MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 23 dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalità per l’organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali
Art. 1
Finalità della Rete
1. La Rete, nel pieno rispetto della diversa identità e della pari dignità delle istituzioni scolastiche e formative che ne fanno parte, si propone di perseguire le seguenti finalità:
a. promuovere l’innovazione e il permanente raccordo con il mondo del lavoro;
b. favorire l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili in uscita di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 61/2017, al fine di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione tra la scuola e il lavoro, diffondendo e sostenendo i modelli di apprendimento in ambiente di lavoro (c.d. work based learning – WBL), realizzati attraverso l’alternanza rafforzata, l’impresa formativa simulata, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito PCTO) e l’apprendistato, nel sistema dell’istruzione professionale (di seguito IP) e nel sistema dell’istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP);
c. promuovere i sistemi di IP e di IeFP, anche attraverso la valorizzazione del sistema duale, al fine di qualificare un’offerta formativa rispondente ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;
d. supportare e favorire, a livello nazionale e territoriale, il raccordo tra il sistema di IP e il sistema di IeFP;
e. operare in coerenza e raccordo con altre reti di servizi, in particolare con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al comma 2 del presente articolo;
f. individuare buone pratiche ed elementi di eccellenza all’interno dell’intera filiera formativa verticale professionalizzante, fino agli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché le aree di criticità e i margini di miglioramento, formulando proposte mirate;
g. promuovere l’offerta formativa nell’ambito dei sistemi di IP e di IeFP, funzionale allo sviluppo di «eco-sistemi territoriali» di innovazione economica e sociale aperti alla collaborazione con altre realtà formative territoriali.
2. Per la realizzazione delle predette finalità e per la valorizzazione degli aspetti professionalizzanti la Rete coopera con soggetti pubblici e privati rappresentativi della realtà culturale, socio-economica e produttiva del Paese, anche raccordandosi con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come previsto dall’art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 61/2017.
Art. 2
Composizione della rete
1. Fanno parte della Rete:
a. le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i percorsi di istruzione professionale degli indirizzi indicati all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;
b. le istituzioni formative, accreditate dalle regioni sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. I soggetti di cui al comma 1 rappresentano le scuole professionali da cui prende il nome la Rete.
3. Concorrono, altresì, al funzionamento della Rete, secondo quanto previsto dal successivo art. 4:
a. il Ministero dell’istruzione;
b. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d. l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL.
4. Alle attività della Rete possono aderire i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto, previa delibera del Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento di cui al successivo art. 4.
Art. 3
Attività della Rete
1. La Rete promuove e sviluppa una pluralità di attività per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente decreto, tra le quali rientrano:
a. la promozione di azioni per la diffusione e il sostegno delle iniziative di impresa formativa simulata, alternanza rafforzata, PCTO e apprendistato, nonché la disseminazione delle buone pratiche realizzate;
b. la promozione e la diffusione di valide esperienze ed eccellenze che coinvolgono l’intera filiera formativa verticale professionalizzante, fino agli ITS, attuate con il supporto di partenariati avviati, in particolare, con i protagonisti del mondo del lavoro;
c. la formulazione di proposte per l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e dei profili di uscita dei percorsi di IP, nonché il raccordo con le regioni per l’aggiornamento delle figure di riferimento facenti parte del Repertorio nazionale dell’offerta formativa di IeFP, ferme restando le disposizioni di adozione del Repertorio medesimo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d. iniziative di innovazione metodologica e didattica, anche attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti della IP e della IeFP;
e. la promozione di strategie di orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione che valorizzino le vocazioni individuali e permettano di conoscere le esigenze dei settori produttivi e occupazionali;
f. l’attività di monitoraggio delle esperienze e delle attività promosse dalla Rete, anche sulla base delle attività istituzionali di monitoraggio e di analisi quali-quantitative già condotte dagli organi di supporto tecnico di cui all’art. 4, comma 6, del presente decreto;
g. la proposta di interventi e soluzioni che favoriscano l’implementazione dell’offerta formativa regionale di IeFP, rafforzandone la diffusione territoriale;
2. Gli organi di indirizzo e di gestione della Rete di cui all’art. 4 del presente decreto possono, in conformità con le finalità della Rete, ampliare o integrare le attività di cui al comma 1 a seguito delle eventuali esigenze espresse in seno alla stessa Rete e/o dai territori regionali, nei limiti definiti dall’art. 5, comma 1.
