MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 04 ottobre 2016, n. 762
Linee guida per unificare le prove di verifica finale dei percorsi degli Istituti tecnici superiori con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina a norma dell’articolo 1, comma 48, della legge 13 luglio 2015, n. 107
Art. 1
Unificazione delle prove di verifica finale per il rilascio del diploma I.T.S. con le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina
1. In deroga alla disciplina in materia prevista dall’intesa del 3 marzo 2016 – repertorio atti n. 42/CU, le prove di verifica finale dei percorsi di cui al successivo art. 3, realizzati dagli I.T.S. a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, riferiti all’area tecnologica «Mobilità sostenibile», ambito 2.1 dell’allegato A) al D.I. del 7 settembre 2011, «Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci», sono unificate alle prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali, per gli iscritti alla gente di mare, di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.
2. Le prove sono finalizzate alla verifica dell’acquisizione, da parte degli allievi I.T.S., delle competenze rese obbligatorie dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per le carriere marittime, come individuato dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del decreto legislativo 71/2015 ai sensi delle Regole II/ 1 e III/ 1 della Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata.
3. Le prove d’esame unificate di cui al comma 1 si svolgono a cura della medesima commissione d’esame, nominata per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina come integrata ai sensi del successivo art. 2, comma 3, nell’ambito di una delle sessioni dei medesimi esami di abilitazione disciplinate dalla normativa in vigore di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, l’Istituto tecnico superiore interessato rivolge istanza alla Direzione marittima territorialmente competente, affinché provveda alla integrazione delle Commissioni d’esame, come previsto al successivo art. 2, comma 3, per il conseguimento, da parte dei propri allievi in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, comma 2, del diploma di tecnico superiore e delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina.
Art. 2
Commissione d’esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina
1. I programmi d’esame delle prove di verifica finale di cui al comma 1 dell’art. 1, come unificate ai sensi del medesimo articolo, sono integrati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, con i programmi d’esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali rispettivamente di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, come stabiliti dalla normativa vigente, di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno il 90% della loro durata complessiva e che siano in possesso dei requisiti previsti nelle norme emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni per l’Ufficiale di coperta e per l’Ufficiale di macchina:
– abbiano conseguito gli attestati di addestramento obbligatori, di cui al decreto legislativo 71/2015;
– abbiano completato il periodo di navigazione richiesto dalla normativa vigente ai fini del conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo;
– siano stati valutati con esito positivo dai docenti dei percorsi medesimi;
– siano in possesso della navigazione richiesta, certificata dal Comandante della nave nel libretto di addestramento per allievi ufficiali approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale di bordo a conclusione delle attività formative.
3. La Commissione d’esame è disciplinata dalla normativa vigente in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nelle sessioni di esame unificate la Commissione di esame viene integrata da un esperto del mondo del lavoro designato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S., che abbia svolto funzioni di docenza e/o tutoraggio nel percorso dell’I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell’area tecnologica e dell’ambito al quale si riferisce il percorso stesso, impegnato nella realizzazione delle attività di tirocinio ed un esperto della formazione professionale designato dalla Regione.
4. Al termine delle prove d’esame, e previo superamento delle stesse, viene rilasciato il diploma di tecnico superiore e l’attestato di superamento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale di Ufficiale di coperta o Ufficiale di macchina, ai fini del rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti del certificato di competenza.
5. La struttura delle prove di verifica finale di cui al comma 1 sarà definita, entro trenta giorni dal presente decreto, con provvedimento congiunto del Ministero dell’istruzione università e ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, al fine di uniformare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di espletamento delle stesse su tutto il territorio nazionale.
6. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami circa l’obbligo di versamento delle tasse per sostenere l’esame e per il ritiro del diploma I.T.S. e del certificato di competenza.
Art. 3
Percorsi formativi
1. Per consentire l’espletamento delle prove d’esame unificate di cui sopra, i percorsi formativi devono garantire l’acquisizione da parte degli allievi I.T.S. delle competenze previste dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per le carriere marittime nel ruolo di Ufficiale, di cui alle Regole II/1 e III/1 della Convenzione STCW e della Direttiva europea 2008/106/CE recepita con decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. A tal fine, la struttura ed il contenuto dei percorsi devono rispondere al principio della «formazione combinata», integrando formazione e addestramento a bordo.
2. Il programma di formazione riconosciuto in ambito marittimo deve comprendere il periodo di navigazione previsto dalla vigente normativa nazionale emanata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, da svolgere nel corso dei quattro/sei semestri di durata del percorso I.T.S. Il suddetto periodo di navigazione costituisce parte integrante del progetto formativo-addestrativo-teorico.
La formazione d’aula e l’addestramento a bordo sono progettati e pianificati in collaborazione con le società di navigazione, nel rispetto degli accordi di settore intervenuti tra le parti sociali.
3. I percorsi formativi di cui al comma 1, finalizzati al rilascio del diploma di tecnico superiore e degli attestati di superamento degli esami per il conseguimento delle abilitazione professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, devono essere gestiti in regime di Qualità (ISO 9001) e certificati da enti terzi, all’uopo qualificati e riconosciuti a livello internazionale come disposto dall’art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71.
4. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, non modificate dal presente decreto.
2. All’attuazione del presente decreto si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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