MINISTERO INTERNO – Circolare 27 aprile 2018, n. 5948
Regime tributario delle attestazioni questorili previste dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92 concernente “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170”
Si fa seguito alla circolare n. 557/PAS/U/017459/12020(l) del 29/11/2017, con la quale sono state impartite indicazioni preliminari in merito alla nuova disciplina in materia di compro oro introdotta dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92 e finalizzata alla promozione della piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati ed alla prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali.
In particolare, l’art. 3 del citato decreto, nel confermare la necessità che l’attività di compro oro sia sottoposta a licenza del Questore ex art. 127 del TULPS, ne subordina il legittimo esercizio all’iscrizione dell’operatore compro oro nell’istituendo registro informatico presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria (OAM), secondo le modalità indicate in un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di prossima emanazione.
A tal proposito, il comma 2 dello stesso art. 3, prevede che all’istanza di iscrizione al menzionato registro, l’operatore compro oro debba allegare, tra l’altro, “l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma
Nelle more dell’approvazione del citato decreto, questo Ufficio, allo scopo di definire il corretto regime tributario al quale sottoporre le attestazioni in argomento e le relative richieste prodotte dai privati, ha ritenuto opportuno rivolgere, in data 09.01.2018, un formale interpello all’Agenzia delle Entrate.
La citata Agenzia, con nota del marzo scorso qui acclusa in copia per completezza di documentazione, ha fatto presente come entrambe le tipologie di atti in parola siano riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 4 della Tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la “Disciplina dell’imposta di bollo”, che prevede un’imposta di euro 16,00 per ogni foglio, fin dall’origine, per gli “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei Comuni (…) rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Si segnala quanto sopra, con preghiera di voler impartire le opportune indicazioni per la corretta applicazione del tributo alle attestazioni questorili di cui al citato art. 3 del d.lgs. n. 92/2017 ed alle relative istanze di rilascio prodotte dagli interessati.
I Sigg. Prefetti ed i Sigg. Commissari del Governo sono pregati di comunicare alle locali Camere di Commercio, nelle forme ritenute opportune, i contenuti del presente atto di indirizzo, affinché ne vengano rese edotte le associazioni di categoria interessate.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione per la corretta applicazione delle indicazioni qui formulate.
Allegato
AGENZIA DELLE ENTRATE – Interpello n. 954-47/2018
Art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza Codice fiscale 80202230589 Partita Iva 12587831004 Istanza presentata il 09/01/2018
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero dell’Interno rappresenta che il D. Lgs. 25 maggio 2017. n. 92 (Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro) ha introdotto una specifica disciplina in materia di compro oro, finalizzata alla piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati ed alla prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali.
In particolare, viene fatto presente che l’art. 3 del citato decreto, nel confermare la necessità che l’attività di compro oro sia sottoposta a licenza del Questore ex art. 127 del TULPS, ne subordina, altresì, il legittimo esercizio all’iscrizione dell’operatore compro oro nell’istituendo registro informatico presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria (OAM), secondo modalità indicate in un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di prossima emanazione.
A tal riguardo, il comma 2 dello stesso art. 3, prevede che all’istanza di iscrizione al menzionato registro, l’operatore compro oro debba allegare, tra l’altro. “l’attestazione rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma 1”.
Tanto premesso, il Ministero istante chiede di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, delle attestazione questorili ricognitive del possesso e della perdurante validità delle licenze citate nonché delle istanze degli operatori compro oro volte al rilascio delle, attestazioni medesime.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, si rammenta che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante la “Disciplina dell’imposta di bollo”, all’articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al DPR, stabilisce che è dovuta, fin dall’origine, l’imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Il successivo articolo 4 della medesima tariffa prevede un uguale trattamento (euro 16,00 per ogni foglio fin dall’origine) per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Tenuto conto che le istanze in argomento sono presentate dagli operatori compro oro ad una Amministrazione dello Stato (Questura) per il rilascio di un attestazione deve ritenersi che in relazione alle stesse trovi applicazione l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16.00 per ogni foglio, ai sensi dell’art. 3 della tariffa citata.
Coerentemente anche le attestazioni rilasciate dalla Questura territorialmente competente, ricognitive del possesso e della perdurante validità delle licenze per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’art. 127 del TULPS, sono riconducibili agli atti di cui all’art. 4 della tariffa citata e, pertanto, vanno assoggettate all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 37085 depositata il 12 ottobre 2021 - Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, è configurabile, alla luce…
- Corte di Cassazione sentenza n. 20078 del 22 giugno 2022 - In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'Ue in regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia giulia, sezione 1, sentenza n. 155 depositata l' 11 luglio 2022 - In tema di esportazione al di fuori del territorio dell’UE in regime di esenzione d’IVA (art. 8, comma 1, lett. a)…
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 21 aprile 2023 - Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento…
- MINISTERO DELL'INTERNO - Comunicato 28 luglio 2020 - Avviso relativo al decreto 24 luglio 2020, concernente il riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per concorrere ad assicurare ai…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…