MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 28 dicembre 2020
Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 1
Massimali di indennizzo per inabilità permanente assoluta, inabilità permanente parziale e decesso
1. Per l’assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al personale volontario nonché contro le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio dal personale medesimo, ivi inclusi gli infortuni e le infermità contratte durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che abbiano dato luogo ad inabilità permanente assoluta, ad inabilità permanente parziale o a decesso, sono stabiliti i seguenti massimali per l’indennizzo in capitale:
a) inabilità permanente assoluta: euro 51.695,69;
b) inabilità permanente parziale: il massimale stabilito nella precedente lettera a) per il caso di inabilità permanente assoluta è rapportato, ai fini della determinazione dell’ammontare dei relativi indennizzi, alle percentuali di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, stabilite per la liquidazione dell’equo indennizzo concesso a favore degli impiegati civili dello Stato che, per infermità contratte per causa di servizio, abbiano riportato una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Il massimale è ridotto del 25 per cento se l’infortunato al momento dell’evento dannoso ha superato i cinquanta anni di età;
c) decesso:
1.1. Euro 25.822,84 al coniuge superstite, semprechè non sia stata pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio ovvero sentenza di separazione addebitabile allo stesso passata in giudicato o di divorzio.
1.2. Da euro 5.164,27, fino ad un massimo di euro 25.822,84 per ogni figlio convivente a carico.
1.3. In mancanza del coniuge avente diritto, euro 25.822,84 per un solo figlio, aumentati di euro 5.164,57 per ogni altro figlio, fino ad un massimo di euro 51.145,69, da dividere equamente fra gli aventi diritto.
1.4. In mancanza di coniuge e figli, per ogni genitore, euro 10.329,14.
Art. 2
Misure indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
1. Per l’assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio al personale volontario nonché contro le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio dal personale medesimo, ivi inclusi gli infortuni e le infermità contratte durante i periodi di formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che abbiano dato luogo ad inabilità temporanea assoluta, è stabilita la seguente indennità giornaliera:
a) inabilità temporanea assoluta:
1. Vigile del fuoco volontario: euro 70,26;
2. Capo squadra volontario: euro 77,39;
3. Capo reparto volontario: euro 79,97;
4. Funzionario tecnico antincendio volontario: euro 86,14.
2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta dal giorno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di inabilità fino al giorno di formulazione del giudizio sulla idoneità o inidoneità al soccorso e agli altri servizi di istituto, da parte della competente Commissione medica ospedaliera.
3. Qualora il periodo di inabilità temporanea assoluta sia inferiore ai novanta giorni, il riconoscimento della riacquistata idoneità potrà essere effettuato dal medico incaricato dell’attività sanitaria presso la sede di servizio del vigile del fuoco in questione.
4. Al personale volontario che per legge, regolamento o altro atto amministrativo o per contratto sia individuale che collettivo abbia comunque diritto a percepire, durante il tempo trascorso nello stato di inabilità temporanea assoluta, un trattamento economico gravante su un datore di lavoro privato, una pubblica amministrazione, un ente pubblico o privato, ovvero su un ente di previdenza ed assistenza di diritto pubblico, l’indennità giornaliera di cui al presente articolo è ridotta di un importo pari al predetto trattamento economico. E’ tuttavia fatto salvo, a favore del medesimo personale, il diritto ad una quota di detta indennità pari ad un quinto dell’indennità giornaliera prevista.
Art. 3
Monitoraggio
1. Alle occorrenze finanziarie di cui al presente decreto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 1811 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2019 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, già incrementate di euro 200.000 per l’anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall’anno 2020, per effetto del citato art. 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018.
2. Il procedimento di monitoraggio della spesa è svolto semestralmente dai competenti uffici del Ministero dell’interno, con produzione annuale di un report da inviare ai competenti Ispettorati del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Laddove dal monitoraggio di cui al comma 2 emergano risparmi strutturali, si procederà alla rideterminazione delle misure indennitarie previste dall’art. 2, incrementando automaticamente le misure stesse in via percentuale, nel rispetto del limite di spesa autorizzato con lo stanziamento del citato capitolo 1811. Nel caso in cui dal medesimo monitoraggio emerga che l’andamento della spesa possa determinare eccedenze, le misure indennitarie di cui all’art. 2 saranno proporzionalmente ridotte nel rispetto dello stanziamento del predetto capitolo 1811.
Art. 4
Decorrenza
1. Le misure indennitarie stabilite con il presente decreto sono applicate agli infortuni in servizio e alle infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2019.
Art. 5
Registrazione
1. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- DECRETO LEGISLATIVO 06 ottobre 2018, n. 127 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 21 agosto 2019, n. 127 - Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni…
- MINISTERO INTERNO - Comunicato 09 maggio 2022 - Individuazione dei datori di lavoro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 26 ottobre 2018 - Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- INPS - Circolare 14 giugno 2022, n. 68 - Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 05 novembre 2019, n. 167 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…