MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 23 luglio 2013
Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per “permesso di soggiorno”: il permesso di soggiorno, o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato, come modello uniforme, in conformità alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1030/2002, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008, di cui rispettivamente all’art. 5, comma 8, e all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) per “Testo Unico”: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) per “microprocessore RF”: il supporto informatico di memorizzazione in tecnologia RF (radiofrequenze), integrato nella struttura fisica del permesso di soggiorno, costituito da chip contactless (ICs) conforme alla ISO/IEC 14443, con interfaccia RF Type A or B, ed alle norme ICAO 9303, parte 3;
d) per “Istituto”: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
e) per “ICAO”: l’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile;
f) per “Enti”: le amministrazioni e gli uffici competenti per il procedimento amministrativo di rilascio e per le procedure di controllo dei permessi di soggiorno;
g) per “Commissione” la Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno;
h) per “Centro elettronico nazionale”: il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;
i) per “Infrastruttura di Sicurezza PSE” o “PKI-PSE”: l’insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure – PKI) e delle infrastrutture di comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi, entità e procedure operative preposte a garantire la certificazione dei dati contenuti nel microprocessore RF, la protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo dei permessi di soggiorno;
l) per “Infrastruttura Centrale PSE”: l’infrastruttura ICT allocata presso il Centro elettronico nazionale, utilizzata nei procedimenti di rilascio, rinnovo e controllo del permesso di soggiorno, comprensiva di archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, Infrastruttura di Sicurezza PSE e di altri sistemi e strumenti deputati ad erogare i servizi informatici di utilità ai procedimenti relativi al permesso di soggiorno;
m) per “sistemi di controllo”: i terminali deputati alla lettura dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari contenuti nel microprocessore RF del permesso di soggiorno;
n) per “dati”: i dati personali del richiedente o titolare del permesso di soggiorno e i dati identificativi del documento stesso, come specificati nell’allegato A al presente decreto;
o) per “elementi biometrici primari”: l’immagine del volto del titolare del documento secondo quanto prescritto dalla Decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni;
p) per “elementi biometrici secondari”: le immagini delle impronte digitali del titolare del documento, secondo quanto prescritto dalla Decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni;
q) per “produzione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla realizzazione del supporto del permesso di soggiorno costituito da una carta in materiale plastico dotata di microprocessore RF;
r) per “inizializzazione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla predisposizione della struttura dati interna del microprocessore RF del permesso di soggiorno;
s) per “personalizzazione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti centralmente dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla stampa grafica sulla carta di materiale plastico dei dati e degli elementi biometrici primari e alla memorizzazione, all’interno del microprocessore RF, dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari e degli elementi di sicurezza atti a garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza del permesso di soggiorno.
Art. 2
Modello del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 5 e 9 del Testo Unico, è rilasciato come documento nel formato ISO/IEC 7810 ID-1.
2. Il permesso di soggiorno è conforme alle prescrizioni tecniche del modello uniforme di cui all’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1030/2002, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008 e alla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, e contiene i dati e gli elementi biometrici primari e secondari specificati nell’allegato A al presente decreto.
Art. 3
Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno
1. Il supporto fisico del permesso di soggiorno è costituito da una carta di materiale plastico, con un microprocessore RF come supporto di memorizzazione.
2. La carta di materiale plastico è conforme alla normativa ISO/IEC 7810 ed è dotata degli elementi fisici di sicurezza atti a consentirne il controllo di autenticità sia visivamente che mediante idonea strumentazione.
3. Il microprocessore RF è dotato delle caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati in esso contenuti, nonché dei meccanismi necessari a garantirne la lettura solo agli organi di controllo.
4. Al fine di garantire la compatibilità tra i microprocessori RF ed accertarne l’interoperabilità con l’Infrastruttura di Sicurezza PSE, anche in presenza di forniture effettuate da produttori diversi, i microprocessori RF dovranno essere qualificati tramite specifiche prove tecniche e funzionali da effettuarsi a cura dell’Istituto.
5. I dati e gli elementi biometrici primari, specificati nell’allegato A al presente decreto, sono stampati su carta di materiale plastico, mediante l’utilizzo di tecniche previste per la produzione di carte valori.
6. I dati e gli elementi biometrici primari e secondari, specificati nell’allegato A al presente decreto, sono memorizzati all’interno del microprocessore RF.
Art. 4
Gestione degli elementi biometrici nel procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno
1. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF, di cui all’allegato B al presente decreto, sono utilizzati esclusivamente per verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità “uno a molti” a fini di identificazione.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici, primari e secondari, sono riportate nel decreto direttoriale di cui all’art. 10, comma 1, lettera c).
