MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 06 settembre 2013
Anticipazione di cassa da destinare agli enti sciolti ai sensi dell’art. 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Art. 1
Concessione anticipazione di cassa
1. Ai comuni di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa un’anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari ad euro 20 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili.
Art. 2
Criteri e modalità per la concessione dell’anticipazione
1. L’anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite della misura massima di 20 milioni di euro, stabilita dalla legge, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2011.
2. L’anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all’ente locale, in un’unica soluzione entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto.
Art. 3
Modalità per la restituzione dell’anticipazione
1. L’anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all’allegato A del presente decreto, deve essere restituita in cinque anni, decorrenti dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione, con rate annuali di pari importo.
2. L’importo della rata annuale di rimborso dell’anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.
3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una di eguale ammontare viene recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno.
5. La restituzione dell’anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”).
Allegato A
(Testo dell’Allegato)
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 settembre 2013, n. 224.