MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 07 agosto 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Art. 1

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche

Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Campo di applicazione

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

All’esito del monitoraggio di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si procede all’eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

Art. 3

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 – Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all’art. 1.

All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera «q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica” e successive modificazioni.».

All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».

Art. 4

Norme finali

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

(Testo dell’allegato)