MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 28 aprile 2022
Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’art. 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente non compreso tra quello di cui al comma 4 del medesimo art. 59 che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e della relativa prova conclusiva.
3. Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Sono fatti salvi i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione n. 499 del 21 aprile 2020.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministero: Ministero dell’istruzione;
b) decreto-legge: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
d) USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;
e) bando: bando di concorso di cui all’art. 10;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
g) AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia;
i) professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;
j) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico-ispettiva di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166.
Art. 3
Requisiti di ammissione e articolazione della procedura concorsuale straordinaria
1. Ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo art. 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;
c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);
d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
3. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.
4. La procedura concorsuale si articola nella prova disciplinare di cui all’art. 4 e nella valutazione dei titoli di cui all’art. 8.
5. I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell’art. 17 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all’art. 18 del presente decreto.
6. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
7. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’art. 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Art. 4
Prova disciplinare
1. La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’allegato A di cui all’art. 7 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline.
2. La prova ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 3. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
3. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
Art. 5
Valutazione della prova disciplinare e dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova disciplinare di cui all’art. 4 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale del concorso ordinario di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.
3. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all’art. 8 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.
Art. 6
Predisposizione delle prove
1. Le tracce della prova di cui all’art. 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all’art. 11 secondo i programmi di cui all’art. 7. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima.
Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
Art. 7
Programmi di esame
1. L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, indica il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso.
Art. 8
Titoli valutabili e relativo punteggio
1. L’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi.
Art. 9
Graduatorie di merito regionali
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. L’aggregazione interregionale è disposta dal bando di concorso. L’aggregazione interregionale può essere disposta con decreto del direttore generale per il personale scolastico, anche successivamente alla presentazione delle domande, in presenza di un esiguo numero di aspiranti, sino ad un massimo di centocinquanta candidati per ciascuna procedura.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’art. 10. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
Art. 10
Istanza di partecipazione alla procedura e bando
1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione alla procedura esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
4. Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dalla procedura.
5. Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge, il pagamento di un contributo di segreteria in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale.
6. Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico, il bando è adottato con decreto del direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
7. Il bando disciplina:
a. i requisiti di ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 3;
b. l’ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge;
c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura;
d. il contingente dei posti, distinti per regione e classe di concorso;
e. l’eventuale aggregazione interregionale delle procedure;
f. l’organizzazione della prova disciplinare;
g. la procedura di attribuzione del contratto a tempo determinato;
h. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
i. i documenti richiesti per l’assunzione;
j. l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 11
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell’art. 16.
3. Ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese.
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 404, comma 11, del testo unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12, del medesimo articolo. In conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, stabilisce criteri uniformi di svolgimento delle prove.
7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
Art. 12
Requisiti dei presidenti
1. Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.
Art. 13
Requisiti dei componenti
1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici della procedura di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, nella specifica classe di concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica.
2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici della procedura di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
4. Al fine di garantire la conclusione della procedura in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di nomina per l’anno scolastico 2022/2023, in caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.
Art. 14
Requisiti dei componenti aggregati
1. I componenti aggregati per l’accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della relativa lingua.
2. Al fine di garantire la conclusione della procedura in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di nomina per l’anno scolastico 2022/2023, in caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.
Art. 15
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle commissioni
1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;
e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
g. svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
h. essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
Art. 16
Formazione delle commissioni giudicatrici
1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza al dirigente preposto all’USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.
2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per i componenti aggregati. L’istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.
3. Gli aspiranti possono presentare l’istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso dell’USR responsabile della procedura.
4. Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all’art. 12;
b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all’art. 13;
c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 1;
d. l’insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all’art. 15. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’art. 15, comma 1, lettera f) è resa dall’aspirante all’atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
f. l’università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l’istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l’istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all’ultimo incarico ricoperto;
g. il curriculum vitae;
h. il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l’eventuale possesso dei titoli di cui all’art. 13, comma 3.
6. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l’integrazione della commissione.
7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
8. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione.
10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l’incarico.
11. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.
Art. 17
Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato
1. Il contratto a tempo determinato è proposto ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali di cui all’art. 9 sui posti vacanti di cui all’art. 1, comma 3, che sono resi indisponibili a livello provinciale per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo.
2. Le operazioni di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono disposte nell’ambito della procedura informatizzata predisposta dal Ministero.
3. I candidati utilmente collocati possono esprimere le preferenze unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione «Istanze on Line (POLIS)» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)». Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
4. Il bando di cui all’art. 10 disciplina le modalità di scelta della sede e il termine di presentazione dell’istanza.
5. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per classe di concorso.
6. Gli stessi uffici assegnano i candidati alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, nell’ordine delle preferenze espresse e sulla base della posizione in graduatoria.
7. All’aspirante che non ha prodotto alcuna domanda è conferita una sede d’ufficio una volta terminate le assegnazioni dei candidati che hanno prodotto regolare istanza.
8. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni.
9. La mancata indicazione di talune sedi comporta la rinuncia alle sedi non indicate e, qualora l’aspirante non sia soddisfatto sulle sedi richieste, la decadenza dalla graduatoria.
10. Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate.
Art. 18
Percorso di formazione e prova conclusiva
1. Il presente articolo individua le attività formative, le procedure, le modalità e i criteri di verifica del percorso di formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all’art. 9.
2. Il percorso di formazione assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente.
3. Il profilo assunto come riferimento attiene a cinque dimensioni o aree della professionalità: culturale-disciplinare, metodologico-didattica, organizzativa, istituzionale-sociale, formativo-professionale.
4. Il percorso, attivato dalle università, prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023.
5. Le attività formative previste per il percorso di formazione di cui all’art. 59, comma 9-bis del decreto-legge sono organizzate in tre aree tematiche di seguito riportate:
– formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU – MPED/03 – Didattica e pedagogia speciale);
– formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU – SPS/07 – Sociologia generale);
– elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU – MPED/04 – Pedagogia sperimentale).
6. Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso.
7. La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell’esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva.
8. A seguito del superamento dell’esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico-disciplinari (SSD).
9. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
10. Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il positivo superamento del percorso formativo.
Art. 19
Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato
1. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato di cui all’art. 17, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’art. 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’art. 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’art. 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’art. 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’art. 399, commi 3 e 3-bis, del testo unico.
4. All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.
5. La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale.
6. Le graduatorie regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.
Art. 20
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.
1. Il dirigente preposto all’USR per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire le procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano; provvede altresì ad adattare l’allegato A alle relative specificità.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. I presidenti delle commissioni giudicatrici per le classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell’Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 16, commi 10 e 11.
Art. 22
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 23
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.
—
Avvertenza:
Si rinvia per la consultazione del decreto, nonché degli allegati, ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it.
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