MINISTERO INTERNO – Circolare 30 aprile 2018, n. 3531
Locazione senza conducente a seguito di leasing finanziario
È stata presentata l’esistenza di una prassi applicativa non uniforme da parte degli organi di controllo riguardo la possibilità di locazione senza conducente, ai sensi dell’art. 84 CDS, ad un’altra impresa di trasporto di veicoli commerciali acquistati in leasing.
Occorre premettere che la locazione dei veicoli senza conducente nell’autotrasporto di merci fra gli Stati membri trova la base nella direttiva 2006/1/CE, recepita con DM 14.12.1987 n. 601, modificato dal DM 16.2.1994 n. 213, e in parte con legge n. 142/1992. Nell’ordinamento nazionale disciplina la materia anche l’art. 84 del C.d.S. che, tuttavia, pone condizioni diverse rispetto alla normativa internazionale.
Infatti, secondo la citata normativa europea l’utilizzo di un veicolo in locazione senza conducente è ammesso purché sia immatricolato o messo in circolazione nello Stato membro di stabilimento dell’impresa locataria, sia in esclusiva disponibilità dell’impresa locataria per la durata del contratto di locazione ed entrambe le imprese, cedente e locatario, siano autorizzate ad esercitare l’attività di autotrasporto in conto terzi. Mentre per la norma nazionale dell’art. 84 CDS, ferme restando le condizioni sopraindicate, il veicolo locato dovrebbe essere in proprietà dell’impresa iscritta all’Albo degli Autotrasportatori che ha locato il veicolo. Gli autoveicoli ed i rimorchi in leasing sono, infatti, immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta dì circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto.
A fronte di tale situazione di incertezza normativa, allo scopo di fornire indicazioni univoche a tutti gli operatori di polizia stradale, è stato interessato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che si è espresso nel senso di riconoscere l’ammissibilità dell’operazione di locazione ai sensi dell’art. 84 del CDS del veicolo acquisito in leasing (NOTA 1).
Tale impostazione, del resto, sembra essere avvalorata dalla circostanza che il veicolo acquistato in leasing da un’impresa di trasporto reca sulla carta di circolazione la posizione di iscrizione all’albo degli autotrasportatori dell’impresa locataria e non dell’impresa di locazione finanziaria che, tra le altre cose, non essendo iscritta all’Albo, non potrebbe comunque locare il veicolo che gli appartiene affinché sia utilizzato per trasporti in conto terzi.
Sulla base del parere fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perciò, nessuna sanzione è applicabile all’impresa di autotrasporto in conto terzi che ha acquistato in leasing un veicolo e lo ha ceduto in locazione ai sensi dell’art. 84 CDS ad altra impresa di trasporto, nel rispetto delle condizioni richieste dalla predetta norma. Infatti, nel rispetto delle altre condizioni dettate dalle norme richiamate, l’operazione di locazione è possibile in base alla considerazione che il veicolo in leasing, anche se formalmente non intestato all’impresa che lo loca, è comunque, da questa detenuto con l’esercizio di tutti i poteri del proprietario in ragione della peculiare natura giuridica del leasing (NOTA 2).
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
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Note:
1) Il tema era stato già affrontato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasposti, la navigazione, affari generali e del personale con la circolare 6/17 del 6.6.2017 con la quale sono state dettate disposizioni in materia di rilascio di copie certificate della licenza comunitaria ed in cui è stata riconosciuta la possibilità di rilascio delle suddette copie certificate anche nei confronti di veicoli presi in locazione finanziaria da impresa iscritta all’albo degli autotrasportatori.
(2) Infatti, vi sia una sostanziale identità economica tra il leasing e la vendila con riserva di proprietà e quindi, le norme di riferimento sono riconducibili alla disciplina per la riserva di proprietà. Del resto, come sostenuto anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte con indirizzo giurisprudenziale prevalente, il leasing si configura come contratto atipico con causa di finanziamento, contratto al quale si applicherebbero analogicamente le norme sul mutuo.