MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 06 settembre 2013
Anticipazione di cassa da destinare agli enti sciolti ai sensi dell’art. 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Art. 1
Concessione anticipazione di cassa
1. Ai comuni di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa un’anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari ad euro 20 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili.
Art. 2
Criteri e modalità per la concessione dell’anticipazione
1. L’anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite della misura massima di 20 milioni di euro, stabilita dalla legge, tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2011.
2. L’anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all’ente locale, in un’unica soluzione entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto.
Art. 3
Modalità per la restituzione dell’anticipazione
1. L’anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all’allegato A del presente decreto, deve essere restituita in cinque anni, decorrenti dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione, con rate annuali di pari importo.
2. L’importo della rata annuale di rimborso dell’anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.
3. La restituzione dell’anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una di eguale ammontare viene recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno.
5. La restituzione dell’anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”).
Allegato A
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 settembre 2013, n. 224.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 23 aprile 2020, n. 789 - Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020 -…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 settembre 2021, n. 24951 - L'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991,va restituita qualora il beneficiario in ipotesi di temporanea intervenuta…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 03 giugno 2019 - Attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli…
- Applicazione del regime agevolato di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 agli atti di acquisto degli immobili da destinare agli occupanti delle aree baraccate - Risposta n. 434 del 25 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 08 aprile 2020 - Proroga del sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…