MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 22 luglio 2021
Fissazione degli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei centri di accoglienza per i migranti
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i criteri e le modalità per assicurare, nei centri di cui all’art. 9 e nelle strutture di cui all’art. 11 del medesimo decreto legislativo, adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali.
Art. 2
Standard igienico-sanitari abitativi e di sicurezza
1. Gli immobili presso i quali sono allestiti i centri e le strutture di cui all’art. 1, comma 1, rispettano gli standard previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità, igiene e sicurezza, attestati da idonea documentazione.
2. I locali degli immobili di cui all’art. 1, comma 1, nei quali viene svolta attività di assistenza sanitaria, rispettano gli standard strutturali, tecnici e organizzativi previsti dalle norme statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria nell’ipotesi in cui la tipologia di assistenza ivi prestata rientri tra le fattispecie sottoposte a procedura autorizzatoria in base a tali norme.
3. I locali di cui al comma 2, anche al di fuori delle ipotesi in cui le attività ivi prestate rientrino tra quelle soggette ad autorizzazione ai sensi del medesimo comma 2, rispettano gli standard igienico-sanitari individuati nell’allegato «A» del presente decreto e le norme di buona tecnica relative a microclima e illuminazione. Il capitolato di cui all’art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 definisce la dotazione strumentale medica minima dei locali, adeguata alla tipologia di assistenza prestata nella struttura.
4. Le Prefetture – Uffici territoriali del Governo verificano la sussistenza degli standard di cui ai commi precedenti, anche mediante i controlli previsti dall’art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, effettuati anche in collaborazione con l’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Art. 3
Prevenzione, controllo e vigilanza
1. L’ente gestore dei centri e delle strutture di cui all’art. 1, comma 1, assicura, attraverso l’impiego di personale qualificato, che nell’ambito del servizio di informazione e orientamento legale gli ospiti delle strutture vengano portati a conoscenza dei principi fondamentali, dei diritti e dei doveri della persona enunciati nella Costituzione italiana.
2. Al fine di attuare idonee misure tese alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, l’ente gestore segnala alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente le eventuali condotte tenute dagli ospiti, presenti nei centri e nelle strutture di cui all’art. 1, comma 1, che appaiono ispirate a fattori di estremismo violento. A tal fine, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo promuove attività di formazione del personale dell’ente gestore, anche mediante funzionari e ufficiali della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri esperti nelle attività di prevenzione e contrasto del terrorismo.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge.
Allegato A
REQUISITI IGIENICO-SANITARI, ABITATIVI E DI SICUREZZA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER MIGRANTI
(di cui all’art. 9, comma 1 e all’art. 11 del D.lgs. n. 142/2015)
CAPIENZA | Prestazioni | Ubicazione locale | Requisiti minimi |
---|---|---|---|
Inferiore a 50 posti | Visite mediche d’ingresso e finalizzate all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o successive visite specialistiche o percorsi diagnostici terapeutici, nonché valutazioni sull’accertamento di situazioni di vulnerabilità. | Interno al centro collettivo o esterno in caso di accoglienza in singole unità abitative | Locale adibito esclusivamente ad attività di assistenza sanitaria. Il locale deve assicurare: a) un adeguato ricambio dei volumi d’aria; b) un’adeguata illuminazione con luce artificiale; c) una temperatura interna adatta alla svestizione del paziente; d) la presenza di lavabo con acqua corrente, anche calda; e) la presenza di un lettino per le visite; f) la presenza di un armadietto per la tenuta dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici; g) la presenza di un contenitore schedario per la tenuta di cartelle sanitarie degli ospiti. Il locale dovrà essere igienizzato quotidianamente con prodotti germicidi/virucidi. Nella struttura è necessario individuare un’area funzionale per l’isolamento temporaneo, dotata di servizi igienici dedicati, anche qualora il locale per le visite sia individuato esternamente alla struttura. |
da 51 a 300 posti | Visite mediche d’ingresso e finalizzate all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o successive visite specialistiche o percorsi diagnostici terapeutici, nonché valutazioni sull’accertamento di situazioni di vulnerabilità. Gestione del soccorso sanitario. | Interno al centro collettivo o esterno in caso di accoglienza in singole unità abitative | Locale adibito esclusivamente ad attività di assistenza sanitaria. Il locale deve assicurare: a) un adeguato ricambio dei volumi d’aria; b) un’adeguata illuminazione con luce artificiale; c) una temperatura interna adatta alla svestizione del paziente; d) la presenza di lavabo con acqua corrente, anche calda; e) la presenza di un lettino per le visite; f) la presenza di un armadietto per la tenuta dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici; g) la presenza di un contenitore schedario per la tenuta di cartelle sanitarie degli ospiti. Il locale dovrà essere igienizzato quotidianamente con prodotti germicidi/virucidi. Nel centro è necessario assicurare un locale aggiuntivo per l’isolamento temporaneo o l’osservazione breve a bassa intensità, dotato di servizi igienici dedicati. |
Superiore a 300 posti | Visite mediche d’ingresso e finalizzate all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o successive visite specialistiche o percorsi diagnostici terapeutici, nonché valutazioni sull’accertamento di situazioni di vulnerabilità. Gestione del soccorso sanitario. | Interno al centro | Locale adibito esclusivamente ad attività di assistenza sanitaria. Il locale deve assicurare: a) un adeguato ricambio dei volumi d’aria; b) un’adeguata illuminazione con luce artificiale; c) una temperatura interna adatta alla svestizione del paziente; d) la presenza di lavabo con acqua corrente, anche calda; e) la presenza di un lettino per le visite; f) la presenza di un armadietto per la tenuta dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici; g) la presenza di un contenitore schedario per la tenuta di cartelle sanitarie degli ospiti. Il locale dovrà essere igienizzato quotidianamente con prodotti germicidi/virucidi. Nel centro è necessario assicurare un locale aggiuntivo per l’isolamento temporaneo o l’osservazione breve a bassa intensità, dotato di servizi igienici dedicati. |
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, novellato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, prevede che nei centri di accoglienza di cui all’art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all’art. 11 del medesimo decreto legislativo n. 142/2015 devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata.
