MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 02 luglio 2019
Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Art. 1
Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014
E’ approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’ esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone di cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.
L’allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.
Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4» è sostituito da«B.4.2».
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI CON CAPACITA’ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE
(Testo dell’allegato)