MINISTERO INTERNO – Circolare 16 giugno 2020, n. 11001
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Interventi a fondo perduto. Protocollo d’ intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra Ministero dell’ Interno, Ministero dell’ Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate
Nell’ambito delle iniziative messe in atto per far fronte alle ricadute dell’ emergenza sanitaria da COVID-19 sul tessuto economico del Paese assume rilievo la capacità del sistema Stato e, in particolare, del Ministero dell’ Interno di assicurare condizioni di legalità nell’ utilizzo delle risorse pubbliche, anche in chiave di prevenzione delle infiltrazioni criminali, garantendo, nel contempo, l’ immediata operatività degli interventi a supporto di cittadini e imprese.
Come evidenziato dal Sig. Ministro con direttiva dello scorso 10 aprile, risulta infatti di centrale importanza favorire un rapporto ancora più agevole con le amministrazioni pubbliche, evitando che rallentamenti procedurali possano vanificare le misure governative adottate con l’ obiettivo di rilanciare il sistema produttivo nazionale.
Da ultimo, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (NOTA 1) ha previsto, all’ articolo 25, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti esercenti attività di impresa nonché di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che hanno risentito delle misure adottate per il contenimento del virus e dello stato emergenziale, registrando un deficit di liquidità rispetto al passato.
Al fine di prevenire eventuali tentativi di infiltrazione criminale, il medesimo articolo 25, al comma 9, rimanda ad un protocollo d’ intesa tra questa Amministrazione, il Ministero dell’ economia e delle finanze e l’ Agenzia delle entrate, la disciplina dei controlli di prevenzione amministrativa antimafia, nei confronti dei beneficiari dei suddetti contributi, anche introducendo eventuali semplificazioni.
Nel solco del protocollo d’intesa sottoscritto con Ministero dell’ Economia e delle Finanze e con SACE S.p.A, trasmesso alle SS.LL. lo scorso 4 maggio , si è inteso proseguire nel modello collaborativo che valorizza la celerità della risposta dello Stato in termini di erogazione di risorse giustificata dalla situazione emergenziale e, in parallelo, la funzionalità della condizione risolutiva in caso di informazione antimafia interdittiva, secondo uno schema operativo già previsto dal Codice antimafia (articolo 92, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 159 del 2011) e richiamato dal predetto articolo 25.
Rimane, infatti, fermo l’ obiettivo, indicato nella citata direttiva del Sig. Ministro, di indirizzare le risorse pubbliche verso forme di impiego che consentano il rafforzamento dei circuiti legali dell’economia e la tutela delle fasce sociali maggiormente esposte al fenomeno dell’ usura, senza essere distratte in favore di soggetti criminali.
Tanto premesso, il protocollo sottoscritto lo scorso 8 giugno – unito in copia – prevede quale fattore di semplificazione che non si proceda a nuovi accertamenti antimafia in caso di iscrizione dell’ operatore economico presso le cosiddette white list ovvero presso la “Anagrafe antimafia degli esecutori” predisposta per gli interventi di ricostruzione post sisma in centroItalia; in tali casi, infatti, l’iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia.
Inoltre, lo stesso protocollo detta disposizioni procedurali diverse a seconda dell’ importo del contributo, distinguendo:
– le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, per i quali la documentazione antimafia non è più richiesta alla luce delle recenti modifiche normative (NOTA 2). In tali casi, l’Agenzia delle Entrate assume comunque l’impegno a richiedere la comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute, corrispondendo contributi sotto condizione risolutiva legata all’esito dei successivi accertamenti;
– le erogazioni di importo superiore a 150.000 euro. In tali casi, l’Agenzia delle entrate acquisisce l’autocertificazione con la quale il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, attestano di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011, e procede all’assegnazione del contributo richiesto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sotto condizione risolutiva legata all’esito dei successivi accertamenti.
In ogni caso, ove il controllo riguardi un soggetto non censito nella Banca dati nazionale unica antimafia (BDNA) ovvero quando dalla consultazione della predetta Banca dati emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, il prefetto dovrà disporre le necessarie verifiche, come di consueto.
Nell’ottica di migliorare la complessiva funzionalità del sistema, il protocollo interviene inoltre sulle modalità di consultazione della Banca dati nazionale unica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi di un sistema di trasmissione automatizzata delle informazioni necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, disciplinato mediante apposita convenzione di natura tecnico-informatica la cui elaborazione è rimessa alle competenti strutture dipartimentali in indirizzo.
Nel segnalare, infine, che la durata dell’intesa è collegata alla definizione delle procedure di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, si coglie l’occasione per sottolineare nuovamente l’esigenza di un elevato livello di attenzione sugli specifici contesti territoriali, da approfondire in seno ai Gruppi interforze, quali organismi in cui la circolarità informativa consente una più accurata individuazione dei possibili indicatori di rischio di un’influenza criminale, anche indiretta, sull’attività economica, potenzialmente favorita dallo scenario prodotto dall’emergenza sanitaria.
Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL. affinché siano poste in essere tutte le azioni necessarie per garantire la piena attuazione dello strumento convenzionale e si assicura la consueta disponibilità per gli eventuali chiarimenti.
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA MINISTERO DELL’INTERNO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AGENZIA DELLE ENTRATE
VISTO l’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse a/l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che disciplina il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore· dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
RICHIAMATO il comma 8, del suddetto articolo 25, del decreto-legge n. 34 del 2020 , secondo il quale, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla norma;
DATO ATTO che, ai sensi del successivo comma 1O, del suddetto articolo 25, del decretolegge n. 34 del 2020, le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni recate dalla norma sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
CONSIDERATO che, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, il comma 9, del suddetto articolo 25, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate con il quale sono disciplinati i controlli di cui al libro 11 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli I e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136′;
TENUTO CONTO che il citato protocollo, ai sensi della disposizione sopra indicata, può prevedere anche procedure semplificate per lo svolgimento dei controlli di prevenzione amministrativa antimafia, fermo restando l’ applicabilità dell’ articolo 92, commi 3 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale;
VISTO l’art. 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 78, comma 3-quinquies, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il quale la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
CONSIDERATO che, secondo giurisprudenza amministrativa consolidata, anche al di là dei casi in cui vi è l’obbligo per l’amministrazione procedente di richiedere la documentazione antimafia, essa è comunque legittimata a richiederla non essendovi alcun divieto in tal senso al di sotto della soglia indicata dal legislatore ;
CONSIDERATO che l’istanza di cui al suddetto comma 8, dell’articolo 25, del decreto-legge n. 34 del 2020, contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi l e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
VISTO l’ art. 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’articolo 264, comma 2, lettera a), punto I), del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, concernente “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
VISTO l’ art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui a/l’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO l’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito , con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha istituito la “Anagrafe antimafia degli esecutori”;
LE PARTI
MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO LUCIANA LAMORGESE
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO
ROBERTO GUALTIERI
AGENZIA DELLE ENTRATE IN PERSONA DEL DIRETTORE
ERNESTO MARIA RUFFINI CONVENGONO QUANTO SEGUE
la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.
Art.1
(Finalità)
1. Il presente protocollo è finalizzato a garantire l’ applicazione di idonee misure di prevenzione amministrativa antimafia nei confronti dei beneficiari della misura del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25, del decreto -legge 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 2
(Adempimenti in materia di prevenzione amministrati va antimafia)
1. L’Agenzia delle Entrate, al fine di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegna allo scrupoloso rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché delle disposizioni del presente protocollo.
2. Al fine di migliorare la complessiva funzionalità del sistema di prevenzione amministrativa, sono disciplinate con apposita convenzione le procedure tecnico-informatiche con le quali l’Agenzia delle entrate consulta la Banca dati nazionale unica inserendo i dati e le informazioni necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
3. Relativamente agli atti di concessione di contributo a fondo perduto di cui all’ art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il cui valore complessivo non supera i 150 .00 0 euro, l’Agenzia delle entrate si impegna a richiedere comunque la comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute individuato in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio assegnato. I contributi sono, pertanto, corrisposti sotto condizione risolutiva legata all’esito dei successivi accertamenti.
4. Per ogni istanza finalizzata a ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, per un importo superiore a 150.000 euro, l’Agenzia delle entrate acquisisce l’autocertificazione con la quale il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’ art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, attestano di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’ articolo 67, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
5. Acquisita l’autocertificazione di cui al comma 4, l ‘ Agenzia delle Entrate procede all’ assegnazione del contributo richiesto in via d’ urgenza , ai sensi dell’ art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. l contributi sono, pertanto, corrisposti sotto condizione risolutiva legata all’ esito dei successivi accertamenti .
6. Nel caso in cui l’ accertamento riguarda un soggetto non censito in banca dati ovvero quando dalla consultazione della predetta banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza , di sospensione o di divieto di cui all’ art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche.
7. Qualora all’esito delle verifiche disposte , il prefetto rilascia documentazione interdittiva antimafia, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del comma 12 , del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Per gli operatori economici che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle PrefettureUffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'”Anagrafe antimafia degli esecutori”, di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 20 l 6, n. 229, l’iscrizione tiene luogo delle verifiche di cui al Codice antimafia.
Art. 3
(Durata)
1. La durata del presente protocollo è collegata alla definizione delle procedure di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
—
Note:
(1) Recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’ economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19” .
(2) Art. 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 78, comma 3-
quinquies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni , dalla legge n. 27 del 2020.
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