3. Al fine di garantire la qualità e l’interoperabilità degli elementi biometrici, primari e secondari, acquisiti e per assicurare la coerenza dei diversi sistemi biometrici e supporti operanti sul territorio nazionale, l’Agenzia per l’Italia Digitale emana apposite regole e guide tecniche, d’intesa con le Amministrazioni interessate e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. La conformità dei sistemi biometrici alle regole tecniche di cui al comma 3, viene accertata da laboratori di prova accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e registrati dall’Agenzia per l’Italia Digitale in un apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Art. 5
Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno
1. L’archivio informatizzato di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, allocato presso il Centro elettronico nazionale, è utilizzato per il rilascio, il rinnovo, l’annullamento, la revoca ed il controllo dei permessi di soggiorno e soddisfa finalità amministrative di verifica dell’esistenza di precedenti permessi di soggiorno rilasciati alla medesima persona, ovvero dei dati del permesso di soggiorno in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonché consente le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del microprocessore RF.
2. I dati acquisiti all’atto della presentazione dell’istanza di rilascio, di rinnovo e di aggiornamento del permesso di soggiorno sono trasmessi dagli Enti per via telematica, ciascuno per gli aspetti di specifica competenza, all’archivio informatizzato per la registrazione, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
3. I dati personali ed identificativi del permesso di soggiorno e gli elementi biometrici primari acquisiti durante l’iter procedimentale relativo alle attività indicate al comma 1, sono conservati nell’archivio informatizzato, con modalità strettamente correlate alle attività medesime, per un periodo pari alla durata del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per un periodo non superiore a dieci anni per le altre tipologie di permesso di soggiorno. Non è consentito l’utilizzo degli elementi biometrici primari per il confronto in modalità “uno a molti” a fini di identificazione.
4. Gli elementi biometrici secondari sono conservati nell’archivio di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 6
Infrastruttura di Sicurezza PSE
1. L’Infrastruttura di Sicurezza PSE è realizzata da sistemi collocati presso il Centro elettronico nazionale ed è costituita dalle infrastrutture a chiave pubblica e dalle componenti di cui ai commi 2, lettere a), b) e c), 4 e 5.
2. In conformità a quanto prescritto dalla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni:
a) è istituita l’Infrastruttura a chiave pubblica per i permessi di soggiorno che deve assicurare l’integrità e l’autenticità dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche le funzioni di Autorità Nazionale di Certificazione (Country Signing Certification Authority – CSCA) e di Firmatario dei Documenti (Document Signer – DS);
b) è istituita l’Infrastruttura a chiave pubblica per i sistemi di controllo destinati alla protezione ed alla lettura degli elementi biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno da parte dei sistemi di controllo autorizzati, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche la funzione di Autorità Nazionale di Verifica (Country Verifying Certification Authority – CVCA) e Verificatore dei Documenti (Document Verifier – DV);
c) sono istituite le funzioni di Autorità di Registrazione Nazionale (Country Verifying Registration Authority – CVRA) e di Autorità di Registrazione del DV (Document Verifier Registration Authority – DVRA), svolte rispettivamente dalla CVCA e dal DV, per gestire i processi di identificazione e autenticazione delle domande di certificazione di Verificatori di Documenti verso la CVCA e dei Sistemi di Controllo verso il DV;
d) sono definite le Politiche Comuni di Certificazione (Common Certificate Policy) e la gestione dei relativi certificati digitali dalle Autorità di cui alle lettere a), b) e c);
e) il Centro elettronico nazionale è istituito quale Punto di Contatto Unico (Single Point Of Contact – SPOC) per gestire con gli altri Stati membri dell’UE lo scambio dei certificati per l’autenticazione dei terminali preposti ad accedere alle immagini delle impronte memorizzate nel microprocessore RF del permesso di soggiorno.
3. Le infrastrutture a chiave pubblica di cui al comma 2, lettera a) e b), provvedono a:
a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento dell’autenticità a livello nazionale ed internazionale di tutti i permessi di soggiorno italiani emessi (Certificato della CSCA);
b) generare e certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Firmatario dei Documenti per firmare digitalmente i dati memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno e garantirne in tal modo l’integrità e l’autenticità (certificato del DS);
c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il controllo a livello nazionale ed internazionale di tutti i permessi di soggiorno italiani emessi (certificato della CVCA);
d) generare e certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Verificatore dei Documenti per abilitare i sistemi di controllo alla lettura degli elementi biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF dei permessi di soggiorno (certificato del DV).
