MINISTERO INTERNO – Circolare 17 settembre 2013, n. 12
Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell’anno 2013 dell’imposta municipale propria. Istruzioni per la presentazione della certificazione.
1. Riferimenti normativi
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 (G.U. n. 168 del 19 luglio 2013), ha stabilito per l’anno 2013 la sospensione del versamento della prima rata dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, per le categorie di immobili indicati nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1.
Per compensare le temporanee minori entrate conseguenti alla indicata sospensione, il successivo comma 2, del citato articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, ha disposto un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. Gli incrementi del limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria sono stati quantificati per ciascun comune in una apposita tabella denominata “allegato A” unita al citato decreto legge 54/2013.
Il comma 3, dello stesso articolo 1, ha attribuito a un decreto del Ministero dell’Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell’imposta municipale propria, fissata dall’attuale disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013.
In sede di conversione del citato decreto legge 54/2013 è stato aggiunto all’articolo 1 il comma 3-bis che recita: “L’applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all’incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell’unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell’anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell’unione nella misura pari alla quota dell’anticipazione richiesta da ciascuno di essi”.
Il successivo articolo 2, comma 1, ha stabilito che in caso di mancata adozione della riforma prevista dallo stesso decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.
Sulla base delle disposizioni normative richiamate, con decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2013 è stato approvato il modello di comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l’attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54.
Successivamente, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, ha abolito la prima rata IMU per l’anno 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54;
A seguito dell’abolizione della prima rata IMU per l’anno 2013, gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per l’attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della soppressione della prima rata dell’imposta municipale propria decorrono dal 16 giugno 2013 ( data della prima rata dell’imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia) al 30 settembre 2013 ( data di scadenza per l’utilizzo dell’ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria);
Si è ritenuto, pertanto, necessario predisporre un nuovo modello di certificazione, sostitutivo di quello approvato con decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2013, per la comunicazione degli oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;
Quindi, con decreto del Ministero dell’Interno del 10 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale Numero 217 del 16 settembre 2013, è stato approvato il modello di comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013 per l’attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54.
2. Enti legittimati all’invio della certificazione, termini di presentazione e modalità di compilazione.
Innovando rispetto a casi precedenti nei quali il sistema di trasmissione delle certificazioni avveniva esclusivamente attraverso documenti cartacei, l’invio da parte dei comuni della certificazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente telematica. Tale nuovo sistema è da ricomprendersi nell’attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nell’ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.
Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto (direttamente o indirettamente, in quanto componenti di una unione di comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’indicato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 54/2013), dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, oneri per interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria, attivate nel medesimo periodo, dovute al mancato introito della prima rata IMU dell’anno 2013, per le categorie di immobili indicate ai punti a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 54/2013.
Non devono trasmettere la certificazione i comuni che non hanno sostenuto dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013 gli oneri per interessi in argomento.
Gli enti interessati dovranno trasmettere le certificazioni entro il termine perentorio del 30 ottobre 2013. La richiesta del contributo da parte dei comuni interessati dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione, con metodologia informatica, del modello A di certificazione, approvato con D.M. del 10 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale Numero 217 del 16 settembre 2013 (che sostituisce il modello approvato con il D.M. del 6 giugno 2013), che sarà reso disponibile per la sua compilazione dal 30 settembre 2013 al 30 ottobre 2013 sul sito ufficiale della finanza locale, unitamente ad una guida di supporto per redazione dello stesso. Il modello di certificazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è solo un fac-simile su supporto cartaceo di quello informatico che dovrà essere utilizzato dai comuni per trasmettere la certificazione.
La redazione del certificato non presenta particolari difficoltà. Sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata alla gestione della Trasmissione Bilanci Enti Locali (al quale già i comuni accedono attraverso una loro utenza assegnata), verrà aggiunta una sezione applicativa, dedicata alla gestione delle certificazioni PDF. Il modello informatico ha già la parte anagrafica precompilata. Il comune dovrà solo indicare il dato attinente gli oneri per interessi per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria, confermarlo, apporre le firme digitali richieste e rispedirlo informaticamente attraverso la richiamata sezione applicativa dedicata alla gestione delle certificazioni PDF. Dopo la spedizione perverrà al comune una e-mail (P.E.C) di conferma di acquisizione della certificazione da parte di questo Ministero che rappresenterà per l’ente il documento comprovante l’invio del modello.
I soggetti chiamati ad apporre la propria firma digitale in calce alla certificazione (responsabile del servizio finanziario e segretario comunale) assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l’esattezza dei dati ivi riportati. A tal fine si ritiene opportuno richiamare il responsabile finanziario e il segretario comunale a verificare tempestivamente, e comunque prima dei termini previsti per la presentazione della certificazione in argomento, la propria abilitazione all’utilizzo della firma digitale.
In applicazione dei processi di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione richiamati l’eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal richiamato decreto approvativo del certificato in argomento non sarà ritenuta legittima ai fini del rimborso degli oneri per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.
Conseguentemente, non saranno accolte al fine dell’ammissione al concorso erariale le certificazioni che verranno trasmesse dai comuni tramite spedizione ordinaria, fax, via e-mail, via p.e.c., direttamente “a mano” presso la sede della Prefettura territorialmente competente o presso questo Ministero.
Si invitano, pertanto, tutti i comuni a rispettare la modalità telematica di trasmissione del certificato al fine di non creare una inconcludente attività di corrispondenza con questa Direzione Centrale che avrebbe come unico risultato un’inutile appesantimento dell’attività amministrativa di questo Ufficio e del comune e una vanificazione dei processi in atto di dematerializzazione delle procedure amministrative.
