MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103

Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato

Art. 1

Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.

Art. 2

Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

3. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentatrè anni.

Art. 3

Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a quaranta anni.

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all’anno 2026, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

4. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentacinque anni.

Art. 4

Concorso pubblico a medico e a medico veterinario

1. La partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentacinque.

2. La partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

Art. 5

Disposizioni finali

1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. Il decreto del Ministro dell’interno 6 aprile 1999, n. 115, è abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.