MINISTERO INTERNO – Circolare 12 ottobre 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020
Si informa che è stato registrato dalla Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2020 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).
Al riguardo, acquisito l’avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 25 agosto 2020, si adottano le seguenti disposizioni attuative.
LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità (art. 1 del decreto).
Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 6.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (art.3 del decreto).
La quota di 12.850 è così ripartita:
- Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Nell’ambito della quota indicata all’art. 2 è consentito l’ingresso in Italia nell’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
- Nell’ambito della quota di cui all’art. 2, come previsto dall’art. 3 del decreto, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico alberghiero, 6.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
- a) 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- b) 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Nell’ambito della quota prevista all’art. 2, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- a) 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Nell’ambito della quota di cui all’art. 2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- a) 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Le quote destinate alle conversioni (6.150 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione.
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota di cui all’articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2020 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nelle quote indicate all’art.3,comma 1, lett.a) e all’art.4 del DPCM 7 luglio 2020, dalle ore 9,00 del 22 ottobre 2020, decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le categorie dei lavoratori di cui all’art.3, comma1, lett.b) – cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno 2020, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria – le istanze potranno essere trasmesse a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.
Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.
Pertanto, prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Eseguito l’accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono i seguenti:
– Modelli A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela,
– Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
– Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
– Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
– Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato,
– Modello LS1 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato domestico,
– Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro autonomo,
– Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
– Modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero.
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
Allo stesso indirizzo http://nullaostalavoro.dlci.interno.it, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.
GESTIONE DELLE PROCEDURE
- Istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, edilizia e turistico-alberghiero (modello B2020)
SETTORE AUTOTRASPORTI MERCI PER CONTO TERZI
Si precisa che, per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/conversione-patente-estera.
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
L’impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:
– iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n.298/74) della provincia di appartenenza,
– iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
– in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
In caso di trasporti internazionali l’impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di conducente.
b.Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)
Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI), pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI) ex art. 4, comma 1 del decreto, provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell’home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo nell’ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.
Come già segnalato, si ricorda agli uffici in indirizzo l’importanza di comunicare alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione l’avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l’eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.
c.Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato
Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
d.Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato da ultimo dalla legge 96/2018, alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
- Ingresso per start-up innovative
Per quanto concerne l’ingresso per le start-up innovative si allegano (all.2) le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con Il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura (all.3).
Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.
Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all’art. 39, comma 3, d.lgs. 286/1998. Rimane invariata l’esibizione dell’ulteriore documentazione prevista.
Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
LAVORO STAGIONALE
Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 6 DPCM 7 luglio 2020).
La quota di cui al comma 3 dell’articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 3, comma 1, lett.a) del decreto).
Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.
Inoltre, nell’ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita – una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari dei Paesi di cui all’art.3, comma 1, lett.a), le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:
– Cia
– Coldiretti
– Confagricoltura
– Copagri
– Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).
Tali organizzazioni sono state individuate, in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tra quelle maggiormente rappresentative per numerosità delle istanze inviate agli Sportelli nell’anno precedente.
Le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
La quota di 6.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei dati che il Ministero dell’Interno fornirà, relativi alle istanze inviate in ordine cronologico dalle sei associazioni. Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date indicazioni sull’istruttoria di tali istanze.
Come previsto dal citato articolo 3, co 1, lett.a), in capo a tale associazioni c’è l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.
Il ruolo delle Associazioni datoriali non si limiterà, infatti, all’inoltro delle istanze per conto del datore di lavoro, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell’Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà successivamente effettuato un monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).
La restante quota di 12.000 unità (di cui 1.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
Al riguardo si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato nell’art. 3 – comma 1, lett.a) del decreto in oggetto). Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall’articolo 24, comma 9 del T.U.I. un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
A partire dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2020 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (mod. C-STAG) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, come sopra descritto, per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 4, dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2020, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.
Le procedure riguardanti l’accesso degli utenti, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).
Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.
Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.
ISTRUTTORIA
Riguardo l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale, nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Ispettorati territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all’individuazione sia dei settori occupazionali “agricolo e turistico alberghiero” (articolo 24, comma 1 TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12 TUI).
Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
PROTOCOLLI DI INTESA
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 394/99, firmatarie dei Protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all’adesione di altre associazioni interessate.
Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.
Per l’accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l’anno), ogni Direzione nazionale dovrà presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG i modelli 7 e 8 (allegati), come già indicato nella sopra richiamata Circolare del 4 dicembre 2018.
Codeste Prefetture, dopo aver disposto gli accertamenti ritenuti opportuni, trasmetteranno, con il proprio parere, i citati modelli alla Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, all’indirizzo di posta elettronica politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it
Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
Allegato 1
DPCM 07/7/2020
Allegato 2
Linee guida Italia Startup Visa
Cos’è Italia Startup Visa (ISV)
Uno strumento di attrazione di talento imprenditoriale dal mondo
Un piccolo gruppo di Paesi, soprattutto europei, ha sperimentato negli ultimi anni una nuova tipologia di politica pubblica: lo sviluppo di procedure speciali, semplificate e accelerate per la concessione dei visti d’ingresso in favore di imprenditori innovativi da tutto il mondo. Questo nuovo strumento di policy viene generalmente chiamato “startup visa” o “visto startup”.
L’assunto di base è che gli ecosistemi dell’innovazione più dinamici al mondo si caratterizzano per una forte presenza di imprenditori migranti altamente qualificati. Da questo punto di vista, come riconosciuto anche dalla Commissione europea – non da ultimo, con il Piano Juncker del 2014 -, l’Europa ancora non riesce a sfruttare appieno il suo enorme potenziale di attrazione, risentendone in termini di competitività e innovatività.
In particolare, l’esperienza dei grandi hub globali dell’innovazione dimostra che l’integrazione di forza lavoro altamente qualificata, e il processo di “contaminazione” culturale che ne scaturisce attraverso lo scambio di idee, pratiche e contatti, rappresenta un valore aggiunto per gli ecosistemi locali. A fronte di mercati sempre più integrati e una concorrenza internazionale sempre più accesa, per essere competitivo un ecosistema deve essere a tutti gli effetti “globale”, a cominciare dalle persone che lo compongono.
Poiché la concessione del visto d’ingresso rappresenta un passaggio imprescindibile per consentire un libero flusso di talento e competenze, procedure amministrative lente e farraginose possono costituire un ostacolo significativo alla mobilità degli imprenditori innovativi: il programma Italia Startup Visa affronta questa problematica, introducendo una procedura bilingue, digitale, centralizzata e accelerata.
Italia Startup Visa: basi normative e principali caratteristiche
Lo startup visa italiano trae ispirazione da una proposta contenuta nel piano Destinazione Italia, la strategia lanciata dal Governo lanciata a fine 2013 per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane. La misura n. 44, “I visti come strumento di attrazione”, recita: “I visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all’ingresso in particolare verso gli investitori, gli studenti, i ricercatori e, più in generale, i lavoratori altamente qualificati. Lo snellimento delle procedure di rilascio dei visti è prioritario, nel rispetto del Sistema Schengen, per rendere l’Italia un Paese che accoglie flussi di mobilità qualificata”, prevedendo altresì una fattispecie specifica di visto “startup” per chi sceglie di costituire una nuova impresa innovativa in Italia.
