MINISTERO INTERNO – Decreto 20 aprile 2020
Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell’anno 2020
Art. 1
Enti destinatari della misura finanziaria
1. Sono legittimati alla richiesta per l’ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunità montane.
Art. 2
Modalità di certificazione
1. E’ approvata la modalità di certificazione presente sul Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata nell’anno 2020.
Art. 3
Quantificazione del contributo
1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi.
Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.
Art. 4
Modalità e termini di trasmissione
1. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all’art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 settembre 2020.
Art. 5
Istruzioni e specifiche
1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui all’art. 4.
3. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione già trasmessa telematicamente comporta la non validità della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all’art. 4.
4. E’ facoltà delle unioni di comuni e delle comunità montane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all’art. 4.