MINISTERO INTERNO – Circolare 31 ottobre 2022, n. 115
Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
In relazione ai profili di criticità riscontrati dal Garante per la protezione dei dati personali in merito alle modalità di rilascio telematica di certificati anagrafici estratti dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), rese disponibili da alcuni Comuni tramite accesso ai propri siti istituzionali, appare opportuno fornire alcune indicazioni al riguardo.
Il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 3 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 280 del 24 novembre 2021, disciplina le “Modalità di erogazione da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche”.
In particolare, l’articolo 2, comma 2, del decreto prescrive che: “Il servizio consente all’iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per se stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica”. Pertanto, è esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale. certificati relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dalla predetta norma.
Nel rappresentare che, a norma dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 194/2014, il Ministero dell’Interno, titolare del trattamento dei dati personali effettuati in ANPR, provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all’adozione delle misure di sicurezza, secondo le modalità descritte nell’Allegato C del predetto decreto, si evidenzia che l’Autorità Garante nell’esprimere, con provvedimento n. 367 del 14 ottobre 2021, il proprio parere favorevole sullo schema di decreto in argomento, ha valutato positivamente la chiara “definizione del perimetro soggettivo dei certificati che possono essere rilasciati al soggetto richiedente” contenuta nella disposizione in esame. Come riconosciuto dalla predetta Autorità, infatti 1 la scelta di questo Ministero di limitare il rilascio dei certificati anagrafici al solo richiedente e alla relativa famiglia anagrafica, discende “da una adeguata ponderazione dell’impatto e delle implicazioni, in termini di rischi per i diritti e libertà degli interessati, del rilascio a “chiunque” e senza limitazioni, dei certificati relativi a qualunque cittadino iscritto ad ANPR, ivi inclusi i minori, tramite un semplice accesso te/ematico con le modalità previste dal CAD”.
Tale previsione intende contemperare le esigenze di semplificazione per il cittadino con un’efficace attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679, garantendo, in tal modo, i diritti e le libertà dei cittadini iscritti in anagrafe, in primis dei minori e degli altri soggetti vulnerabili.
I certificati anagrafici relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dal citato articolo 2, potranno, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di anagrafe presso i comuni, ai sensi dell’art. 33 del DPR 223 del 1989, come modificato dall’art. 1, comma l, lett. t) del D.P.R. 126 del 2015.
Sono, inoltre, pervenuti quesiti posti da alcuni Comuni concernenti la possibilità di stipulare convenzioni con enti ed organizzazioni di categoria (ad es. tabaccai, edicole ecc.) finalizzate al rilascio di certificati anagrafici telematici presso tali soggetti, utilizzando piattaforme digitali messe a disposizione da alcune società di informatica. Al riguardo si fa presente che, a seguito di specifici approfondimenti, i cui esiti sono stati comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, è emerso che i sistemi individuati dagli enti in questione non risultano compatibili con le specifiche tecniche e le misure di sicurezza descritte nell’Allegato C del citato d.PCM n. 194/2014, contenente il “Regolamento recante modalità d{ attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente”.
In tale provvedimento, infatti, si che l’accesso ad ANPR avvenga esclusivamente mediante dispositivi di sicurezza (certificato identificativo della postazione, smartcard e credenziali di accesso) assegnati da questo Ministero ai Sindaci ed ai dipendenti dell’Amministrazione comunale preposti all’accesso all’ANPR, preventivamente censiti ed autorizzati (par. 2.1.1 dell’AIIegato C).
A tal riguardo, preme richiamare l’attenzione anche sul contenuto della circolare di questo Dipartimento n. 20/2022 del 4 marzo 2022 in merito alle corrette modalità di accesso alla banca dati e di gestione dei predetti dispositivi, determinanti ai fini della sicurezza della piattaforma e della protezione dei dati personali in essa contenuti, nella quale è stato ricordato che gli stessi sono strettamente personali e non cedibili.
L’impiego di detti dispositivi da parte di soggetti terzi non autorizzati, non abilitati né censiti dal sistema centrale, non è dunque conforme alle modalità e alle misure di sicurezza descritte dall’Allegato C del suindicato d.PCM ed altera il sistema di traccia mento delle operazioni effettuate.
Preme sottolineare, infatti, che il soggetto con il quale viene stipulata una convenzione accederebbe impropriamente all’anagrafe con i dispositivi del personale comunale – ferme restando le gravi responsabilità derivanti dalla cessione di tali dispositivi a terzi – ed entrerebbe in possesso di tutti i profili autorizzativi di cui quest’ultimo è titolare, disponendo, peraltro, di una operatività che vigente riconosce esclusivamente agli operatori anagrafici.
Ciò premesso, si prega di voler sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci sui contenuti della presente circolare, avendo cura di rappresentare che un improprio trattamento dei suddetti dati, non conforme alle disposizioni richiamate, oltre che in contrasto con il d.PCM 194/2014 e il d.M. 3.11.2021 citati, può comportare una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 con la conseguente possibilità di incorrerre nelle relative sanzioni.
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