MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 09 aprile 2019, n. 327
Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, nonché le prove di esame e i relativi programmi.
2. I concorsi sono banditi ogni due anni, nelle regioni e per i ruoli nei quali, nel biennio di riferimento, si preveda un’effettiva vacanza e disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia.
3. In sede di prima applicazione, i concorsi sono banditi, ai sensi del comma 2, qualora le graduatorie di merito regionali dei concorsi espletati ai sensi dell’art. 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, risultino esaurite o non sufficientemente capienti nel biennio di riferimento.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a. Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b. Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
d. decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
e. docenti di sostegno: docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità;
f. USR: Ufficio scolastico regionale;
g. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
h. TIC: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 3
Requisiti di ammissione e articolazione del concorso
1. Ai sensi della legislazione vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
2. Per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, è richiesto inoltre il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’art. 5, nella prova orale di cui all’art. 6 e nella successiva valutazione dei titoli.
5. I programmi concorsuali sono indicati all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. I bandi di cui all’art. 11 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.
Art. 4
Prova pre-selettiva
1. Nei casi di cui all’art. 3, comma 6, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’art. 11, devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo nonché di conoscenza della normativa scolastica.
2. I bandi di cui all’art. 11 disciplinano l’articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l’eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nel la singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Il mancato collocamento in posizione utile alla prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
Art. 5
Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’art. 11, e che abbiano superato l’eventuale prova pre-selettiva, sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna procedura. La durata della prova è pari a 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La prova scritta di cui al comma 1 è composta da tre quesiti, cosi ripartiti:
a. per i posti comuni, due quesiti aperti che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;
b. per i posti di sostegno, due, quesiti aperti inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
c. per i posti comuni e di sostegno, un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Art. 6
Prova orale
1. I candidati che, ai sensi del successivo art. 7, comma 3 hanno superato la prova di cui all’art. 5, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.
3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle TIC.
4. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.
5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.
6. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le diverse procedure concorsuali sono riportati nelle griglie nazionali di valutazione di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, B/4.
Art. 7
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all’art. 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della graduatoria finale.
3. La commissione assegna alla prova scritta di cui all’art. 5 un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui all’art. 5, comma 2, lettere a) e b), la commissione assegna un punteggio compreso, tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 28,0 punti.
4. La commissione assegna alla prova orale di cui all’art. 7 un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali, di cui allo specifico decreto in pari data, un punteggio massimo complessivo di 20 punti.
Art. 8
Predisposizione delle prove
1. Le tracce delle prove di cui all’art. 5 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede altresì, prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato tecnico-scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero, che a tal fine può avvalersi di supporti esterni.
2. Le tracce delle prove di cui all’art. 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all’allegato A. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui all’allegato B, parte integrante del presente decreto.
Art. 9
Programmi di esame
1. L’allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:
a. il programma di esame comune;
b. il programma di esame specifico per ciascuna procedura concorsuale;
Art. 10
Graduatorie di merito
1. All’esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci per cento ai sensi dell’art. 400, comma 15, del testo unico.
2. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell’art. 400, comma 02 del testo unico, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR entro il 30 luglio di ciascun anno di riferimento, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché sul sito internet del Ministero.
4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all’art. 4, comma 1-quater lettera c) del decreto-legge, ai fini dell’immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili sono messi a bando nella procedura concorsuale successiva.
5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
6. Lo scorrimento delle graduatorie di merito regionali è subordinato alla procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta la decadenza dalle graduatorie a esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
Art. 11
Istanze di partecipazione ai concorsi e bandi
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad € 10,00 per ciascuna delle procedure (infanzia/primaria/sostegno infanzia/sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
7. Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
8. I concorsi sono banditi, per ciascuna regione, al termine di vigenza delle graduatorie del concorso precedente, fermo restando quanto previsto all’art. 4, comma 1-quater lettera a) del decreto-legge, ovvero qualora, al termine delle procedure di immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette graduatorie risultino esaurite.
9. I bandi sono adottati dal Direttore generale per il personale scolastico e disciplinano:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 3;
b. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
c. l’organizzazione dell’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2;
d. l’organizzazione della prova orale, ai sensi dell’art. 6;
e. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
f. i documenti richiesti per l’assunzione;
g. l’informativa sul trattamento dei dati personali.
10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.
Art. 12
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Val d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano
1. Il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l’allegato A alle specificità delle scuole dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Art. 13
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 14
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.
2. Il presente, decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza:
Si rinvia per la consultazione del decreto nonché degli allegati ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it.
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