MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 25 giugno 2019
Modalità, criteri e termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni
Art. 1
Finalità del provvedimento
1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall’anno 2019, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi.
Art. 2
Modalità e criteri di attribuzione del contributo
1. Ai predetti comuni, per un periodo massimo di dieci anni, è concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.
2. Qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
3. Nel caso di eventuali ulteriori assegnazioni e/o riassegnazioni di risorse finanziarie il contributo verrà rideterminato secondo le modalità ed i criteri sopra citati.
Art. 3
Termini per l’inoltro della documentazione e di decorrenza dei contributi
1. Ai fini dell’attribuzione del contributo le regioni devono inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma – ufficio sportello unioni, all’indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it.
2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell’interno entro i limiti di cui al comma 1, il contributo decennale è attribuito dall’anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il mese di gennaio, ovvero dall’anno seguente, per le fusioni aventi decorrenza successiva.
Art. 4
Ampliamento delle fusioni
1. Nel caso di ampliamento del numero dei comuni facenti parte di una fusione, la regione che ha adottato il provvedimento deve inviare copia della relativa legge regionale, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma – ufficio sportello unioni, all’indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it.
2. L’ampliamento del numero degli enti facenti parte di una fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario già attribuito, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al provvedimento regionale, ferma restando la decorrenza originaria delle quote di contributo già erogate, nonché la prosecuzione del contributo stesso fino al compimento del previsto decennio, limitatamente alla quota di contributo riferita al comune che ha generato l’ampliamento.
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