MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 06 aprile 2020
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido
- Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
- Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
- Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
- All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.9 – Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all’art. 1.
- All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole«ad esclusione degli asili nido».
- All’art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole«ad esclusione degli asili nido».
- All’art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera:
«s) decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”».
Art. 4
Modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
- E’ approvato l’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Art. 5
Norme finali
- Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
(articolo 1)
REGOLE TECNICHE VERTICALI
Capitolo V. 9 Asili nido
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
(articolo 4)
MODIFICHE ALLA SEZIONE V DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 3 AGOSTO 2015
- La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.4.2, è sostituita come segue:
“b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h < 12m;
HB: 12m < h < 24m;
HC: 24m < h < 32 m;
HD: 32 m < h < 54m;
HE: h >54 m.”.
- La lettera b) del comma 1 del paragrafo V.7.2, è sostituita come segue:
“b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h < 12m;
HB: 12m < h < 24m;
HC: 24m < h < 32 m;
HD: 32 m < h < 54m;
HE: h >54 m.”.
- Al comma 2 del paragrafo V.7.2, la classificazione delle aree TA è modificata come segue:
“TA: locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;”.
- La nota [1] della Tabella V.5-2:Compartimentazione del paragrafo V.5.4.3, è modificata come segue:
“[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti Sa, se ubicate a quota > -5 m; in caso l’area TK sia ubicata a quota < -5 m, il resto dell’attività deve essere a prova di fumo proveniente dall’area TK.”.
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