MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 21 febbraio 2017
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa
Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni
All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.6 – Attività di autorimessa», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all’art. 1.
All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti lettere:
«o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”».
All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».
Art. 4
Norme finali
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
REGOLE TECNICHE VERTICALI
(Testo dell’allegato)