MINISTERO INTERNO – Nota 21 aprile 2021, n. 3020
Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77 – Emersione di rapporti di lavoro irregolari a tempo determinato
Si fa riferimento alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari prevista dal comma 1 dell’art. 103 della normativa in oggetto indicata e, in particolare, all’emersione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo.
Al riguardo, da parte di alcuni Sportelli Unici per l’Immigrazione, di associazioni di categoria e, da ultimo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state rappresentate alla Scrivente alcune problematiche relative alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, oggetto di regolarizzazione, nelle more del perfezionamento delle procedure di emersione. In particolare, si tratta dell’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, in attesa della convocazione presso lo Sportello, sia spirato il termine finale del rapporto medesimo.
Al riguardo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato nel merito, è dell’avviso che la procedura di emersione possa proseguire nell’eventualità in cui il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore.
Nel caso invece in cui il datore di lavoro non abbia né l’intenzione di voler prorogare il rapporto, né di voler nuovamente assumere il lavoratore, il predetto Dipartimento non ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Inoltre, non si ravvisano ragioni ostative al subentro di un diverso datore di lavoro che, nell’ambito della stessa procedura di emersione, si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno.
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