Queste direttive sono state recepite dal Governo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013, concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013” (cd. Decreto Flussi 2013), che ha previsto una nuova fattispecie di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, riguardante i “cittadini stranieri [che intendono costituire] imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa” (art. 3). Tale previsione è stata poi rinnovata, nelle stesse forme, in tutti i successivi Decreti Flussi annuali emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il programma, noto con il nome “Italia Startup Visa”, è entrato nella fase di operatività con la pubblicazione, nel giugno 2014, del sito web istituzionale italiastartupvisa.mise.gov.it e della prima versione delle presenti Linee Guida, frutto della collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e il Ministero dell’Interno.
Il testo di queste Linee Guida introduce, per la tipologia individuata dal Decreto Flussi, una procedura altamente innovativa per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo, i cui aspetti più originali possono essere sintetizzati nei punti seguenti:
– il percorso è interamente digitalizzato: il candidato può inviare la propria documentazione esclusivamente via posta elettronica ordinaria, all’indirizzo italiastartupvisa@mise.gov.it;
– il processo può svolgersi interamente in lingua inglese: moduli di candidatura, linee guida e servizi di “customer care”, nonché lo stesso sito web del programma, sono tutti offerti in questa lingua, in modo da facilitare chi non ha una conoscenza sufficiente dell’italiano;
– la procedura che conduce al rilascio del nulla osta al visto è completamente centralizzata: un’unica amministrazione (il MISE, nello specifico la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, attraverso la Segreteria del programma), gestisce tutte le comunicazioni necessarie con le amministrazioni coinvolte (Questure, sedi diplomatico-consolari) e svolge il ruolo di interlocutore unico per i candidati al visto;
– ha luogo in tempi rapidi: il nulla osta alla concessione del visto viene emesso di norma entro 30 giorni dalla presentazione ufficiale della candidatura.
Fatte salve queste importanti peculiarità, Italia Startup Visa è ricompreso nella categoria ordinaria del visto per lavoro autonomo, ed è dunque soggetto alle disposizioni generali applicabili in materia: in particolare, l’art. 26 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI), l’art. 39 del DPR 394/99, e il Decreto Interministeriale n. 850/2011.
La policy di riferimento: lo Startup Act italiano
Il legislatore ha scelto di connettere strettamente il programma Italia Startup Visa a una politica pubblica nazionale di alta rilevanza strategica: quella dedicata alle imprese “startup innovative”. Gli imprenditori provenienti da Paesi non UE che vogliono ottenere un visto nell’ambito della tipologia predetta si impegnano, infatti, a costituire una nuova impresa in possesso dei requisiti previsti dal d.l. 179/2012 (convertito dalla l. 221/2012).
Questo legame si riflette anche nella governance del programma: le principali responsabilità operative sono infatti attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare alla Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, che tra le sue aree di competenza ha proprio l’implementazione e il monitoraggio complessivo della politica nazionale a favore delle startup innovative.
Italia Startup Visa rappresenta dunque una componente di un quadro di policy più vasto. Per un’analisi accurata delle sue caratteristiche non è quindi possibile prescindere da una presentazione del più ampio contesto normativo entro cui si inserisce: una prima, necessaria disamina riguarda la definizione legale di startup innovativa. In secondo luogo va introdotta anche la nozione di “incubatore certificato”, dal momento che ai candidati che ricevono supporto da questa tipologia di società è riservata una procedura speciale di accesso al programma.
Normativa di riferimento
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 ottobre 2012, il decreto-legge n. 179 del 2012 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) contiene, negli articoli da 25 a 32 (sezione IX) misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo di una nuova tipologia di impresa, per la prima volta riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano: la startup innovativa. A seguito dell’iter parlamentare, lo “Startup Act italiano” è stato definitivamente approvato con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il d.l. 179/2012 predispone per questa tipologia di impresa un articolato quadro agevolativo, che modifica drasticamente il contesto giuridico entro cui le nuove imprese innovative italiane operano. I benefici toccano tutto il ciclo di vita dell’azienda: la fase di avvio, con una notevole riduzione di costi data anche da una nuova modalità di costituzione online e gratuita; la crescita, con facilitazioni all’accesso al credito bancario grazie al Fondo di Garanzia per le PMI e significativi incentivi fiscali (pari al 30%) per gli investitori in equity; la maturità, con una procedura fallimentare semplificata (fail-fast) in caso di insuccesso, e la possibilità di conservare gran parte dei benefici – passando allo status di PMI innovativa – se la fase di “startup” viene superata con successo.
Lo Startup Act italiano, di cui qui abbiamo dato solo alcuni rapidi cenni, rappresenta una delle politiche pubbliche più avanzate in Europa in tema di nuova impresa innovativa: a marzo 2016 lo Startup Nation Scoreboard, che misura l’aderenza delle politiche nazionali per l’innovazione alle raccomandazioni contenute nello “Startup Manifesto” promosso dalla Commissione europea, ha classificato l’Italia al secondo posto tra i Paesi dell’Unione a 28 in termini di completezza del suo “Startup Act”.
Che cos’è una startup innovativa?
Con “startup innovativa” si intende una nuova impresa il cui modello di business è caratterizzato da una forte componente di innovazione tecnologica. Secondo il dettato normativo (d.l. 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata, che possiede i seguenti requisiti:
- a) è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da meno di 5 anni;
- b) ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- c) presenta un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce e non ha distribuito utili;
- e) ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- g) infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
- una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Da notare come la definizione sia neutra dal punto di vista settoriale: un’impresa che rispetta i requisiti sopra esposti può operare in tutti i settori economici.
Una presentazione completa delle modalità di accesso allo status di startup innovativa e delle agevolazioni concesse a questa tipologia di imprese è disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione “Startup innovative”. La sezione contiene una scheda di sintesi degli aspetti principali della normativa, regolarmente aggiornata in italiano e in inglese, e numerosi altri materiali di comunicazione; sono anche disponibili i testi dell’intera legislazione primaria e secondaria che sottende alla policy e interpretazioni dei suoi aspetti più complessi, nonché altri materiali informativi a proposito delle iniziative governative a sostegno dell’ecosistema nazionale dell’innovazione.
Che cos’è un incubatore certificato?
Il d.l. 179/2012 individua anche un’altra categoria di imprese innovative soggette a un regime di favore, gli incubatori certificati, riconoscendo il ruolo fondamentale rivestito da queste strutture nella creazione e nello sviluppo di un robusto ecosistema dell’imprenditoria innovativa.
La legge (art. 25, comma 5) definisce gli incubatori certificati come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che sostengono la nascita e lo sviluppo di startup innovative mediante l’offerta di servizi di incubazione fisica. La certificazione va intesa come uno strumento di valorizzazione delle eccellenze nazionali in questo campo: per questa ragione essa è subordinata al raggiungimento di requisiti qualificanti definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016. Tra questi, la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, nonché l’esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. Soprattutto, per ottenere lo status speciale, l’incubatore certificato deve disporre di una comprovata e pluriennale esperienza nell’attività di sostegno alla creazione e alla crescita di startup innovative.
Agli incubatori certificati sono concesse alcune delle agevolazioni attribuite alle startup innovative: tra queste, un canale preferenziale per l’utilizzo del programma Italia Startup Visa. Per maggiori informazioni si invita alla lettura della sezione dedicata della scheda di sintesi.
