MINISTERO INTERNO – Circolare 24 giugno 2013, n. 15

Richiesta di trascrizione di atti di stato civile inoltrati dalle autorità consolari italiane all’estero.

In relazione alle richieste di trascrizioni di atti di stato civile inoltrate ai comuni dalle autorità consolari italiane all’estero, si precisa che ai sensi dell’art. 12 co. 11 del DPR 396/2000 tale richiesta può pervenire da qualsiasi ufficio pubblico e quindi sia dall’autorità consolare operante nel paese dove l’atto è stato formato, sia dall’autorità consolare del paese dove il soggetto è residente.

Resta inteso che, in ogni caso, e quindi anche nel caso di richiesta proveniente dall’autorità consolare del paese di residenza, l’atto dovrà essere munito di legalizzazione o di apostille, emessa nel paese dove l’atto è stato formato, con traduzione in lingua italiana come per legge.

L’ufficiale dello stato civile è tenuto pertanto ad accettare ai fini della registrazione, gli atti formati all’estero trasmessi o dal consolato di residenza del cittadino italiano o dal consolato competente nella circoscrizione territoriale estera di formazione dell’atto, in quanto sarà cura dell’Ufficio consolare che dispone la trasmissione dell’atto accertarsi dell’avvenuta legalizzazione nei termini di legge.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i Signori Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.