MINISTERO INTERNO – Circolare 15 marzo 2019, n. 43323

Permesso di soggiorno per “cure mediche”, ex art. 19, comma 2, lett. d-bis) TUI

Come noto, il D.L. n. 113/2018 convertito con legge n. 132/2018, ha introdotto una nuova tipologia di permesso di soggiorno per “cure mediche” che potrà essere rilasciato in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis) TUI.

Attesa l’esigenza di censire i titoli di soggiorno emessi ai sensi della citata disposizione, si è reso necessario modificare i seguenti codici di soggiorno, già in uso presso il sistema informativo StranieriWeb, secondo le seguenti indicazioni:

CODICE MOTIVO SOGGIORNO

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE MOTIVO DI STAMPA

CURMECURE MEDICHE ART. 19 C2 L. DBIS TUICURE MEDICHE
SALUTCURE MEDICHE ARTT.19 C.2 L. D e 36 TUICURE MEDICHE

Inoltre, al fine di rendere univocamente riconoscibile il titolo di soggiorno in parola, contraddistinto dal codice motivo CURME, è stato previsto l’inserimento della dicitura “ART. 19, C2, LET. D-BIS TUI”, riportata in automatico dal sistema in corrispondenza del primo rigo del campo “Note” del permesso di soggiorno cartaceo.

Premesso quanto sopra, nel rappresentare che le variazioni sopraindicate saranno disponibili sul citato sistema già dalla data odierna, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.