha mantenuto inalterate le disposizioni contenute nel decreto del 6 ottobre 2011, cui è stata, in particolare, apportata modifica all’articolo 3, comma 1, lettera e) (NOTA 1), con l’estensione delle categorie dei soggetti esentati dall’obbligo del contributo, mediante l’inclusione dei cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.
In virtù delle disposizioni contenute nel nuovo decreto, a decorrere dal 9 giugno 2017, le pratiche di soggiorno presentate presso gli sportelli postali abilitati o presso gli Uffici di codeste Questure, dovranno vedere corrisposto, per la successiva definizione, il versamento del prescritto contributo.
Al riguardo, si rende noto che sono stati assunti contatti con i rappresentanti del Centro Elettronico Nazionale di Napoli, affinchè siano ripristinati, all’atto della vigenza del decreto, i controlli informatici operativi nel passato, nella fase di accettazione delle pratiche di soggiorno.
Le SSLL dovranno curare la medesima attività di verifica della corresponsione del contributo anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 9 giugno corrente e siano in fase istruttoria oppure siano state definite, ma in attesa della produzione del permesso elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo allo straniero
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SSLL a voler curare l’urgentissima, massima diffusione delle presenti indicazioni, anche allo scopo di assicurare una capillare informazione dell’utenza interessata.
—
(1) Cfr. con articolo 3 del DM 6 ottobre del 2011, che prevede i casi di esclusione dal pagamento del contributo nei confronti di: a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; b) cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; e) cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Allegato
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 5 maggio 2017
Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno
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