Monitoraggio
Per godere delle agevolazioni, la legge (d.l. 179/2012, art. 25, comma 8) richiede alle startup innovative e agli incubatori certificati di iscriversi in sezioni dedicate del Registro delle Imprese, gestito dalle Camere di Commercio italiane. L’iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.
Per espressa previsione del Decreto (art. 25, comma 10), le sezione speciale del Registro delle Imprese dedicate a startup innovative e incubatori certificati sono pubbliche, aggiornate ogni settimana e accessibili gratuitamente, online, all’indirizzo http://startup.registroimprese.it/ (sezione “Elenchi e statistiche”). I dati della sezione speciale dedicata alle startup innovative sono disponibili anche nella vetrina #ItalyFrontiers, una piattaforma online dove ogni startup innovativa può creare un proprio profilo pubblico, integrando i dati anagrafici già disponibili pubblicamente con informazioni personalizzate più approfondite sullo stadio di sviluppo del business, le caratteristiche del team, i prodotti o servizi realizzati, il capitale raccolto e i mercati di riferimento. Per rendersi visibile anche a clienti e investitori esteri, il profilo può essere compilato sia in versione italiana che inglese. Questi strumenti permettono a tutti, inclusi i potenziali interessati al programma, di ottenere una conoscenza diretta dell’ecosistema italiano dell’innovazione.
Ponendo l’accento su pubblicità e trasparenza, il legislatore intende favorire un monitoraggio diffuso da parte della ricerca specializzata e di tutta la cittadinanza, nonché un dibattito qualificato e oggettivo sull’impatto che la normativa sulle startup innovative ha sulla crescita economica, l’occupazione e l’innovazione. Sempre a tale scopo, il Ministero dello Sviluppo Economico cura e coordina la pubblicazione di un sistema di reportistica a carattere trimestrale sulle evidenze prodotte dalla policy nel suo complesso e da alcune delle sue misure più significative, tra cui lo stesso programma Italia Startup Visa. Inoltre, ogni anno il Ministro dello Sviluppo Economico trasmette al Parlamento una Relazione Annuale sugli ultimi sviluppi e sull’impatto della normativa a sostegno delle startup innovative, pubblicata in italiano e in inglese sul sito del Ministero.
Come detto, il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica ogni tre mesi sul proprio sito un dettagliato resoconto sul funzionamento del programma Italia Startup Visa: numero di candidature ricevute e loro esito, Paesi di provenienza, caratteristiche dei candidati – età, istruzione, precedente occupazione – e i riferimenti delle nuove startup innovative costituite grazie al programma. Il report, come tutta la modulistica e i materiali informativi dedicati a ISV, è pubblicato in italiano e in inglese.
Come funziona Italia Startup Visa?
Possono richiedere un visto d’ingresso per lavoro autonomo startup i cittadini di Paesi non UE che intendono costituire sul territorio italiano una startup innovativa come definita all’art. 25, comma 2, del decreto-legge 179/2012. Nel costituire l’impresa, la candidatura può essere supportata, anche finanziariamente, dagli incubatori certificati di cui all’art. 25, comma 5 dello stesso decreto.
Come si è accennato, la procedura per ottenere il visto startup costituisce una variante semplificata, digitalizzata e accelerata di quella normalmente prevista per l’emissione del visto per lavoro autonomo. È possibile ripercorrerne le principali tappe seguendo questo schema:
– Fase 1: invio della candidatura. Il cittadino non UE invia all’indirizzo italiastartupvisa@mise.gov.it un modulo di candidatura compilato e l’attestazione riguardante il possesso di una disponibilità finanziaria non inferiore a 50.000 euro, da impiegare per la costituzione della nuova startup innovativa, unitamente al passaporto. Il modulo e la dimostrazione di risorse finanziarie possono essere compilati sia in italiano che in inglese.
Il controllo formale sulla documentazione inviata è eseguito dalla Segreteria del programma Italia Startup Visa, costituita presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del MISE.
– Fase 2: valutazione di merito. Concluso il controllo preliminare, la fase istruttoria prosegue con l’invio della documentazione all’organo preposto per la valutazione, il Comitato tecnico Italia Startup Visa (Comitato ISV), composto da esponenti delle principali organizzazioni dell’ecosistema nazionale dell’innovazione.
Entro 30 giorni dall’invio della candidatura, acquisita dalla Questura competente la certificazione dell’insussistenza di elementi che impediscano l’ingresso in Italia del richiedente visto, il Comitato comunica al candidato il risultato della valutazione: in caso di esito positivo, il candidato riceve via posta elettronica un Nulla Osta al visto per lavoro autonomo finalizzato alla costituzione di una startup innovativa (Nulla Osta ISV).
– Fase 3: rilascio del visto. Entro tre mesi dall’invio del Nulla Osta, il candidato si presenta alla sede diplomatico-consolare italiana competente per territorio per ritirare il suo visto per lavoro autonomo startup, della durata di un anno.
A ciascuna delle fasi qui descritte viene dedicata una sezione di queste Linee Guida. Nella prima sezione vengono definite nel dettaglio le caratteristiche della documentazione che il richiedente visto deve allegare alla propria candidatura. Nella seconda sezione vengono delineati i criteri e le modalità che il Comitato ISV segue nella propria valutazione di merito. È poi dedicato un approfondimento alla cd. variante per “aggregazione” (ossia, diretta all’ingresso nella compagine sociale di startup innovative già costituite), che presenta specificità sia nella modulistica da presentare che nella fase istruttoria. Nella terza sezione, infine, vengono descritte modalità e documentazione richiesta per il rilascio del visto.
Una versione in formato grafico del processo di candidatura è disponibile in appendice alle presenti Linee Guida (v. Flow Chart pag. 34).
Fase 1: invio della candidatura
Le candidature al programma Italia Startup Visa sono inviate esclusivamente via email, dal candidato o da un suo rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica italiastartupvisa@mise.gov.it. Nel caso l’email non venga inviata direttamente dal candidato, il suo indirizzo di posta elettronica deve comunque essere mantenuto tra i destinatari o in copia (Cc:) in tutte le comunicazioni.
La casella di posta è gestita dalla Segreteria del programma Italia Startup Visa (Segreteria ISV), le cui funzioni sono assolte dalla Divisione con competenza per la politica nazionale a sostegno delle startup innovative, presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del MISE. La Segreteria svolge una funzione di raccordo tra il candidato e il Comitato ISV, a cui è affidata la valutazione nel merito della documentazione (v. Fase 2): gestisce le comunicazioni con i richiedenti visto ed esegue un controllo formale sulla conformità della documentazione agli standard previsti dalle presenti linee guida. Qualora la Segreteria ritenga, sulla base del controllo preliminare, che la documentazione presentata non sia sufficientemente completa per essere oggetto di una valutazione, questo invia al candidato una richiesta di integrazione, sospendendo contestualmente la procedura. Nel caso trascorrano oltre 60 giorni dalla richiesta di integrazione senza che il cittadino non UE abbia presentato nuovo materiale, la candidatura viene considerata ai fini statistici come “decaduta”.
Tutte le candidature si compongono di tre parti obbligatorie:
- un modulo di candidatura (application form);
- un’attestazione di disponibilità di risorse finanziarie non inferiori a 50.000 euro, corredata dalle fonti documentali comprovanti;
- una copia di un passaporto in corso di validità.