4. L’Infrastruttura di Sicurezza PSE prevede una base dati (PKD-Nazionale), contenente i certificati digitali emessi e revocati, rilasciati dalle Autorità di Certificazione e dalle Autorità di Verifica dei Paesi emittenti, e consente ai sistemi di controllo in uso a livello nazionale la verifica dell’autenticità e dell’integrità dei dati dei permessi di soggiorno e dei passaporti elettronici.
5. Al fine di garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza dei dati durante l’intero processo di emissione dei permessi di soggiorno, è istituita un’Infrastruttura a chiave pubblica di servizio, che implementa le funzioni di creazione di canali di comunicazione sicuri, autenticazione degli enti, firma digitale e cifratura dei dati, come specificato nei decreti direttoriali di cui all’art. 10.
6. Le modalità di distribuzione e di gestione delle componenti necessarie alla lettura degli elementi biometrici secondari e alla creazione dei canali sicuri di cui al comma 5, nonché gli accorgimenti tecnici da adottare per garantirne la sicurezza, sono definiti con il decreto direttoriale di cui all’art. 10, comma 1, lettera b).
Art. 7
Produzione, inizializzazione e personalizzazione del permesso di soggiorno
1. L’Istituto provvede alla produzione del permesso di soggiorno, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità agli standard internazionali in materia, a quanto specificato dalla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, e in ottemperanza a quanto prescritto nei decreti direttoriali di cui all’art. 10.
2. Per la fase di produzione dei permessi di soggiorno, l’Istituto riserva, nel proprio stabilimento, uno speciale settore con accesso limitato ai soli dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni, sorvegliato dalle Forze di polizia, e dotato delle misure di sicurezza antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d’intesa con il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Nella fase di inizializzazione, l’Istituto effettua la predisposizione del microprocessore RF del permesso di soggiorno, in modo da consentire la successiva memorizzazione dei dati, secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all’art.10.
4. Nella fase di personalizzazione, l’Istituto riceve i dati del permesso di soggiorno resi disponibili dall’Infrastruttura Centrale PSE e provvede a memorizzarli nel microprocessore RF secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all’art.10.
5. L’Istituto, che deve garantire l’allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore RF, provvede alla personalizzazione grafica del permesso di soggiorno, stampando sul supporto fisico i dati di cui all’allegato A al presente decreto.
6. E’ cura dell’Istituto comunicare all’Infrastruttura Centrale PSE, utilizzando i servizi da questa resi disponibili, l’avvenuto completamento delle attività di cui ai commi 4 e 5, non conservando traccia alcuna dei dati utilizzati per la personalizzazione del permesso di soggiorno.
Art. 8
Trasmissione e custodia del documento
1. Il trasporto dei permessi di soggiorno personalizzati agli Enti è effettuato secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003.
2. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna ai richiedenti, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.
Art. 9
Procedure di sicurezza per il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno
1. Il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno avvengono nel rispetto delle procedure di sicurezza indicate nei decreti direttoriali di cui all’art.10, comma 1, lettere a) e b).
Art. 10
Specifiche tecniche
1. Con decreti direttoriali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, su proposta della Commissione di cui all’art. 11, sono adottate prescrizioni tecniche in materia di:
a) procedure e processi di produzione e di servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno;
b) infrastruttura di sicurezza PSE relativa al permesso di soggiorno;
c) modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari del permesso di soggiorno.
Art. 11
Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno
1. E’ istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno, preposta agli indirizzi strategici ed al monitoraggio delle varie fasi del progetto.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le Amministrazioni / Enti coinvolti nel progetto, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuno di essi;
b) approva le linee guida, le specifiche e le prescrizioni tecniche dei sistemi, le modalità operative e di funzionamento dei servizi, i documenti di avanzamento, nonché le proposte di modifiche e di adeguamento;
c) garantisce l’aggiornamento e l’allineamento del sistema in relazione all’evoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica e di e-government presenti in ambito nazionale;
d) presenta le proposte ai fini dell’adozione dei decreti direttoriali di cui all’art.10.
3. La Commissione è costituita dal Presidente, designato dal Ministero dell’interno, e da undici componenti, di cui cinque designati dal Ministero dell’interno, due dal Ministero dell’economia e delle finanze, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due dall’Istituto.
4. Il Presidente ed i componenti della Commissione rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito. L’incarico è rinnovabile.
5. La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta al mese.
6. Agli oneri di funzionamento della Commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
7. La Commissione può acquisire, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, pareri presso uno o più organismi di consultazione e di cooperazione.
