MINISTERO INTERNO – Circolare 14 ottobre 2019 n. 300/A/8627/19/108/5/1
Trasporto di cose su veicoli a motore e rimorchi. Tolleranza del 5%.
Di cui all’art. 167 Codice della Strada. Interpretazione ai fini dell’individuazione dei limiti di responsabilità
Si fa riferimento alla lettera del 6 agosto 2019, con la quale è stato chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 167 del Codice della Strada riguardo l’applicazione della tolleranza del 5% rispetto alla massa accertata sui veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel merito si fornisce il seguente contributo.
L’art. 167 del Codice della Strada, disciplina il trasporto di cose sui veicoli a motore, dettando regole relative alla loro massa complessiva affinché siano legittimati alla circolazione stradale. In particolare, il comma 1 del citato art. 167, sancisce un principio di carattere generale per il quale i veicoli non possono circolare con una massa complessiva superiore a quella prevista nella carta di circolazione.
Il legislatore, tuttavia, ha previsto che nella procedura di pesatura dei veicoli da parte degli organi di polizia stradale, sia sempre possibile un errore strumentale ovvero una variabilità del peso degli oggetti trasportati dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali. Per tale ragione, è stata prevista una tolleranza rispetto alla massa accertata, all’interno della quale, sebbene la massa sia eccedente, non può essere applicata alcuna sanzione.
Atteso quanto sopra, il veicolo che circola con una massa complessiva a pieno carico non superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione, sebbene non in regola, non può essere sanzionato perché all’interno della tolleranza prevista.
Allegato
Quesito
In qualità di consulente ambientale di un operatore economico, (società di autotrasporto che movimenta rifiuti urbani ) vorrei arrivare ad un chiarimento avente ad oggetto: art. 167 del D.lvo 30 Aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), “Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi” ed in particolare riguardo alla c.d. “tolleranza” di cui al comma 5 – 5% -. Interpretazione ai fini della individuazione dei limiti di responsabilità .
La fattispecie
Il quesito oggetto della presente richiesta concerne le operazioni di trasporto dei rifiuti urbani caricati su rimorchio compattatore (semirimorchio per trasporto specifico con carta circolazione che ammette 44.000 Kg) mediante riempimento del medesimo per caduta del materiale dall’alto convogliato dall’impianto con nastro trasportatore.
Durante la fase di riempimento del cassone dotato di sistema di compattazione il materiale viene, appunto, compattato, così da raggiungere il pieno carico utile. Al termine dell’operazione di riempimento, il veicolo viene condotto presso la pesa dell’impianto, a circa 100 m di distanza all’interno dello stabilimento industriale, per verificare il peso effettivamente caricato. La determinazione del peso durante la fase di carico non può che essere molto approssimativa in quanto la matrice varia enormemente a seconda di numerosi fattori quali la tipologia del materiale, le condizioni atmosferiche, ecc.) Ciò a significare la difficoltà di “stimare” il peso caricabile prima di verificarlo sulla pesa, in quanto il luogo di carico dei semirimorchi posti sotto il nastro trasportatore non è dotato di strumentazione per rilevare il peso durante la fase di caricamento.
Una volta verificato il peso sulla piattaforma dell’azienda che dista circa 100 mt. dal luogo di carico (in allegato planimetria) si possono verificare due casi:
1) se si rileva un superamento del limite (massa consentita -44.000-, in aggiunta alla tolleranza del 5%. così complessivamente 46.220 kg) il mezzo ritorna nell’impianto di lavorazione e viene parzialmente scaricato. Ciò avviene mediante apertura del portello di svuotamento. Tale operazione determina la fuoriuscita di materiale (compattato) in quantità solitamente molto superiore rispetto all’ effettiva eccedenza di portata complessiva. Così il veicolo viene poi ricondotto all’impianto di caricamento e poi nuovamente portato alla verifica del peso fino all’ottenimento del peso corretto per poter iniziare il trasporto verso il punto di destino (inceneritore o discarica che distano tra 50 e 100 km);
2) in alcuni casi invece al momento della verifica del peso “l’eccedenza” è superiore rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione -44.000 kg- ma è ricompresa nel limite di tolleranza di cui al comma 5 dell’art. 167 Cd.S. (ossia rimane al di sotto dei 46.200 kg consentiti dalla c.d. tolleranza).
Premesso che per ragioni tecniche e di sicurezza degli operatori, non è possibile togliere solamente la parte strettamente riguardante I’eccedenza ma l’operazione di svuotamento (apertura del portello del compattatore rivolto verso la fossa di scarico dei rifiuti ) determina la fuoriuscita di grosse porzioni di carico ben oltre l’eccedenza riferita alla tolleranza;
Il quesito
Stanti anche le difficili ed onerose operazioni di riduzione del peso si formula il seguente quesito:
il mezzo per il quale il rilievo in fase di pesatura supera l’indicazione della carta di circolazione del veicolo (44.000 kg) ma che non supera i limiti di tolleranza (5%) consentiti dal C.d.S. – (e così fino a 46.200 Kg) può iniziare il proprio viaggio?
Il dubbio interpretativo sorge dal fatto che, mentre il comma 1 dell’art. 167 del CdS statuisce che “I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione”, il comma 5 sanziona solo il caso in cui “un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione”.
Ci si chiede, pertanto, se la circolazione con massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione ma entro il limite del 5% possa costituire una regola comportamentale eventualmente ricorrente nel tempo, non potendo, tuttavia, porre in essere una “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, sanzionabile.
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