Il candidato può presentare l’intera documentazione in due lingue, italiano e inglese. A meno che ciò non sia richiesto da esigenze istruttorie, non è necessario presentare traduzioni autenticate.
- Modulo di candidatura
Il modulo, scaricabile in formato .doc sia in versione in lingua italiana che in lingua inglese dal sito italiastartupvisa.mise.gov.it, sezione “Filing Cabinet”, richiede ai candidati di fornire:
– dati anagrafici e informazioni di contatto: data e luogo di nascita, luogo di residenza, indirizzo email personale e operativo, numero di telefono e altri contatti utili;
– una breve descrizione delle principali esperienze accademiche e professionali del candidato (curriculum vitae);
– informazioni dettagliate sul progetto di startup innovativa: idea e modello di business, tipologia di prodotto o servizio da sviluppare, aspetti innovativi dal punto di vista tecnologico, rapporti con l’ecosistema italiano dell’innovazione, mercati di riferimento, previsioni di costi e ricavi nel breve-medio termine (business pian);
– indicazione della provincia e della regione in cui il candidato intende stabilirsi, in modo da consentire alla Questura competente il controllo di sicurezza preliminare richiesto dalla legge (v. punto c., “Passaporto”).
Il candidato può accompagnare il proprio modulo di candidatura con altri materiali di approfondimento. Tale materiale ha carattere strettamente integrativo: la compilazione del modulo rimane obbligatoria.
In particolare, è altamente preferibile che la descrizione del progetto di startup innovativa venga ulteriormente specificata dai seguenti documenti
– un “presentation deck”, la breve presentazione tipicamente utilizzata dalle startup per descrivere il modello di business che l’impresa intende perseguire, le caratteristiche della propria innovazione e il proprio potenziale di crescita agli investitori.
– Un “business plan” che includa stime dettagliate dei costi e dei ricavi previsti per il progetto di impresa, con attenzione particolare alla natura delle attività di ricerca e sviluppo.
Il modulo di candidatura compilato dovrà essere conservato dal candidato nella sua versione originale cartacea, con firma autografa. Tale documento va infatti obbligatoriamente esibito alla rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta del visto (v. Fase 3).
- Attestazione di disponibilità di risorse finanziarie
Al momento della candidatura, il richiedente è tenuto a fornire documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie dedicate alla startup innovativa non inferiori a 50.000 euro.
Tali risorse, da allegare alla richiesta inoltrata al Comitato, possono avere origine da:
– fondi propri dell’investitore, liquidi o immediatamente monetizzabili (Box 1);
– finanziamenti da parte di fondi di venture capital, imprese, o altri investitori terzi, ivi inclusi i finanziamenti rilasciati da enti governativi o non-governativi italiani o stranieri (Box 2);
– una combinazione delle predette categorie.
Box 1. Fondi propri dell’investitore
Nel caso le risorse proprie del richiedente visto compongano, del tutto o in parte, la disponibilità finanziaria da allocare al progetto di startup innovativa, la documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista deve consistere di:
- Una copia di un estratto conto bancario comprendente le operazioni effettuate nei tre mesi precedenti all’invio della candidatura.
L’estratto conto deve contenere:
- il nome del titolare;
- il numero di conto;
iii. la data dell’estratto conto, che non può precedere di più di 30 giorni la data della candidatura;
- il nome dell’istituto di credito;
- l’ammontare della disponibilità finanziaria in valuta originale. Nel caso la somma non sia espressa in euro, v. punto b.
Nel caso di risorse disponibili sotto forma di strumenti finanziari, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazioni in società per azioni, investimenti in titoli di Stato o fondi pensione, etc., il richiedente deve allegare documentazione descrittiva degli strumenti finanziari detenuti o acquisiti nel corso dei tre mesi precedenti alla data di candidatura, anche sotto forma di portafoglio (portfolio) emesso da un istituto di credito, un fondo di investimento, o simili.
- Una lettera ufficiale dell’istituto presso cui i fondi sono depositati, firmata da un rappresentante autorizzato. La lettera deve confermare:
- che il conto e o gli investimenti sono a nome del richiedente;
- l’esatto ammontare in possesso del richiedente, sia in valuta originaria che in euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della firma;
iii. nel caso di titoli o azioni, la data di acquisto e, se applicabile, il periodo di validità;
- che, ai sensi delle norme internazionali sui controlli di capitali, la somma è interamente trasferibile in Italia;
- la disponibilità del rappresentante dell’istituto a rispondere a richieste di approfondimenti da parte della Segreteria del Comitato.
Box 2. Investitore terzo
Nel caso le risorse finanziarie addotte dal candidato provengano da un investitore terzo, alla candidatura va allegato un contratto di investimento firmato da entrambe le parti.
L’investitore deve dichiarare:
- le proprie generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, nazionalità;
- se persona giuridica, oltre ai riferimenti del rappresentante legale della stessa (come da punto 1), vanno indicati denominazione, identificativo (es. Codice fiscale o equivalente), indirizzo della sede legale. È altresì opportuno aggiungere una breve descrizione (max 5 righe) dell’ambito di attività (produttiva, di investimento, etc.) della stessa.
- di essere effettivo titolare delle risorse finanziarie impiegate;
- la data entro cui si impegna a effettuare l’investimento dichiarato;
- i riferimenti del destinatario dell’investimento, e conferma di averne acquisito il consenso;
- se le risorse finanziarie vengono messe a disposizione a titolo di dono o di investimento. In quest’ultimo caso, l’investitore deve specificare il tipo di collaborazione che verrà stabilita con la costituenda società, eventualmente allegando documentazione di supporto
- i propri dettagli di contatto: obbligatoriamente, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica.
Il contratto va supportato con adeguata documentazione bancaria, secondo le modalità descritte nel Box 1 (estratto conto o equivalente valido per gli ultimi tre mesi; lettera di conferma da rappresentante dell’istituto di credito o equivalente).
La somma di cui è dimostrata la disponibilità può essere denominata in euro o in altra valuta, purché nella documentazione venga chiaramente definito anche l’ammontare in euro delle singole fonti di finanziamento e il tasso di cambio ufficiale al momento della candidatura (v. in particolare Box 1, punto 2).
Dimostrazioni relative al possesso di asset non liquidi, come proprietà immobiliari o partecipazioni in società non per azioni, non saranno accolte come prova di risorse finanziarie, anche in presenza di una promessa di vendita, in quanto non vi è garanzia che il valore stimato sia equivalente a quanto effettivamente realizzato in seguito alla cessione degli stessi.
Nel caso di finanziamento proveniente da incubatori certificati, può contribuire al computo dell’ammontare anche il valore dei servizi in-kind che l’incubatore certificato intende prestare alla futura startup innovativa.
Accompagna l’attestazione delle risorse finanziarie, completando la documentazione, una dichiarazione del richiedente (“Lettera di accompagnamento attestante la disponibilità di risorse finanziarie minime dedicate alla startup innovativa”, scaricabile dal sito italiastartupvisa.mise.gov.it, sezione “Filing Cabinet”) con la quale lo stesso si impegna a utilizzare i fondi raccolti per la costituzione e il funzionamento della startup innovativa. La lettera, anch’essa scaricabile e compilabile in formato .doc sia in italiano che in inglese, permette di riepilogare in una tabella la provenienza e l’ammontare delle varie fonti finanziarie che sostengono la candidatura.
