MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 07 giugno 2022, n. 98
Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 7 novembre 2019, n. 139
1. Al decreto del Ministro dell’interno 7 novembre 2019, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154, all’esito di una prova di esame sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all’articolo 6, comma 4, del suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l’espletamento dei servizi antipirateria individuati secondo le modalità stabilite ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno n. 154 del 2009. La predetta certificazione è rilasciata, senza prova d’esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall’armatore ovvero dal titolare dell’istituto di vigilanza;
a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l’apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno n. 154 del 2009;»;
b) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Autorizzazioni per l’esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea). – 1. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione prevista dall’articolo 260-bis, comma 2, del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. per l’esercizio occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell’articolo 134-bis, comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea trasmettono al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza la documentazione idonea a comprovare il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato di stabilimento necessarie allo svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese le abilitazioni riguardanti il personale dipendente, la cessione in comodato e il porto delle armi da parte dello stesso personale.
2. Nel caso in cui il personale da impiegare per l’esercizio occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea d’arma da fuoco, l’impresa è tenuta a richiedere al Questore competente per il luogo di sede legale dell’armatore l’autorizzazione all’introduzione di armi comuni da sparo da impiegare nei predetti servizi ai sensi dell’articolo 31 del T.U.L.P.S.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.»;
c) all’articolo 14, i commi 2 e 3 sono soppressi;
d) all’allegato B, la «Dichiarazione di conformità» e la «Scheda allegata alla dichiarazione di conformità» sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono all’espletamento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(Testo dell’allegato)
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