8. Per il primo anno le attività della Commissione sono svolte dal Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto del Direttore centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza – Ministero dell’interno, in data 7 maggio 2009.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai fini della personalizzazione, del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali registrati nell’archivio informatizzato di cui all’art. 5 è il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Il responsabile del trattamento è Centro elettronico nazionale presso cui è istituito l’archivio.
Art. 13
Modalità e tempi di attuazione
1. Il permesso di soggiorno è introdotto progressivamente, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità ed entro il termine, non superiore a un anno, fissato con decreto dirigenziale del Ministero dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Fino all’entrata a regime dell’attività di certificazione prevista dall’art. 4, comma 4 del presente decreto, i sistemi biometrici utilizzati per il rilascio e il controllo del permesso di soggiorno sono conformi ad apposite linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Art. 14
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dell’interno del 28 settembre 2009 è abrogato allo scadere del termine di cui all’art. 13, comma 1.
2. I permessi di soggiorno rilasciati in conformità al decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 1, mantengono la propria validità fino alla scadenza.
Allegato A
(Testo dell’Allegato)
Allegato B
ELEMENTI BIOMETRICA PRIMARI E SECONDARI CONTENUTI NEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Elementi biometrici primari: Immagini del volto
In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 1030/2002 così come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, e dalla Decisione della Commissione C(2009) 3770 del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, l’immagine del volto del titolare del documento, memorizzata all’interno del microprocessore RF e stampata sul fronte del permesso di soggiorno, costituisce l’elemento biometrico primario. Le principali caratteristiche dell’immagine e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme tecniche:
– International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 3: Officiai Travel Documents (Cards), Third Edition, 2008.
– ISO/IEC 19794-5:2005, Biometrie Data Interchange Formats – Part 5: Face Image Data.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione e digitalizzazione dell’immagine del volto dello straniero, ottenuta a partire da una foto cartacea o da una immagine digitale, eventualmente anche acquisita sul posto. L’immagine del volto digitale ottenuta viene successivamente elaborata per consentirne la stampa sul fronte del permesso di soggiorno e la memorizzazione all’interno del microprocessore RF in esso contenuto.
L’immagine del volto dello straniero memorizzata nel microprocessore RF è conforme ai requisiti di codifica e formato FRONTAL.
Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF, tale immagine è compressa in formato JPEG2000.
2. Elementi biometrici secondari: Impronte digitali
In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 1030/2002 così come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, e dalla Decisione della Commissione C(2009) 3770, e successive modificazioni, le impronte digitali del titolare del documento che vengono memorizzate all’interno del microprocessore RF costituiscono gli elementi biometrici secondari. Le principali caratteristiche delle impronte digitali e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti norme tecniche:
– International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 3: Officiai Travel Documents (Cards), Third Edition, 2008
– ISO/IEC 19794-4:2005, Biometrie Data Interchange Formats – Part 4: Finger Image Data
– ANSI/NIST-ITL 1-2000 Standard “Data Format for thè Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information”; FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ)
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione a mezzo scansione elettronica di due impronte digitali dello straniero. Le impronte vengono successivamente elaborate per consentirne la memorizzazione all’interno del microprocessore RF in esso contenuto.
Le sopraccitate raccomandazioni e norme tecniche definiscono una serie di caratteristiche è requisiti che le impronte acquisite devono possedere, per garantire la interoperabilità e rendere più efficaci le operazioni di riconoscimento.
Le impronte digitali primarie da incorporare nel permesso di soggiorno UE sono le impronte semplici (piane) dell’indice destro e dell’indice sinistro.
In caso di qualità insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli indici della mano a causa di lesioni, si deve procedere all’acquisizione delle impronte, di qualità soddisfacente, di medi, anulari o pollici (1).
Le impronte digitali vengono memorizzate come immagini all’interno del microprocessore RF in esso contenuto, conformemente alla norma ISO/IEC 19794-4:2005, e successive modificazioni.
La qualità delle immagini delle impronte digitali deve essere conforme alle norme ISO/IEC 197944:2005 e ANSI/NIST 1-2000, e successive modificazioni.
Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF si deve ricorrere alla compressione delle immagini attraverso l’algoritmo WSQ, conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2000, e successive modificazioni.
——
(1) II formato di memorizzazione (CBEFF – Common Biometric Exchange File Format) classificherà il dito impiegato (indice sinistro, medio destro, ecc.) onde garantire il controllo del dito conforme.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 novembre 2013, n. 260.
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