La compilazione della lettera di accompagnamento è obbligatoria. Come il modulo di candidatura, anche l’attestazione delle risorse finanziarie e la relativa lettera di accompagnamento dovranno essere presentate, in originale, alla rappresentanza diplomaticoconsolare in sede di richiesta del visto.
- Passaporto
Da ultimo, il candidato deve allegare alla candidatura copia del proprio passaporto in corso di validità. È sufficiente allegare un file immagine in alta qualità della pagina principale del passaporto, che contiene i dati anagrafici, il numero identificativo e le date di emissione e di scadenza.
Il passaporto è necessario per consentire l’identificazione e l’emissione di un Nulla Osta provvisorio ai fini dell’ingresso da parte della Questura territorialmente competente per il luogo in cui il candidato al visto intende stabilirsi per avviare la sua startup innovativa.
Tale adempimento è richiesto dalla disciplina generale dei visti per lavoro autonomo (DPR 394/1999, art. 39, commi 5 e 6): costituisce una previa verifica che non sussistano, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo.
Il Nulla Osta provvisorio all’ingresso viene richiesto, su delega del richiedente, sotto forma di dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato Italia Startup Visa, e trasmesso dalla Segreteria del programma all’Ufficio Immigrazione della Questura designata via Posta Elettronica Certificata.
La concessione del Nulla Osta finale del Comitato è vincolata all’ottenimento del Nulla Osta provvisorio: il testo del Nulla Osta finale cita i riferimenti dell’autorizzazione rilasciata dalla Questura.
Candidature mediante incubatore certificato
Nel caso in cui il cittadino non UE abbia ricevuto la disponibilità di un incubatore certificato di startup innovative ad accoglierlo presso le proprie strutture e ad assisterlo nella costituzione di una nuova startup innovativa nel nostro Paese, la modulistica da inviare in sede di candidatura presenta alcune significative differenze.
Il candidato infatti non deve presentare il modulo di candidatura standard, bensì un’attestazione firmata dal legale rappresentante dell’incubatore che certifica la disponibilità ad assistere il cittadino non UE nella costituzione della sua nuova startup innovativa in Italia.
Il modello (“Dichiarazione di impegno a ospitare da parte di incubatore certificato”) è scaricabile dal sito italiastartupvisa.mise.gov.it, sezione “Filing Cabinet”, sia in versione in lingua italiana che inglese. Il richiedente è inoltre chiamato a fornire al Comitato, come di norma, la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie. Per ragioni di profilazione statistica al candidato è richiesto di allegare alla candidatura anche un curriculum vitae.
In questa circostanza, il Nulla Osta del Comitato assume un valore più propriamente di validazione della documentazione finanziaria riguardante l’impegno finanziario, e di verifica della conformità del modello di business dell’impresa da costituire rispetto alla definizione legale di startup innovativa. La valutazione nel merito sull’effettiva solidità del modello di business è di fatto demandata all’incubatore certificato.
In sede di richiesta di visto presso la rappresentanza diplomatico-consolare, la copia originale della predetta dichiarazione di ospitalità va presentata in sostituzione del modulo di candidatura.
Candidature provenienti da team imprenditoriali
Il programma Italia Startup Visa permette che per la costituzione di una singola startup innovativa possa beneficiare del Nulla Osta del Comitato anche più di un cittadino non UE: tali candidature multiple vengono registrate come provenienti da “team imprenditoriali”.
Un team imprenditoriale può essere composto da un massimo di cinque individui, anche di diverse nazionalità. In circostanze eccezionali legate alla natura del progetto, il Comitato tecnico può acconsentire a concedere un numero maggiore di Nulla Osta, comunque non superiore a dieci.
Tutti i candidati devono rispettare le condizioni richieste per la concessione dei visti per lavoro autonomo: ossia, non possono essere meri dipendenti, ma dovranno risultare parte della compagine sociale come cofondatori della costituenda startup innovativa e avere con essa un rapporto di lavoro a carattere autonomo. Non è stabilito alcun limite minimo per la percentuale del capitale detenuta da ciascun socio.
La soglia finanziaria minima richiesta per accedere alla valutazione del Comitato Italia Startup Visa è pari a 50.000 euro per l’intero team. Dal momento che l’ammontare delle risorse finanziarie è strettamente connesso alla valutazione della solidità del progetto di impresa, nel caso di candidature di team tale soglia va intesa come meramente indicativa: il giudizio sull’adeguatezza dei fondi a disposizione è sottoposto alla discrezione del Comitato, e di conseguenza la soglia considerata adeguata può essere anche considerevolmente superiore al minimo previsto.
Le risorse finanziarie possono anche essere presentate congiuntamente, con l’invio di un’unica lettera di accompagnamento. Fatto salvo il limite minimo di reddito per l’anno precedente richiesto dalla normativa sui visti per lavoro autonomo, che ciascun candidato deve rispettare, le risorse impegnate possono anche provenire esclusivamente dalla disponibilità personale di uno o solo alcuni dei candidati, nonché da un investitore terzo.
I documenti da presentare per una candidatura in team sono gli stessi richiesti per quelle individuali. Vi sono alcuni aspetti specifici nella modalità di presentazione delle domande, elencate di seguito.
– Le candidature che fanno riferimento a un unico team imprenditoriale devono essere inviate al Comitato per la valutazione tutte allo stesso momento.
Tale requisito è richiesto per garantire una valutazione accurata della sostenibilità complessiva del business plan proposto e, in particolare, dell’adeguatezza delle risorse finanziarie impegnate.
Candidature riferite a una stessa startup innovativa che vengano presentate successivamente al rilascio dei Nulla Osta a favore del team imprenditoriale originario saranno prese in considerazione solo laddove ciascun nuovo candidato dimostri il possesso di risorse personali, o comunque addizionali, non inferiori a 50.000 euro, e si impegni, nel caso in cui l’impresa sia già costituita, ad assumere la carica di presidente, amministratore delegato, membro del consiglio d’amministrazione o revisore dei conti. A questo fine è necessaria una dichiarazione controfirmata da parte della startup innovativa, secondo le disposizioni definite nel paragrafo “Una variante: candidatura per ‘aggregazione’ verso una startup innovativa già costituita”.
– Ciascun candidato deve presentare il proprio modulo di candidatura. Tale modulo si compone di parti a carattere individuale (informazioni di contatto, curriculum vitae), che devono essere compilate indipendentemente da ogni membro del team. Viceversa, le sezioni che fanno riferimento al progetto di startup saranno identiche per tutti i candidati.
Fase 2: valutazione
Il Comitato Italia Startup Visa
Il “Comitato tecnico Italia Startup Visa” è stato istituito il 24 marzo 2014 con decreto del Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Comitato ha il compito:
– di certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti per i nuovi ingressi di cittadini stranieri non UE per la costituzione di startup innovative;
– di compiere una valutazione oggettiva, nel merito, dei progetti di startup innovativa presentati dai candidati;
– per il tramite della Segreteria, di acquisire dalla Questura competente per il territorio in cui i richiedenti intendono esercitare l’attività il Nulla Osta provvisorio ai fini dell’ingresso.
