MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 24 agosto 2021
Adozione del «Certificato di competenze» di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Con il presente decreto è adottato il modello di «Certificato di competenze» di cui all’art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al medesimo decreto legislativo, il cui modello è riportato all’allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. Il modello di «Certificato di competenze» di cui al comma 1 è rilasciato, a richiesta dell’interessato, nel corso delle singole annualità, ovvero al termine delle prime quattro annualità del percorso di studio, tra l’altro, ai fini dei passaggi dai percorsi dell’istruzione professionale ai percorsi dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché per consentire, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, il riconoscimento di crediti formativi per la progettazione ed attivazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP.
3. La certificazione delle competenze operata con il modello di cui al comma 1 costituisce una caratterizzazione dell’assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 ed è resa dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale, enti titolati ai sensi dell’art. 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall’art. 6 del medesimo decreto legislativo.
4. Il modello di «Certificato di competenze», di cui al comma 1, non modifica la certificazione di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, che mantiene il riferimento alle conoscenze, abilità e competenze di cui all’allegato del medesimo decreto, né modifica le disposizioni in materia di certificazione previste per la generalità dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 2
Contenuti e fasi della certificazione
1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 certificano le competenze, ovvero le abilità e conoscenze nelle ipotesi di cui al successivo comma 3, lettera b), progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti, tenuto conto del curricolo d’istituto e del curricolo della classe attivato ai sensi dell’art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 61/2017 sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi coerenti con i risultati di apprendimento del profilo in uscita.
2. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresì, il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Progetto formativo individuale di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61/2017.
3. La certificazione delle competenze di cui al comma 1:
a) è effettuata con riferimento alle unità di apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente;
b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilità e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui è organizzato il percorso di studio;
c) esplicita le competenze, ovvero le abilità e conoscenze nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), acquisite, riportando la denominazione, la descrizione, l’indicazione del contesto prevalente di apprendimento e, nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, l’indicazione del livello del quadro nazionale delle qualificazioni di cui all’allegato 1, tabella A, del decreto 8 gennaio 2018, nonché il codice statistico di riferimento dell’attività economica (ATECO) e, laddove presente, della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP), riconducibili al percorso formativo frequentato dalla studentessa e dallo studente;
d) indica, in sede di passaggio da un percorso di istruzione professionale ad un percorso di istruzione e formazione professionale, le competenze acquisite nell’ambito del curricolo di classe e del curricolo personalizzato, al fine di permettere la progettazione e l’attuazione delle attività di accompagnamento e sostegno della studentessa e dello studente finalizzate al graduale inserimento nel percorso di studi di destinazione e a favorirne il successo formativo;
e) descrive le competenze, ovvero le conoscenze e abilità nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), già acquisite, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, per la progettazione e attivazione degli eventuali interventi integrativi di cui all’art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 17 maggio 2018 per il conseguimento, da parte degli studenti dell’istruzione professionale, di una qualifica o un diploma professionale del Repertorio nazionale delle figure di riferimento dell’istruzione e formazione professionale.
Art. 3
Modalità di rilascio della certificazione
1. La certificazione delle competenze di cui all’art. 1 del presente decreto:
a) è rilasciata, a domanda dell’interessato, dall’istituzione scolastica di appartenenza nel corso o al termine delle singole annualità di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, del percorso di studi di istruzione professionale;
b) è redatta dal consiglio di classe e sottoscritta dal dirigente scolastico a seguito della valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti dalla studentessa e dallo studente, in termini di competenze, abilità, conoscenze, ovvero di sole abilità e conoscenze nel caso in cui le competenze non siano state pienamente raggiunte, in relazione alle unità di apprendimento di riferimento e alla personalizzazione del percorso di apprendimento esplicitato nel progetto formativo individuale di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61/2017.
Art. 4
Certificazione delle competenze per gli studenti frequentanti i percorsi dell’istruzione degli adulti
1. Il modello di «Certificato di competenze» di cui all’allegato A del presente decreto è adottato, altresì, dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di secondo livello di istruzione professionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012, a partire dall’anno scolastico di attivazione dei percorsi di cui al decreto legislativo n. 61/2017;
2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 certificano le competenze, ovvero le conoscenze e le abilità, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti nel corso del primo, secondo e terzo periodo didattico, ovvero al termine del primo e secondo periodo didattico, sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi in coerenza con i risultati di apprendimento del profilo in uscita;
3. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresì, il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Patto formativo individuale di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012;
4. La certificazione delle competenze di cui al comma 2:
a) è effettuata con riferimento alle unità di apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente;
b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilità e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi e finali dei diversi periodi didattici del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui è organizzato il percorso di studio.
Art. 5
Certificazione delle competenze per gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento
1. Il modello di «Certificato di competenze» di cui all’art. 1 del presente decreto è redatto, per le studentesse e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, con gli opportuni adeguamenti per renderlo coerente con gli obiettivi specifici previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI) e può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa nella quale sono rappresentate le correlazioni tra gli enunciati di competenza e gli obiettivi del PEI.
2. In presenza un Piano didattico personalizzato (PDP) che preveda misure dispensative e/o strumenti compensativi per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010 o con iter diagnostico in corso, il modello di «Certificato di competenze» di cui al comma 1 è redatto tenendo conto di tali misure e strumenti.
Art. 6
Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Nell’ambito delle competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti al modello di «Certificato di competenze» di cui agli articoli precedenti.
2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, l’ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso l’ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia può adattare le sezioni del modello di «Certificato di competenze» alle specifiche esigenze linguistiche.
Allegato A
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 02 agosto 2022 - Adozione delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) in modalità duale
- MINISTERO dell' ISTRUZIONE - Decreto ministeriale del 6 dicembre 2023 - Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1,…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 27 giugno 2019, n. 224245 - Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del modello e…
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 05 gennaio 2021, n. 6 - Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione
- MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 14 agosto 2019, n. 764 - Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività, nel sistema nazionale di istruzione e formazione
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…