Ai fini della predisposizione di tale decreto interministeriale, con decreto del Capo Dipartimento n. 11512 del 22 ottobre 2021, è stato costituito apposito Gruppo di lavoro, presieduto dal Vice Capo Dipartimento Vicario e composto da referenti di questo Dipartimento, del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile, nonché dai referenti del Ministero della salute – Istituto nazionale della povertà (INMP) i quali, all’esito della riunione in videoconferenza tenutasi in data 9 marzo 2021 e sulla scorta di precedenti incontri, hanno condiviso una conclusiva bozza di decreto composto da tre articoli, il cui contenuto viene di seguito riportato.
Il testo del provvedimento in questione, opportunamente emendato a seguito della riunione tecnica della Conferenza unificata svoltasi in data 16 giugno u.s., è stato approvato in sede di Conferenza unificata nella riunione tenuta in data 8 luglio u.s..
In particolare, il decreto è costituito, oltre che dall’art. 1, in cui sono preliminarmente individuate le tipologie di requisiti oggetto di disciplina, anche dai seguenti articoli.
L’art. 2, rubricato «Standard igienico-sanitari abitativi e di sicurezza», il quale prescrive che negli immobili adibiti a centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 decreto legislativo n. 142/2015 sono rispettati:
– gli standard previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità, igiene e sicurezza, attestati da idonea documentazione, e le norme di buona tecnica relative a microclima e illuminazione;
– gli standard sanitari di tipo strutturale, tecnico e organizzativo previsti dalle norme statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, per i locali nei quali viene svolta attività di assistenza sanitaria, nell’ipotesi in cui la tipologia di assistenza prestata rientri tra le fattispecie sottoposte a procedura autorizzatoria in base a tali norme. Per l’ipotesi in cui l’assistenza prestata non sia soggetta per legge ad autorizzazione sanitaria, devono essere rispettati, sotto il profilo strutturale, organizzativo e tecnico, gli standard igienico-sanitari indicati nella tabella A denominata «Allegato A. Requisiti igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei centri di accoglienza per migranti (di cui all’art. 9, comma 1 e all’art. 11 del decreto legislativo n. 142/2015)», allegata al decreto.
Tale allegato, in linea con le prescrizioni recate dal nuovo schema di capitolato di appalto per la gestioni dei centri e delle strutture di accoglienza, approvato con decreto del sig. ministro del 29 gennaio 2021, individua e categorizza i requisiti minimi in parola, sulla base della tipologia e della capienza dei centri (ovvero, centri costituiti da unità abitative con capienza sino a cinquanta posti, centri collettivi con capacità tra cinquantuno e trecento posti nonché centri collettivi con capienza superiore a trecento persone), delle prestazioni sanitarie ivi assicurate a norma del predetto schema di capitolato e della ubicazione, interna o esterna alla struttura, dei locali adibiti allo svolgimento delle medesime attività di assistenza sanitaria dei migranti accolti.
Si prescrive, inoltre, che il controllo di tali requisiti venga condotto in sede ispettiva dalle Prefettura anche in collaborazione con le Aziende sanitarie territorialmente competenti.
L’art. 3, rubricato «attività di prevenzione controllo e vigilanza», descrive, invece le misure strumentali alla tutela della sicurezza pubblica, in relazione alla prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione e alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, da porre in essere nel raccordo tra le Prefetture – Uffici territoriali del Governo e gli enti gestori dei centri.
In tal senso, il primo comma reca una disposizione introduttiva di carattere generale, in base alla quale, nell’ambito del servizio di orientamento legale previsto dallo schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri e strutture di accoglienza, ciascun ospite viene portato a conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti e dei doveri della persona enunciati nella Costituzione italiana.
Il secondo comma dispone che, al fine di attuare idonee misure tese alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, l’ente gestore segnala alla Prefettura territorialmente competente le eventuali condotte tenute dagli ospiti dei centri e delle strutture di accoglienza che appaiano ispirate a fattori di estremismo violento. A tal fine, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo promuove attività di formazione del personale dell’ente gestore, anche mediante funzionari e ufficiali della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri esperti nelle attività di prevenzione e contrasto del terrorismo.
L’art. 4, rubricato «Disposizioni finanziarie», dispone, infine, che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione si pone in linea con la disposizione di invarianza finanziaria di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, citato.
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