MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 05 novembre 2019, n. 167
Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 1
Limiti minimi di età
1. Il limite minimo di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è fissato in diciotto anni.
2. Ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso, il limite minimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo nazionale è fissato in diciassette anni.
Art. 2
Limiti massimi di età
1. L’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l’accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:
a) ventisei anni nel concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco;
b) trenta anni nel concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2, primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;
e) trenta anni nei concorsi pubblici per l’accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale, salvo quanto previsto dall’articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. L’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:
a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore, salvo quanto previsto dall’articolo 143, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155, comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3, primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, lettera a), si applica il limite di età di trentasette anni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.
Art. 3
Disposizioni particolari
1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di età è elevato a trentasette anni. Il limite minimo di età resta fissato a diciotto anni.
2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di età. Il limite minimo di età resta fissato a diciotto anni.
Art. 4
Abrogazioni
1. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197.