Il Comitato, presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del MISE (o suo delegato), è composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e, ciascuna con una propria vocazione settoriale, fortemente legate all’ecosistema startup.
Come definito dal decreto del Direttore Generale per la Politica industriale del 27 febbraio 2018, i suoi membri sono:
– il Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del MISE;
– Il Presidente della commissione venture capital dell’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AI FI);
– il Presidente dell’Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI);
– il Presidente dell’Associazione Italiana Investitori Informali in Capitale di Rischio/Italian Business Angel Network (IBAN);
– il Presidente del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL);
– il Presidente dell’Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE).
Il Comitato ISV vota a maggioranza dei suoi membri. Se la maggioranza si esprime a favore del progetto imprenditoriale presentato, e il controllo di sicurezza eseguito dalla Questura competente ha dato esito positivo, è possibile dar luogo al rilascio del Nulla Osta di competenza.
Il Nulla Osta Italia Startup Visa
Il Nulla Osta ISV viene concesso o negato entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa descritta in queste Linee Guida. Firmato dal Presidente del Comitato, viene trasmesso al candidato in una versione digitale, esclusivamente per posta elettronica ordinaria.
Il Nulla Osta può essere utilizzato per la concessione del visto per lavoro autonomo entro tre mesi dalla data della sua emissione.
Un facsimile del testo del Nulla Osta ISV è disponibile sul sito italiastartupvisa.mise.gov.it, sia nella versione per le candidature presentate in via diretta che per quelle mediate da incubatore certificato.
Dell’avvenuto rilascio del Nulla Osta ISV viene data immediata comunicazione in via telematica al richiedente e contestualmente, via Posta Elettronica Certificata, agli uffici di riferimento per il programma Italia Startup Visa individuati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie – Ufficio Visti), dal Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere).
Il rigetto della candidatura: motivazioni e forme di tutela
Nel caso una maggioranza dei membri del Comitato esprima il proprio parere negativo sul progetto di impresa presentato dal richiedente, il Presidente del Comitato firma un’apposita comunicazione di rigetto dell’istanza, trasmessa digitalmente al cittadino non UE secondo le modalità descritte per il nulla osta.
Le ragioni per cui i membri del Comitato possono decidere di rigettare la domanda di nulla osta sono da ricondurre principalmente alle seguenti casistiche:
– Mancanza di innovatività del progetto di impresa: l’idea imprenditoriale descritta dal richiedente non è in possesso dei requisiti che connotano la startup innovativa secondo la legge italiana; nello specifico, il modello di business presentato non presenta un forte carattere di innovazione in senso tecnologico, né si rileva la presenza di uno dei tre “indicatori di innovatività” definiti dal d.l. 179/2012, art. 25, comma 2, lett. h) (cfr. par. “Che cos’è una startup innovativa?” di queste Linee Guida);
– Business plan debole: il Comitato, sulla base della propria valutazione tecnica, conclude che le evidenze presentate non sono sufficienti a provare che l’idea imprenditoriale proposta possa effettivamente dar vita a una startup innovativa operativa nel nostro Paese.
Il Comitato può rinvenire nella documentazione vari profili di debolezza che mettono in dubbio la fattibilità e/o la genuinità del progetto: tra questi, l’assenza di precedenti legami con l’Italia e in particolar modo con l’ecosistema italiano dell’innovazione, la mancata attinenza del curriculum di studi o di esperienze professionali del candidato con l’idea imprenditoriale proposta, e l’insufficienza delle risorse finanziarie previste nel business plan in rapporto alla scala delle attività da perseguire.
– Mancanza di risorse finanziarie o irregolarità nella documentazione comprovante le stesse.
Eventuali segnalazioni provenienti da altre amministrazioni (es. Questure e uffici consolari) possono essere utilizzate nell’istruttoria e supportare il parere negativo del Comitato.
Tutti i pareri negativi da parte dei membri del Comitato sono debitamente motivati.
Le ragioni del mancato accoglimento dell’istanza sono esposte in forma sintetica nella comunicazione di rigetto trasmessa al richiedente.
In ottemperanza alle disposizioni generali sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni), il richiedente ha diritto di presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di rigetto proprie deduzioni, inviando un messaggio all’indirizzo posta elettronica ordinaria italiastartupvisa@mise.gov.it o alla casella PEC italiastartupvisa@pec.sviluppoeconomico.gov.it. Il Comitato ha 30 giorni di tempo per decidere se accogliere o respingere definitivamente la richiesta di nulla osta, trasmettendo in quest’ultimo caso una nuova comunicazione di rigetto.
Se il richiedente non trasmette proprie deduzioni entro il termine citato, la comunicazione di rigetto assume carattere definitivo. Nell’eventualità il destinatario desideri riavviare la procedura di valutazione, questi è tenuto a presentare una nuova candidatura completa, che sarà ammessa all’esame del Comitato solo nel caso presenti significativi elementi di novità rispetto alla precedente.
Ulteriori forme di tutela (ricorso amministrativo ordinario o straordinario) sono ammesse secondo le norme vigenti.
Una variante: candidatura per “aggregazione” verso una startup innovativa già costituita
In conformità a quanto previsto dalle norme generali sui visti per lavoro autonomo stabilite nel Testo Unico delle norme sull’immigrazione e provvedimenti attuativi correlati, il Nulla Osta ISV può essere concesso anche a cittadini non UE che intendono assumere un ruolo dirigenziale in una società già attiva da almeno tre anni e iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese per le startup innovative.
Requisiti di ammissione
Le candidature per aggregazione a startup innovative già costituite devono rispettare due ordini di condizioni. In primo luogo, esse sono soggette ai requisiti standard previsti dalla normativa generale del visto per lavoro autonomo, in particolare dal Decreto Interministeriale 850/2011 (v. elenco seguente, punti 1-4). A essi si aggiungono poi ulteriori parametri, che hanno lo scopo di garantire la coerenza delle candidature con la finalità generale del programma Italia Startup Visa (punti 5-7): l’attrazione di talento imprenditoriale innovativo dal mondo.
I requisiti che tutte le candidature per aggregazione devono possedere per essere prese in considerazione sono:
- la società oggetto dell'”aggregazione” da parte del cittadino non UE deve essere costituita in forma di s.r.l. o s.p.a.;
- la società deve essere in attività da almeno 3 anni ;
- la società dev’essere una startup innovativa iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese, in possesso dei requisiti dettati dal decreto-legge 179/2012, art. 25, comma 2.
- Il cittadino non UE deve assumere nella società oggetto dell’aggregazione una delle seguenti cariche:
- presidente;
- amministratore delegato;
- membro del consiglio d’amministrazione;
- revisore dei conti.
L’imprenditore e la startup innovativa si impegnano, in anticipo rispetto alla data della candidatura, a svolgere tutte le pratiche necessarie a soddisfare tale condizione.
- Il cittadino non UE dimostra di avere una disponibilità finanziaria pari ad almeno 100.000 euro (o una cifra equivalente in altra valuta) derivanti da risorse proprie, che si impegna a investire nella startup innovativa. Impegni finanziari maggiori sono considerati un fattore di merito ai fini della valutazione.
- Il cittadino non UE si impegna a esercitare una funzione di lavoro autonomo nella startup innovativa in questione. Il contributo imprenditoriale che il candidato intende fornire dev’essere ben dettagliato nella candidatura, con la presentazione di un documento apposito controfirmato sia dall’imprenditore che dal rappresentante legale dell’impresa.
