MINISTERO ISTRUZIONE – Decreto ministeriale 28 dicembre 2017

Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017

Art. 1

La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2017, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede, l’ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzioneNordCentroSud e Isole
Medica€ 3.700€ 2.900€ 1.800
Sanitaria€ 2.600€ 2.200€ 1.600
Scientifico-tecnologica€ 3.500€ 2.400€ 1.600
Umanistico-sociale€ 2.800€ 2.300€ 1.500

Nell’allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell’importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea

Spesa massima detraibileNordCentroSud e Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello€ 3.700€ 2.900€ 1.800

Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato, l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995 , n. 549 e successive modificazioni.

Gli importi di cui ai commi 1 e 3 vengono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

Il presente decreto e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

(omissis)