MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 16 settembre 2016, n. 713
Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107
Art. 1
Prove di verifica finale
1. Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli I.T.S. comprendono:
a) una prova teorico-pratica, concernente la trattazione e la soluzione di un problema tecnico-scientifico, strettamente correlato all’area tecnologica ed ambito di riferimento del percorso formativo.
La prova è predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S.;
b) una prova scritta, tesa a valutare conoscenze ed abilità nell’applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali nazionali del percorso dell’I.T.S..
La prova è predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S. con la collaborazione di almeno 2 rappresentanti, rispettivamente dell’università/ente di ricerca e dell’impresa, che siano stati coinvolti nell’elaborazione del percorso formativo realizzato dall’I.T.S..
La prova consta di un set di 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla.
La predisposizione della prova è effettuata sulla base dei «Quadri di riferimento», definiti a livello nazionale, anche in coerenza con il processo di costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze con riguardo all’area tecnologica/ambito/profilo del percorso formativo realizzato dall’I.T.S.;
c) una prova orale, concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dalle imprese presso le quali è stato svolto il tirocinio stesso.
2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli allievi dei percorsi formativi degli I.T.S. che li abbiano frequentati per almeno l’80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini.
Ai fini della valutazione complessiva di cui sopra, finalizzata all’ammissione alle prove di verifica finale, si terrà conto altresì degli esiti delle verifiche intermedie predisposte dall’I.T.S. durante lo svolgimento delle attività formative.
3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:
– prova teorico pratica: massimo 40 punti – minimo 24 punti;
– prova scritta: massimo 30 punti – minimo 18 punti;
– prova orale: massimo 30 punti – minimo 18 punti.
4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando l’allievo abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ciascuna delle tre prove.
5. La Commissione esaminatrice, a maggioranza, può attribuire un bonus, per un massimo di 5 punti, ai candidati che abbiano conseguito al termine delle tre prove un risultato complessivo non inferiore a 85 punti. Ai fini dell’attribuzione del bonus, la Commissione terrà in considerazione anche la valutazione complessiva operata a conclusione delle attività formative ai sensi del precedente comma 2.
6. La Commissione esaminatrice, all’unanimità, può attribuire la lode ai candidati che abbiano conseguito il massimo punteggio al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli.
7. L’art. 6 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011 è soppresso.
8. Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi che hanno frequentato i percorsi delle Fondazioni I.T.S. vengono così costituite:
a) un rappresentante dell’Università, con funzioni di Presidente della commissione d’esame, designato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La designazione è effettuata dal MIUR anche sulla base di nominativi indicati dalle Fondazioni I.T.S. secondo le modalità appresso descritte, tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l’area tecnologica di riferimento dell’I.T.S., che non siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S..
Ai fini della designazione di cui al comma precedente, la Fondazione farà pervenire, entro sessanta giorni prima dell’inizio delle prove d’esame, una rosa di tre nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilità all’incarico, corredata di curriculum vitae;
b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell’Istituto tecnico o professionale ente di riferimento dell’I.T.S., individuato tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio a tempo indeterminato;
c) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione;
d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S.:
– il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell’I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell’area tecnologica e dell’ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di tirocinio;
– il secondo individuato nell’ambito dell’area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento dell’I.T.S. che non sia stato coinvolto nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione I.T.S..
9. La Commissione d’esame viene costituita dal dirigente scolastico dell’Istituto tecnico o professionale ente di riferimento della Fondazione I.T.S..
10. L’allegato D) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 febbraio 2013 è soppresso.
11. Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di quattro semestri sono riferibili al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
Le competenze in esito ai percorsi I.T.S. della durata di sei semestri sono riferibili al VI livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
12. Il Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S. rilascia, su richiesta dell’allievo, la certificazione delle competenze acquisite, anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale. Si richiama quanto previsto, ai sensi e per gli effetti, dal decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.
Analoga certificazione viene altresì rilasciata, su richiesta sia degli allievi sia di coloro che abbiano già conseguito il diploma, dalle imprese ove è stato effettuato il tirocinio.
13. Si osservano le disposizioni vigenti in materia di esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione circa l’obbligo di versamento della tassa per sostenere gli esami e per il ritiro del diploma.
Art. 2
Soggetti pubblici soci fondatori degli I.T.S.
La partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione I.T.S. e le loro attività possono avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Riconoscimento della personalità giuridica
Le Fondazioni I.T.S., ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, debbono essere dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e, comunque, preveda tra gli obiettivi indicati nello Statuto quello di garantire e assicurare la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.
Art. 4
Rendicontazione dei percorsi I.T.S.
1. La rendicontazione dei percorsi I.T.S. è effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS).
2. Il direttore generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con proprio decreto, istituisce un gruppo di lavoro composto da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, per definire le Unità di Costo.
Art. 5
Commissione nazionale per il coordinamento dell’offerta formativa degli I.T.S.
1. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione nazionale per il coordinamento dell’offerta formativa.
