MINISTERO INTERNO – Circolare 24 dicembre 2018, n. 9742
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Modifica art. 193 Codice della Strada. Modifica art. 126-bis Codice della strada
In data 13 dicembre 2018 è stato approvata in via definitiva la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante “disposizioni urgenti in melario fiscale e finanziaria. La legge di conversione 17.12.2018 n. 136, è stata pubblicata sulla G.U n. 293 del 18.12,2018 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
In sede di conversione, l’art. 23-bis della predetta norma, ha introdotto modifiche all’art. 193 e all’art. 126-bis del Codice della strada.
In particolare, nell’art. 193 C.d.S. c stato inserito il comma 2-bis che prevede l’ipotesi di recidiva per i soggetti che siano incorsi, per più di una volta in un periodo di due anni, nella violazione prevista dal comma 2.
Come per tutte le altre ipotesi previste dal Codice della Strada, la possibilità di applicazione della recidiva, che è riferita alla ripetizione del comportamento del conducente anche quando ciascun illecito è commesso con veicoli diversi, richiede che la prima violazione sia già stata definita nel momento in cui è commessa la seconda, per la quale, invece, non si richiede la definizione. In termini pratici, il procedimento potrà dirsi definito nel caso in cui per la prima violazione di cui all’art. 193, comma 2, il trasgressore abbia provveduto al pagamento (anche in forma scontata) ovvero non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero, infine, in caso di presentazione dello stesso, questo sia stato respinto con provvedimento definitivo.
La recidiva può operare anche se, per la prima violazione o per la seconda, il trasgressore si sia avvalso della riduzione della sanzione prevista dal comma 3 dell’art. 193 C.d.S. ed anche nel caso in cui il veicolo con il quale è stata commessa la prima violazione è stato confiscato ai sensi ddl’art. 193, comma 4, C.d.S.
In caso di applicazione della recidiva, si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’ipotesi base (cioè la sanzione dell’art. 193, comma 2 C.d.S.), la sospensione della patente di guida da uno a due mesi ed il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni, dopo la definizione dell’illecito. Ovviamente, essendo prevista la sospensione della patente di guida, nel caso di recidiva non è ammessone il pagamento in forma agevolata con lo sconto del 30%.
Secondo in principi generali di applicazione delle sanzioni amministrative, la recidiva opera solo con riferimento alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della novella richiamata con la conseguenza che, per consentire l’applicazione delle conseguenze derivanti dalla recidiva, sia la prima che la seconda violazione o le successive, devono essere state commesse dopo tale data.
L’accertamento della recidiva potrà essere agevolato dalia circostanza che, come meglio precisato di seguito, la modifica normativa di cui al richiamato DL n. 119/2018 ha previsto che per la circolazione senza copertura assicurativa il conducente subisca decurtazione dì punti. Infatti, la presenza di decurtazione di punti per tale violazione nell’anagrafe degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 C.d.S., riferita ai due anni precedenti, può essere sicuro indice della presenza di una precedente violazione definita e consentire, solo sulla base di tale risultanza, l’applicazione delle conseguenze previste per la recidiva direttamente al momento dell’accertamento della seconda violazione.
Il ritiro della patente di guida, secondo quanto previsto dall’art. 218 C.d.S., è disposto dall’operatore di Polizia che accerta la seconda violazione quando, in quel momento, ha contezza che il conducente ha commesso, nei due anni precedenti, una violazione della stessa specie che è stata definita. In caso diverso, la patente non è immediatamente ritirata e la sospensione della patente è disposta dalla Prefettura a seguito di segnalazione circostanziata da parte dell’Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la seconda violazione.
Il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni, invece, è disposto dall’Ufficio o Comando procedente solo successivamente alla definizione della seconda violazione, dopo il dissequestro del veicolo, infatti, la norma dell’art. 193, c. 2 bis C.d.S., stabilisce che il fermo decorra dal momento in cui l’interessato ha provveduto alle formalità per il dissequestro con il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 dell’art. 193 C.d.S. e l’attivazione della polizza di assicurazione per almeno sei mesi. Il fermo del veicolo è attuato con le procedure di cui all’art. 214 C.d.S. ed è affidato, salvo i casi di impossibilità, al proprietario del veicolo, al conducente al momento dell’accertamento dell’illecito, ovvero ad altro obbligato in solido.
La sanzione accessoria del fermo amministrativo non si applica nel caso in cui il soggetto si avvalga delle facoltà previste dal comma 3 chiedendo la rottamazione del veicolo.
Secondo le indicazioni dell’ultimo periodo del nuovo comma 2 bis dell’art. 193 C.d.S., limitatamente alle ipotesi di recidiva disciplinate dalla richiamala norma, in caso di applicazione del sequestro e del successivo fermo amministrativo, le eventuali spese di trasporto e custodia del veicolo, quando questo non è stato affidato al proprietario, al conducente ovvero ad altro obbligato in solido ed al cui pagamento è subordinata la restituzione del mezzo, sono dovute soltanto se il conducente coincide con il proprietario del veicolo. Pertanto, ove il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, la restituzione del mezzo sottoposto a fermo amministrativo al proprietario non è subordinata alla verifica del pagamento delle spese di custodia da parte di questi.
Con la modifica del comma 3 dell’art, 193 C.d.S., è stata limitata la possibilità di pagare in forma agevolata e più ridotta la sanzione pecuniaria per chi riattiva la copertura assicurativa entro trenta giorni dalla scadenza precedente ovvero chiede la rottamazione del veicolo. Infatti, in tali casi, la riduzione della sanzione passa da un quarto, prevista in precedenza, alla metà dell’importo dovuto ai sensi del comma 2 dell’art. 193 C.d.S.
Infine, si segnala che lo stesso art. li-bis del decreto-legge 119/2018, ha modificata la tabella allegata all’art. 126-bis C.d.S., inserendo la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida nelle ipotesi di violazione dell’art. 193, comma 2 C.d.S. La decurtazione si applica per tutte le violazioni, anche al di fuori del campo di applicazione della recidiva. Pertanto, la decurtazione di punti è disposta anche quando il trasgressore si sia avvalso del pagamento in misura agevolata e più ridotta prevista dall’art. 193, comma 3, C.d.S. ovvero nel caso di circolazione con certificato di assicurazione falso o contraffatto.
Naturalmente, la decurtazione di punteggio sarà possibile solo con riferimento alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della novella richiamata. Non si potrà applicare, invece, per le violazioni commesse in precedenza anche se sono definite in tempo successivo all’entrata in vigore.
Per pronto riferimento, si allega il testo dell’art. 193 C.d.S. con le modifiche in parola.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Allegato
Art. 193
Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396. Nei casi indicati dal comma 2- bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo 1, sezione IL In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 c corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo »;
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.
4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 -bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO INTERNO - Circolare 10 gennaio 2019, n. 245 - Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e…
- MINISTERO INTERNO - Circolare 14 maggio 2019, n. 4238 - Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e…
- MINISTERO INTERNO - Circolare 04 giugno 2019, n. 4983 - Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 02 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 03 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare…
- INPS - Messaggio 24 gennaio 2019, n. 322 - Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-ter, rubricato -…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…