- Il curriculum accademico e professionale del candidato dev’essere pertinente al business della startup innovativa e coerente con l’impegno all’apporto di un contributo imprenditoriale di cui al punto precedente.
Il Comitato tecnico Italia Startup Visa scoraggia le candidature provenienti da più cittadini non UE diretti verso una stessa startup innovativa, riservandosi di valutare caso per caso la loro solidità. Tale condizione è valida anche qualora le candidature vengano presentate in momenti diversi.
Come per la procedura standard, le candidature per “aggregazione” possono essere presentate dal candidato in via diretta o con il supporto (“accompagnamento”) di un incubatore certificato di startup innovative. In quest’ultimo caso, l’incubatore certificato presenta nell’ambito della candidatura un documento, firmato dal rappresentante legale o da suo delegato, in cui rende noti gli estremi del proprio coinvolgimento nella procedura di aggregazione.
Modulistica
Le candidature riferite a startup innovative già costituite richiedono, oltre alla compilazione dello stesso modulo di candidatura e della lettera di accompagnamento per le risorse finanziarie previsti per la costituzione di una nuova startup innovativa, l’invio di documentazione addizionale. In particolare, la candidatura è ritenuta completa e valutabile nel merito dal Comitato Italia Startup Visa quando sussistono, oltre a quanto previsto per la procedura ordinaria, le seguenti condizioni:
- è correttamente indicata la denominazione e il codice fiscale dell’impresa oggetto dell’aggregazione, in modo da permettere la verifica dei requisiti di cui all’elenco a pp.25, punti 1, 2 e 3.
È opportuno inoltre che sia allegata una breve presentazione (“presentation deck”) della società stessa. Oggetto della verifica è non solo l’effettiva iscrizione dell’impresa target nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative, ma anche l’effettivo possesso dei requisiti di startup innovativa, così come si evince dalla visura camerale della società;
- l’impegno a esercitare una funzione imprenditoriale nella startup innovativa deve essere dichiarato dal cittadino non UE mediante apposita lettera. Per la lettera in questione, che deve essere controfirmata dalla startup innovativa, non è predisposto un modello standard, in modo da consentire al cittadino non UE di descrivere con massima libertà il proprio “impegno imprenditoriale” verso la startup innovativa.
- Copia del verbale di riunione del CdA, depositato presso la CCIAA secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in cui l’impresa si impegna:
- ad aumentare il capitale in misura corrispondente all’importo dell’investimento previsto da parte del cittadino non UE in sede di candidatura;
- a conferire allo stesso, non appena avrà fatto il suo ingresso in Italia, la carica di presidente, oppure di amministratore delegato, oppure di membro del consiglio d’amministrazione, oppure di revisore dei conti.
- Infine, candidato e impresa devono firmare un Memorandum of Understanding (MoU), in cui vengono definiti:
- la valutazione “pre-money” della società data dall’investitore;
- l’ammontare complessivo dell’investimento da parte del candidato nella startup innovativa;
- la quota del capitale acquisita da parte dell’investitore nella stessa,
- le modalità e le tempistiche per l’attribuzione della carica di cui al punto 4 dell’elenco a pp. 25-26.
Criteri di valutazione
La valutazione si compie come segue:
- Valutazione formale: la Segreteria del programma Italia Startup Visa verifica la completezza della documentazione, e che l’impresa oggetto dell’aggregazione sia una s.r.l. o s.p.a. attiva da almeno 3 anni – o in procinto di raggiungere tale soglia temporale – e legittimamente iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative. Se la verifica, che si conclude entro cinque giorni lavorativi dall’invio della candidatura, dà esito positivo, il Ministero trasmette il passaporto alla Questura competente per richiedere il nulla osta provvisorio ai fini del rilascio del visto (controllo di sicurezza); contestualmente, investe il Comitato della valutazione di merito.
- Valutazione tecnica: il Comitato valuta la credibilità dell’impegno finanziario e imprenditoriale del cittadino non UE e la coerenza del suo background con il settore della startup innovativa. Salvo esigenze istruttorie imposte dalla complessità della documentazione presentata e dalla disponibilità dei membri del Comitato, l’esito della valutazione viene comunicato entro 30 giorni. Se positiva, il cittadino non UE riceve un nulla osta ai fini del rilascio del visto per lavoro autonomo startup, da presentare nella sede diplomatico-consolare competente e corredato con l’apposita documentazione descritta nei punti precedenti.
In ciascuna delle due fasi della valutazione il Comitato e la Segreteria del programma possono chiedere chiarimenti o documentazione suppletiva: in questo caso il conto alla rovescia riparte dal giorno della trasmissione degli ulteriori elementi.
Adempimenti successivi al rilascio del visto
Il destinatario di visto per lavoro autonomo concesso ai fini dell’aggregazione a una startup innovativa già costituita si impegna a comunicare con ogni consentita speditezza, e in ogni caso non oltre i 90 giorni dalla data di richiesta del permesso di soggiorno:
– l’effettuazione dell’investimento dichiarato in fase di candidatura al visto, allegando documentazione finanziaria comprovante;
– l’attribuzione di una delle cariche sociali previste dalla normativa sul visto per lavoro autonomo sopra citate, allegando documentazione comprovante già depositata presso la Camera di Commercio;
– lo stato della pratica di concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allegando documentazione comprovante l’effettiva richiesta di permesso di soggiorno o, nel caso esso sia già stato rilasciato, copia dello stesso;
– i propri contatti aggiornati (indirizzo email, numero di telefono italiano) e l’indirizzo di domicilio.
Il cittadino non UE si impegna altresì ad aggiornare periodicamente la Segreteria del Comitato in merito agli sviluppi del proprio percorso imprenditoriale, nonché a comunicare eventuali variazioni nei propri contatti.
Fase 3: rilascio del visto
Per ritirare il visto per lavoro autonomo startup il richiedente deve presentarsi alla sede diplomatico-consolare competente per il suo territorio di residenza entro tre mesi dalla data di trasmissione del Nulla Osta Italia Startup Visa.
A tale limite di tre mesi è possibile derogare, dietro richiesta scritta alla Segreteria ISV e all’Ufficio Visti del MAECI, solo nel caso di gravi e giustificati motivi che abbiano impedito di presentarsi in tempo utile all’appuntamento con il consolato.
Di norma, il candidato è tenuto a richiedere il visto presso la sede consolare localizzata nello Stato in cui risiede. Nei casi di permanenza temporanea in un altro Stato è possibile chiedere al MAECI una deroga alla regola generale solo se cause oggettive di forza maggiore impediscono al richiedente visto di tornare nel proprio Paese d’origine o stabile residenza nei termini previsti.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto 30 giugno 2017 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell’Interno, attuativo dell’art. 1, commi 155 e 156 della legge 232/2016, la sede diplomatico-consolare riceve le domande di visto senza appuntamento previo o, a scelta dei richiedenti, con appuntamento fissato entro tre giorni lavorativi. Le domande di visto sono considerate in ogni caso domande prioritarie e sono evase con carattere d’urgenza, anche se pervenute tramite fornitori esterni di servizi.