Detta commissione, composta da esperti del MIUR, MISE, MLPS, MEF, EE.LL. Regioni, Parti Sociali in un numero complessivo non superiore a quindici/venti membri, avrà i seguenti compiti:
– favorisce i processi di coordinamento dell’offerta formativa degli I.T.S. con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico a supporto della programmazione regionale;
– elabora un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento ai sensi dell’art. 14, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
– promuove, di norma ogni tre anni, l’aggiornamento delle aree tecnologiche, degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento dell’I.T.S., e la proposta di standard nazionali di riferimento in ordine alle caratteristiche dei percorsi formativi;
– promuove lo sviluppo ed il consolidamento del sistema della formazione terziaria non universitaria;
– promuove azioni per l’implementazione di modelli organizzativi che, anche attraverso i poli tecnico professionali, favoriscano l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica.
Per lo svolgimento delle suddette attività, la commissione si dota nella prima seduta di un regolamento ed opera con il supporto tecnico dell’INDIRE e dell’ISFOL.
La commissione nazionale può avvalersi, quando necessario, dell’apporto di ulteriori esperti.
Ai componenti della commissione nazionale, ivi compresi gli esperti, per il coordinamento dell’offerta formativa degli I.T.S. non sono dovuti compensi, emolumenti o altre indennità.
2. Con riferimento alle linee nazionali di indirizzo di cui al precedente comma, ed al fine di soddisfare il fabbisogno formativo in una determinata filiera produttiva territoriale, gli I.T.S. possono attivare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, percorsi formativi finalizzati al rilascio del diploma di tecnico superiore riferiti alle figure nazionali comprese nelle aree tecnologiche definite a livello nazionale, semprechè strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell’I.T.S. stesso.
3. Le Fondazioni I.T.S. regolarmente costituite entro la data del 16 luglio 2015, dotate di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro, possono attivare nel territorio altri percorsi di formazione, nell’ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all’art. 3, allegato b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, anche in filiere diverse da quella di riferimento, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione nazionale e regionale.
4. Le previsioni del presente articolo si applicano nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Misure di semplificazione
1. Ai fini della semplificazione degli organi statutari, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe (istituzioni scolastiche, strutture formative, etc.), debbono essere individuate rappresentanze unitarie sulla base di accordi tra i soggetti interessati.
2. I percorsi I.T.S. possono essere svolti in apprendistato con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Nell’ottica di promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa sia a livello territoriale che multiregionale, nazionale ed internazionale, la Fondazione I.T.S. adotta le necessarie iniziative per favorire l’ingresso di nuove aziende. A tale riguardo, la delibera con la quale il Consiglio di indirizzo rigetta l’istanza di ingresso nel partenariato presentata da una impresa deve essere motivata e trasmessa al MIUR ed alla Regione.
Art. 7
Il Presidente della Fondazione I.T.S.
1. Il Presidente della Fondazione I.T.S. è responsabile delle informazioni fornite ai fini del monitoraggio e della valutazione dei percorsi realizzati per il rilascio del diploma di tecnico superiore, in relazione anche alle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. La revoca del mandato al Presidente della Fondazione I.T.S. può essere disposta con i voti della maggioranza semplice del Consiglio di indirizzo, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da un terzo dei suoi componenti.
3. Il Presidente è responsabile degli atti di indirizzo amministrativo, gestionale e scientifico della Fondazione I.T.S.. E’, altresì, responsabile della promozione di attività di orientamento dei percorsi I.T.S. all’interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, delle imprese e delle famiglie.
Art. 8
Misure di sistema
1. Nell’ottica di favorire la scelta dei percorsi di istruzione tecnica superiore da parte dei soggetti interessati, in particolare dei giovani neodiplomati, le Fondazioni I.T.S. entro il 30 ottobre di ciascun anno provvedono ad avviare i percorsi. Sono fatte salve le modalità ed i termini disciplinati dall’art. 5 dell’Accordo in sede di Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S..
Art. 9
Disposizioni finali
1. L’importo delle rette di frequenza per gli studenti dei percorsi I.T.S. è determinato dalle singole Fondazioni nel limite massimo dato dalla differenza delle unità di costo standard previste, nelle more dell’attuazione dell’art. 4 delle presenti Linee guida, dal punto 3 dell’allegato C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e l’ammontare dei finanziamenti pubblici assegnati alla Fondazione stessa per la realizzazione delle medesime attività formative.
2. Le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle D’Aosta provvedono all’attuazione delle presenti Linee guida nell’ambito delle competenze spettanti ai sensi dello Statuto Speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.
3. Ai sensi della legge n. 40 del 2 aprile 2007 è del D.I. 7 febbraio 2013 gli Istituti Tecnici Superiori sono previsti tra gli standard minimi per la costituzione dei poli tecnico professionali.
Nell’ambito dei poli tecnico professionali, programmati dalle Regioni con la finalità di promuovere la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, gli I.T.S. favoriscono l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica.
4. Per quanto non integrato/modificato dal presente provvedimento si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
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