MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 14 agosto 2019, n. 764
Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, nel sistema nazionale di istruzione e formazione
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione (d’ora in poi «Sistema coordinato»), previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (d’ora in poi «decreto legislativo»).
2. I soggetti che in seguito alla procedura di accreditamento entrano a far parte del Sistema coordinato, elaborano proposte per l’adozione del Piano delle arti, di cui all’art. 5 del decreto legislativo (d’ora in poi Piano), collaborano per la sua attuazione secondo le modalità definite dal Piano e dai conseguenti provvedimenti attuativi e offrono supporto alla progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell’offerta formativa, in relazione allo sviluppo dei temi della creatività di cui all’art. 3 del decreto legislativo (d’ora in poi «temi della creatività»).
3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca cura la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati, ripartito per aree corrispondenti ai temi della creatività.
4. L’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le università, gli istituti scolastici del sistema nazionale d’istruzione, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali, gli istituti italiani di cultura sono soggetti di per sé accreditati e non necessitano di iscrizione nell’elenco di cui al comma 3.
5. Le regioni e gli enti locali che pianificano iniziative e destinano risorse per la realizzazione di attività collegate alla promozione dei temi della creatività non necessitano di iscrizione nell’elenco di cui al comma 3.
Art. 2
Requisiti per l’accreditamento
1. Possono richiedere l’accreditamento i soggetti che appartengono a una delle seguenti categorie:
a) soggetti pubblici e privati che operano nelle aree dei temi della creatività e che dimostrino di aver ideato e realizzato, per almeno tre anni scolastici, progetti relativi all’area per cui si richiede l’accreditamento, con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o con reti di scuole;
b) soggetti pubblici e privati che abbiano collaborato, per almeno tre anni, con enti locali o regioni per la realizzazione di iniziative nelle aree dei temi della creatività, destinate alla pubblica fruizione, relativamente all’area per cui si richiede l’accreditamento;
c) enti del terzo settore, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, che dimostrino di aver ideato e realizzato, per almeno un anno, progetti di produzione artistica e musicale relativi all’area per cui si richiede l’accreditamento o iniziative artistiche e musicali destinate alla pubblica fruizione.
2. Per ottenere l’accreditamento i richiedenti possiedono i seguenti requisiti:
a. prevedere nello statuto, o nell’atto costitutivo, tra le finalità principali, la promozione di iniziative, azioni, attività, almeno in una delle aree dei temi della creatività;
b. disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c. disporre stabilmente di risorse professionali qualificate in relazione alle attività da realizzare, la cui formazione ed esperienza siano attestate almeno dal possesso di laurea triennale o diploma accademico di primo livello, rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, o da comprovata esperienza nelle aree dei temi della creatività adeguatamente documentate;
d. garantire capacità logistiche riguardo al possesso di dotazioni tecnologiche di qualità e di locali idonei per lo svolgimento delle attività da realizzare e per la didattica individuale e collettiva, in conformità alla normativa vigente;
e. documentare il sistematico ricorso al monitoraggio, anche in itinere, e alla valutazione dell’impatto delle azioni realizzate relative all’area per cui si richiede l’accreditamento;
f. operare attraverso attività laboratoriali che consentano lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sperimentali;
g. effettuare la programmazione delle attività attraverso organismi collegiali.
3. L’accreditamento può essere richiesto per una o più aree relative ai temi della creatività, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento all’accreditamento presso ciascuna area richiesta.
Art. 3
Commissione tecnico operativa interministeriale per l’accreditamento
1. Per l’espletamento delle procedure di accreditamento è costituita una Commissione tecnico-operativa interministeriale, composta da esperti designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La Commissione esprime motivati pareri in merito alle richieste di accreditamento, accertando l’appartenenza dei richiedenti alle categorie di cui all’art. 2, comma 1, e la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento previsti dall’art. 2, comma 2.
3. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati o rimborsi di qualsiasi genere.
4. I componenti della Commissione non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dall’ordinamento vigente.
Art. 4
Procedura di accreditamento
1. La richiesta di accreditamento è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nelle modalità definite dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il 6 dicembre di ogni anno. In caso di esito positivo della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall’anno scolastico successivo.
2. Con la richiesta di accreditamento il soggetto richiedente trasmette la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, e l’appartenenza alle categorie di cui all’art. 2, comma 1.
3. La Commissione di cui all’art. 3, entro il 6 marzo di ogni anno, formula per ogni richiesta un motivato parere.
4. Entro il 6 giugno di ogni anno, con provvedimento congiunto del direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del direttore generale per l’educazione e la ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto del parere della Commissione di cui all’art. 3, sono assunte le determinazioni in merito all’iscrizione del richiedente nell’elenco dei soggetti accreditati.
5. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prima della formale adozione del diniego di iscrizione, dà comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento dell’iscrizione. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.
Art. 5
Impugnative
1. Avverso il provvedimento di diniego dell’accreditamento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
Art. 6
Oneri finanziari
1. Il presente decreto non comporta oneri finanziari a carico delle finanze pubbliche e non dà diritto a rimborsi di qualsiasi genere.
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