MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 26 ottobre 2018
Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 1
Requisiti per l’accesso
L’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del corrispondente ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene nei limiti e per le finalità di cui all’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché di quelli di cui all’art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, mediante procedura speciale di reclutamento a domanda, riservata al personale volontario di cui al penultimo periodo dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che abbia maturato entro il 1° gennaio 2018 i requisiti previsti dall’art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, ovvero, in relazione al personale volontario utilizzato nei nuclei cinofili territoriali del medesimo Corpo, che abbia conseguito la prescritta certificazione operativa alla data dell’11 aprile 2017.
Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Non è ammesso alla procedura speciale di reclutamento il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande e comunque sino alla data di assunzione, l’età prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dall’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Art. 2
Modalità di espletamento della procedura selettiva
La procedura prevede l’attribuzione del punteggio per formare la graduatoria di merito e l’accertamento dell’idoneità tramite apposita prova di capacità operativa.
L’attribuzione del punteggio viene determinata da:
a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01. Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall’art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai fini del presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel Corpo nazionale dal personale il cui rapporto di impiego sia cessato nell’ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicate dagli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati secondo le indicazioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto;
b) anzianità di iscrizione negli appositi elenchi del personale volontario. A ciascun anno di anzianità di iscrizione sono attribuiti 0,15 punti;
c) le patenti di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel medesimo allegato sono indicati i punti da attribuire in funzione delle diverse tipologie di patenti ivi indicate entro un massimo di punti 1. I punteggi delle patenti non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato;
d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato l’intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,15 punti;
e) per le unità cinofile, in luogo della lettera c), si applica quanto segue: l’aver ricoperto la mansione di formatore cinofilo, attestata dalla Direzione centrale per la formazione, per la quale sono attribuiti punti 1.
I requisiti per l’attribuzione del punteggio di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018.
Art. 3
Commissione esaminatrice
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, è nominata una commissione esaminatrice per l’attribuzione del punteggio nonché per l’accertamento dell’idoneità.
La commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento e appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale e alla carriera prefettizia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo contabili, ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento.
Per ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, è prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima.
Art. 4
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie
La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, riferite rispettivamente al personale da assumere ai sensi dell’art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017 e dell’art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione dei requisiti di cui all’art. 2.
Sulla base di tali graduatorie l’amministrazione redige le graduatorie finali, approvate con decreti del Capo del Dipartimento, pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora, durante il periodo di validità delle graduatorie, si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l’assunzione degli altri candidati è subordinata, comunque, all’accertamento dell’idoneità e dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
Al personale assunto all’esito delle procedure speciali di reclutamento si applica quanto disposto dall’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5
Accertamento dell’idoneità
Secondo l’ordine della graduatoria finale per ciascuna delle annualità previste dall’art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché secondo l’ordine della graduatoria riferita alle unità cinofile, i candidati sono convocati per l’accertamento dell’idoneità da parte della commissione esaminatrice. Per le annualità successive alla prima la commissione esaminatrice è nominata secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.
La prova di capacità operativa, anche allo scopo di garantire la propria e l’altrui incolumità nei servizi operativi, è diretta ad accertare l’efficienza fisica per l’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, pure con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità. La tipologia della prova e le relative modalità di esecuzione sono specificate nel bando di concorso.
I candidati si presentano all’accertamento dell’idoneità muniti di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a quarantacinque giorni dall’effettuazione dell’accertamento. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.
Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all’art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 6
Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
I candidati risultati idonei all’accertamento di cui all’art. 5 sono sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale ai sensi dell’art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163.
A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E’ facoltà dell’amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l’esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
I giudizi di inidoneità espressi dalla commissione, nominata ai sensi dell’art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti.
Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell’idoneità fisica.
Al fine di completare le procedure selettive entro i termini previsti per le assunzioni per ciascuna delle annualità di cui all’art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, qualora nel giorno fissato per l’accertamento dell’idoneità o per l’accertamento dei requisiti psico-fisico ed attitudinali il candidato risulti assente giustificato, si procederà, per l’annualità in corso, allo scorrimento della graduatoria, fermo restando il diritto del medesimo alla riconvocazione alle procedure di reclutamento per le successive annualità.
Art. 7
Corso di formazione
Il corso di formazione, della durata di sei mesi esclusivamente per le finalità del presente decreto, si articola in due fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso può svolgersi anche presso altre sedi.
Il corso, che ha carattere residenziale, è finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all’acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.
Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonché i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell’ambito delle finalità indicate dal presente articolo.
Art. 8
Norme finali
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
(art. 2, comma 2, lettera a)
Per il computo dei «giorni di servizio» del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si osservano i seguenti criteri:
a) per il personale volontario richiamato in servizio per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun giorno di richiamo, ivi comprese le assenze per malattia conseguente ad infortunio in servizio;
b) per il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si considera giorno di servizio ciascun giorno in cui il medesimo personale inserito nel dispositivo di soccorso provinciale abbia effettuato almeno un intervento.
Allegato B
(art. 2, comma 2, lettera c)
PATENTI
PATENTI | PUNTI | ||
CategoriaC | C1 | autoveicoli diversi da quelli dellecategorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; | 0,6 |
C | autoveicoli diversi da quelli dellecategorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 0,8 | |
C1E | complessi di veicoli composti di unamotrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. | 1 | |
CE | complessi di veicoli composti di unamotrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; | 1 | |
CQCMerci | veicoli della categoria C1, C e/o C+E pertrasporto professionale; | 1 | |
CategoriaD | D1 | autoveicoli progettati e costruiti per iltrasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 0,6 |
D | autoveicoli progettati e costruiti per iltrasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; | 0,8 | |
D1E | complessi di veicoli composti da unamotrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; | 1 | |
DE | complessi di veicoli composti da unamotrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg; | 1 | |
CQCPersone | veicoli della categoria D1, D e/o D+E inservizio pubblico di linea o di noleggio con conducente; | 1 | |
PATENTI RILASCIATE DAL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE | |||
patenti terrestri:1) patente terrestre di II categoria: punti 0,6 2) patente terrestre di III categoria: punti 0,8 3) patente terrestre di IV categoria: punti 1 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 21 agosto 2019, n. 127 - Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni…
- MINISTERO INTERNO - Comunicato 09 maggio 2022 - Individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 28 dicembre 2020 - Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del…
- INPS - Circolare 14 giugno 2022, n. 68 - Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 05 novembre 2019, n. 167 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 04 novembre 2019, n. 166 - Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…