Art. 4
Organi di indirizzo e di gestione della rete
1. Costituiscono organi di indirizzo e di gestione della rete:
a) il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, composto da:
n. 2 rappresentanti del Ministero dell’istruzione;
n. 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
n. 2 rappresentanti del Coordinamento delle regioni;
n. 2 rappresentanti dell’ANPAL;
n. 3 rappresentanti delle reti nazionali degli istituti professionali, scelti dal Ministero dell’istruzione;
n. 3 rappresentanti delle associazioni nazionali rappresentative delle istituzioni formative accreditate presso le regioni.
b) il Consiglio di gestione, composto da quattro rappresentanti degli istituti professionali statali e paritari scelti dal Ministero dell’istruzione tra i coordinatori delle reti nazionali rappresentative degli indirizzi dell’istruzione professionale, e da quattro rappresentanti delle istituzioni formative accreditate presso le regioni, scelti dalle associazioni nazionali rappresentative della categoria.
2. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, sono nominati i componenti del Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento e del Consiglio di gestione della rete.
3. All’interno della Rete possono, altresì, essere costituiti:
a) Gruppi operativi tematici, promossi dal Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, che ne definisce le attività;
b) Comitati territoriali, promossi dal Consiglio di gestione, composti, per ciascun territorio, da rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative, dell’Ufficio scolastico regionale, della regione e delle associazioni rappresentative del mondo del lavoro.
4. Il Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento:
definisce, con regolamento interno, le modalità di funzionamento e di espressione della volontà collegiale e nomina la figura di riferimento per la rappresentanza dell’organo collegiale, stabilendone i compiti e la durata in carica non superiore a cinque anni;
coordina le attività della Rete formulando le indicazioni programmatiche di intervento;
favorisce le iniziative promosse dal Consiglio di gestione e ne monitora le ricadute, avvalendosi del supporto tecnico degli organismi di cui al successivo comma 6;
delibera in merito alle istanze di adesione dei soggetti pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 2, interessati alla partecipazione alle attività della Rete;
promuove la costituzione di eventuali gruppi operativi tematici su argomenti ritenuti emergenti in ambito nazionale o locale segnalati dalle istanze dei soggetti che compongono la Rete, tenendo conto degli esiti dei relativi lavori nelle strategie di indirizzo e coordinamento.
5 . Il Consiglio di gestione:
definisce, con apposito regolamento, le modalità di funzionamento e di espressione della volontà collegiale, nonché di funzionamento della Rete, e nomina la figura di riferimento per la rappresentanza della Rete, stabilendone i compiti, la durata in carica, non superiore a cinque anni, ed assicurando l’alternanza tra le rispettive componenti;
provvede alla gestione delle attività della Rete, sulla base delle linee programmatiche dettate dal Comitato nazionale di indirizzo e coordinamento, disponendo le collaborazioni necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 del presente decreto;
promuove, quando necessario, la costituzione dei Comitati territoriali, definendone la composizione, i compiti e le attività.
6. Nell’espletamento delle funzioni della Rete, il Ministero dell’istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, possono avvalersi, rispettivamente, del supporto dell’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), anche con funzione consultiva, nonché dell’associazione tecnostruttura delle regioni. La Rete può altresì avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di riconosciuta esperienza e professionalità.
Art. 5
Risorse
1. La costituzione, il funzionamento e le attività poste in essere dalla Rete non possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai componenti degli organi, dei comitati, dei gruppi e del consiglio di cui all’art. 4 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati per l’attività svolta nell’ambito della Rete.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO dell' ISTRUZIONE - Decreto ministeriale del 1° dicembre 2023 - Modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale
- MINISTERO dell' ISTRUZIONE - Decreto ministeriale del 6 dicembre 2023 - Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1,…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 04 settembre 2019 - Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete
- MINISTERO dell' ISTRUZIONE e del MERITO - Decreto ministeriale 20 ottobre 2023, n. 203 - Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze…
- MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - Comunicato 08 maggio 2019 - Proroga del termine di presentazione della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati del bando di concorso nazionale per l'accesso dei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…