La sede consolare si riserva la possibilità di contattare il Comitato ISV nel caso in cui, nel corso dell’appuntamento con il candidato al visto, emergano significativi elementi di novità o incongruenze rispetto a quanto rilevato nel corso della valutazione. In questo caso, valutate le nuove evidenze raccolte, il Comitato ha facoltà di emettere un provvedimento di revoca del proprio Nulla Osta, da trasmettere al candidato al visto, all’Ufficio Visti del MAECI e alle altre sedi diplomatico-consolari competenti per territorio.
L’appuntamento consolare: documentazione da presentare
La documentazione che il richiedente visto deve presentare all’appuntamento consolare è la seguente:
- il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico “Italia Startup Visa”, insieme alla copia originale dell’intera documentazione presentata al suddetto Comitato ;
- dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa, anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi;
- dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ca. 8.500 euro) o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
- n. 4 fotografie in formato tessera;
- passaporto in corso di validità;
- dimostrazione di residenza nella circoscrizione consolare di riferimento.
Ricevuta la richiesta di visto comprensiva della documentazione di cui ai punti precedenti, le rappresentanze diplomatico-consolari effettuano i controlli di competenza e rilasciano con ogni consentita speditezza un visto d’ingresso per “lavoro autonomo startup”, della durata di un anno, a valere sulle quote previste all’articolo del Decreto Flussi valido per l’anno di riferimento (per il 2018: DPCM 15 dicembre 2017, art. 3, comma 1, lett. e), che regola il numero di ingressi per lavoro autonomo.
Dopo il visto
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Dopo aver ritirato il proprio visto di ingresso per lavoro autonomo startup, il cittadino non UE beneficiario del programma Italia Startup Visa ha 180 giorni di tempo per trasferirsi in Italia e richiedere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di un anno.
Il destinatario di visto startup è tenuto a fare formalmente domanda per il permesso entro otto giorni dal proprio ingresso in Italia. Ai sensi dell’art. 3 del già citato decreto 30 giugno 2017 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell’Interno, le domande di permesso di soggiorno e le richieste di nulla osta al ricongiungimento familiare correlate nonché all’ingresso dei familiari al seguito sono considerate prioritarie e sono evase con carattere d’urgenza.
Ai fini di un celere avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero è invitato a comunicare alla Segreteria del Comitato, con congruo anticipo, la data in cui, entro il termine di otto giorni lavorativi dall’arrivo in Italia, si presenterà presso la Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, che verrà informata a cura della Segreteria stessa.
In tale sede, la Questura provvede alla raccolta delle impronte digitali, e ad autorizzare, al termine delle verifiche di rito, il rilascio del permesso di soggiorno in formato tessera.
Eventuali domande presentate secondo la modalità informatizzata ordinariamente prevista per i permessi di soggiorno per lavoro autonomo, ossia mediante la compilazione di apposito kit postale disponibile presso gli uffici postali abilitati, non sono evase con carattere d’urgenza.
Per altri adempimenti connessi al processo migratorio, i destinatari di visto startup sono soggetti alla stessa disciplina prevista per possessori di visto (e permesso di soggiorno) per lavoro autonomo:
– la disciplina per il ricongiungimento familiare applicabile è quella ordinariamente prevista dal TUI (d.lgs 286/1998, art. 29).
– come tutti i detentori di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno, il beneficiario di visto startup è tenuto a stipulare con le autorità un “accordo di integrazione” (d.lgs 286/1998, art. 4-bis, attuato dal DPR 179/2011).
– anche in materia di assistenza sanitaria ai titolari di visto startup si applicano le norme vigenti (d.lgs 286/1998, artt. 35-36; DPR 394/1999, Capo VI “Disposizioni in materia sanitaria”).
L’appuntamento presso la Questura: documentazione da presentare
La documentazione che il richiedente del permesso di soggiorno deve presentare all’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura è la seguente:
– ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato di importo pari a 30,46 euro per la stampa del documento elettronico (da pagare in posta);
– ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato di importo pari a 50,00 euro a titolo di contributo per il rilascio del permesso di soggiorno (da pagare in posta);
– fotocopia dell’intero passaporto;
– due fotografie in formato tessera;
– una marca da bollo da 16,00 euro;
– documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa in Italia.
Come rinnovare il permesso di soggiorno
Fino a 60 giorni prima della sua scadenza naturale (un anno dal momento della domanda), il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato per un massimo di due anni, ed è ulteriormente rinnovabile a scadenza per la stessa durata. Dopo 5 anni, il cittadino non UE può richiedere un permesso per soggiornanti di lungo periodo, valido a tempo indeterminato.
La procedura di rinnovo viene avviata previa presentazione dell’istanza da parte del richiedente alla Questura competente per territorio. L’istanza è corredata dai seguenti documenti:
– visura camerale della startup innovativa, comprensiva di atto costitutivo, statuto, e attestazione dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 179/2012, comprovante il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2 dello stesso decreto. La documentazione deve dare evidenza del ruolo di lavoratore autonomo assunto dall’imprenditore non UE all’interno della società;
– dimostrazione di avere un reddito lordo annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Ne consegue dunque che, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino non UE deve aver già costituito un’impresa con i requisiti di startup innovativa e iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Come per tutti i permessi di soggiorno, è condizione necessaria per il rinnovo che il cittadino non UE non si allontani dal territorio italiano per più di 6 mesi continuativamente, salvo gravi e comprovati motivi.
La perdita da parte della startup, dopo la conferma del visto, dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2 del d.l. 179/2012 non comporta la revoca del permesso di soggiorno.
Reperibilità del destinatario di visto startup
Al momento della candidatura, il cittadino non-UE che partecipa al programma Italia Startup Visa accetta di rendersi reperibile per eventuali comunicazioni o rilevazioni periodiche sullo stato di avanzamento della sua attività imprenditoriale, curate dalla Segreteria ISV. La Segreteria provvederà a rendere nota l’eventuale irreperibilità del destinatario di visto alle autorità competenti.
Entro 90 giorni dalla data di richiesta del permesso di soggiorno, il destinatario di visto per lavoro autonomo ai fini della costituzione di una startup innovativa in Italia si impegna a comunicare:
– lo stato della pratica di concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allegando copia della ricevuta postale relativa alla richiesta di permesso di soggiorno o, nel caso esso sia già stato rilasciato, copia dello stesso;
– l’avvio della startup innovativa e i suoi riferimenti (denominazione, codice fiscale, data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 25, comma 8 del d.l. 179/2012). Nel caso la costituzione della startup non sia ancora avvenuta, il cittadino non UE si impegna a darne notizia non appena possibile;
– i propri contatti aggiornati (indirizzo email, numero di telefono italiano) e l’indirizzo di domicilio.
Il cittadino non UE si impegna altresì ad aggiornare periodicamente la Segreteria del Comitato in merito agli sviluppi del proprio percorso imprenditoriale, nonché a comunicare eventuali variazioni nei propri contatti. Il candidato si impegna inoltre a notificare alla Segreteria l’eventuale rinuncia al ritiro del visto entro tre mesi dal rilascio del nulla osta, o alla conversione del visto in permesso entro 180 giorni dalla stessa data, o in ogni caso la propria rinuncia a costituire una startup innovativa in Italia.
Flow Chart
(Immagini)
Allegato 3
Modello di candidatura
Allegato 4
Richiesta di accesso al sistema informatico
Allegato 5
Lista delle utenze da attivare
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