Tenuto conto che il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle certificazioni pervenute nel termine suddetto, i ritardi nella trasmissione della certificazione comporteranno la mancata, definitiva, partecipazione del comune all’attribuzione del relativo contributo. A tal fine, verrà precluso ai comuni l’accesso al sistema telematico di trasmissione della certificazione dal 30 ottobre 2013.
La richiesta ai comuni di essere rigorosi nel rispetto dei termini di presentazione della certificazione discende dalla necessità di gestire un trasferimento erariale basato su un fondo prestabilito nella quantità massima e rende quindi necessario fissare definitivamente i dati al momento del riparto. Peraltro, nel caso in cui l’importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore al fondo, il rimborso verrà disposto in proporzione alle risorse finanziarie disponibili. Si suggerisce, pertanto, di organizzare preventivamente le attività amministrative connesse con la trasmissione del certificato al fine di non pregiudicare l’attribuzione del concorso erariale.
Una particolare attenzione va anche riservata all’invio da parte dei comuni di documentazione aggiuntiva, trasmessa in via ordinaria, via fax o via e-mail, che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già inviato telematicamente. E’ già più volte capitato a questo ufficio di ricevere, successivamente o contestualmente all’invio da parte di un ente locale di una certificazione per l’attestazione di uno specifico dato, documentazione supplementare, molte volte neppure firmata dagli stessi soggetti legittimati alla sottoscrizione del modello. In detta documentazione quasi sempre vengono riportati riferimenti che compromettono la certezza del dato indicato nel certificato, una sorta di azione preventiva per giustificare un dato non certo ma che, comunque, è stato dichiarato tale. In questa eventualità, questo ufficio dovrà prendere atto della infondatezza della certificazione, resa nulla dallo stesso ente e non accorderà alcun concorso erariale.
Pertanto, si ribadisce che qualsiasi documentazione trasmessa a corredo della certificazione in argomento che compromette la certezza del dato riportato comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria in argomento.
E’ comunque facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico, purché entro il 30 ottobre 2013.
In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, il comune dovrà procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter trasmettere un nuovo modello. La certificazione annullata dal comune perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene al dato inserito. Si consiglia, pertanto, di porre molta attenzione a ricorrere a tale operazione che se non effettuata nei termini previsti (30 ottobre 2013) determina la perdita del concorso erariale.
Relativamente all’importo da inserire nel certificato, come previsto dal decreto legge 54/2013 i maggiori oneri per interessi in esame sono solo quelli maturati nell’arco temporale compreso in quello massimo dal 16 giugno al 30 settembre 2013, nella misura del limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria quantificato per ciascun comune nella tabella denominata nel decreto legge 54/2013 “allegato A”. Pertanto, è opportuno che i comuni verifichino tempestivamente i dati riportati nel richiamato “allegato A” richiedendo eventualmente chiarimenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed in particolare al Dipartimento delle Finanze – Direzione Studi e Ricerche Economiche Fiscali – via dei Normanni 5, 00184 Roma – tel. 06.93836169.
A tale riguardo, si ritiene, comunque, opportuno chiarire che i richiamati oneri per interessi sono da riferirsi indistintamente a tutte le anticipazioni di tesoreria attivate nel periodo richiamato entro la misura pari a quanto previsto dall’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, limite incrementato, fino al 30 settembre 2013, dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto legge 54/2013, purché direttamente scaturite dal mancato introito dell’IMU sull’abitazione principale.
Dopo l’acquisizione telematica delle certificazioni, in linea con precedenti orientamenti espressi in materia di verifica delle certificazioni contabili da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze e della Corte dei Conti, questa Direzione Centrale, con la collaborazione delle Prefetture territorialmente competenti effettuerà un congruo numero di verifiche delle stesse.
3. Adempimenti delle Prefetture – Uffici Territoriali Del Governo.
Ciascuna Prefettura-UTG avrà cura di richiamare l’attenzione dei comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza sul contenuto della presente circolare, specificando che la stessa, unitamente al modello A, è visualizzabile sul sito ufficiale della finanza locale.
Laddove venga richiesto, sarà cura delle Prefetture – UTG affiancare i comuni nella risoluzione di problematiche connesse con la compilazione e/o trasmissione del certificato, avvalendosi anche del supporto degli uffici di questa Direzione centrale direttamente interessati al modello in argomento, i cui indirizzi informatici e telefonici sono riportati alla fine del presente paragrafo.
L’eventuale documentazione acquisita da parte delle Prefetture – UTG su supporto cartaceo, trasmesso in via ordinaria, via fax, via email, via p.e.c. o a mano va restituita all’ente, con contestuale comunicazione che il medesimo certificato non sarà ritenuto legittimo ai fini del rimborso degli oneri per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa per conoscenza allo scrivente ufficio, all’indirizzo: Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio trasferimenti ordinari e risanamento degli enti locali dissestati – Piazza del Viminale 00186 Roma.
Come riportato nell’ultimo capoverso del punto 2. della presente circolare, le Prefetture _ UTG verranno interessate ad operare verifiche di congruità dei dati certificati dai comuni.
Per eventuali quesiti sia amministrativi che informatici è possibile rivolgersi al dott. Michele Contaldo tel. 06/46548100 michele.contaldo@interno.it, alla sig.ra Cristina Furbesco tel. 06/46548872 cristina.furbesco@interno.it oppure alla signora Fabiola Alese tel. 06746548095 fabiola.alese@interno.it. Per questioni attinenti le credenziali di accesso e le firme digitali è possibile contattare Giancarlo Culini tel. 0646525268 giancarlo.culini@interno.it .
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