MINISTERO INTERNO – Circolare 13 novembre 2017, n. 300/A/8581/17/106/15
Cittadino straniero appartenente all’Unione Europea o ad uno Stato extracomunitario. Patente di guida non al seguito. Contestazione artt. 180, commi 1 e 7, ovvero 116, commi 15 e 17, C.d.S.
Si fa riferimento alla nota n. 1184/816/5/2017 del 31 ottobre 2017, concernente l’oggetto.
L’art. 135 del Codice della Strada, contenente disposizioni in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, prevede che i conducenti muniti di tali patenti sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel C.d.S. e che agli stessi, fatto salvo quanto stabilito in materia di sospensione e revoca (NOTA 1), si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Analoga ipotesi è contenuta nell’art. 136-bis del Codice della Strada per i titolari di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Poiché I”art. 180 C.d.S. non opera alcuna distinzione tra conducenti titolari di patenti italiane e di permessi di guida rilasciati da Stati esteri, si deve ritenere che la prescrizione del comma 1, secondo cui il conducente di un veicolo a motore per poter circolare deve avere con sé la patente di guida, valga sia per i titolari di patenti italiane che estere.
Le due principali Convenzioni internazionali in materia di circolazione stradale, la Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 e quella di Ginevra del 19 settembre 1949, comunque applicabili ai soli veicoli in circolazione internazionale, nulla aggiungono a tal riguardo.
Ciò premesso, nel caso prospettato da codesta Associazione, ossia di un cittadino straniero, sia esso comunitario clic extracomunitario, che guida un veicolo a motore momentaneamente privo della patente di guida, si ritiene applicabile la sanzione di cui all’art. 180, commi 1 e 7, C.d.S..
Qualora questi non ottemperi all’intimazione di esibire il documento di guida nel termine stabilito, attesa la difficoltà di verificare attraverso pubblici registri o altri sistemi se il documento esiste o meno (NOTA 2), si procederà direttamente alla contestazione dell’art. 116, commi 15 e 17, C.d.S., senza ulteriori accertamenti, a differenza di quanto occorre fare per i titolari di patente nazionale (NOTA 3).
Nondimeno, qualora sin da subito si abbiano sufficienti elementi (da riportare nel verbale) per ritenere che il conducente sia privo della patente di guida perché mai conseguita o perché revocata, sarà possibile contestare immediatamente la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17, C.d.S..
—
Note:
(1) V. articolo 135, commi 5 e 6 C.d.S.
(2) A tal proposito è, tuttavia, il caso di ricordare che l’articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della Direttiva 2006/126/CE, prevede che ciascun Stato membro o Stato appartenente allo Spazio economico europeo, al fine di scongiurare il rilascio di una patente di guida ad un soggetto già titolare di ulteriore patente rilasciata da un altro Stato membro, utilizzi la rete UE delle patenti di guida, detta “rete RESPER” (RESeau PERmis de conduire). La suddetta rete è già operativa ed il Punto di contatto nazionale per l’Italia è la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
(3) In tal senso vedasi anche la precedente circolare del Dipartimento della P.S. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003.
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