MINISTERO INTERNO – Decreto ministeriale 31 gennaio 2019

Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno in data 23 dicembre 2015

1. Al decreto del Ministro dell’interno in data 23 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 4:

1) nel primo periodo, le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;

2) al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore)»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;

b) nell’Allegato A, alla seconda pagina:

1) la parola «GENITORI» è sostituita dalle seguenti: «MADRE E PADRE»;

2) le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;

3) la parola «PARENTS» è sostituita dalle seguenti: «FATHER AND MOTHER’S»;

c) nell’Allegato B,

1) al paragrafo 4.1:

1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;

1.2) al terzo comma le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;

1.3) dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente:

«La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;

2) al paragrafo 4.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’emissione della CIE valida per l’espatrio per il minore è autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 4 del presente decreto.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.