MINISTERO LAVORO – Decreto 11 gennaio 2018, n. 4
Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive
Articolo 1
(Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive)
Per gli anni 2018, 2019, 2020 l’azione in materia di politiche attive del lavoro è volta a implementare la riforma dei servizi per il lavoro contenuta nel decreto legislativo n. 150 del 2015, nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Con riferimento alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi e alla qualità delle politiche erogate, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano perseguono l’obiettivo di garantire:
a) la piena implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con particolare riguardo alla gestione unitaria della scheda anagrafica e professionale e delle comunicazioni obbligatorie, nonché del fascicolo elettronico del lavoratore e del sistema informativo della formazione professionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
b) il potenziamento del sistema delle politiche attive del lavoro e, in particolare, dei servizi per l’impiego, anche attraverso meccanismi di premialità e azioni di supporto a favore dei sistemi locali non adeguatamente operativi;
c) coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali, tramite intese preventive;
d) sviluppo della cooperazione applicativa per lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi dell’ANPAL, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’INPS, dell’INAIL, dell’INAPP, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
c) potenziamento di strumenti, anche informativi, per l’erogazione dei servizi agli utenti nel rispetto dei tempi di convocazione previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto, volti alla semplificazione delle procedure amministrative e alla riduzione degli oneri a carico degli operatori dei centri per l’impiego;
f) sviluppo della cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informativi sull’accreditamento per i servizi per il lavoro;
g) erogazione di servizi e misure di politica attiva che contribuiscano alla riduzione della durata media della disoccupazione, con particolare riguardo alla disoccupazione di lunga durata e alla disoccupazione femminile;
h) potenziamento degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi;
i) elaborazione di standard informativi condivisi, al fine di rilevare l’aumento del numero dei posti di lavoro intermediati dai servizi per l’impiego;
l) attuazione dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e politiche attive del lavoro;
m) rafforzamento degli strumenti finalizzati all’incremento dell’occupazione giovanile, con particolare riguardo alla facilitazione delle transizioni tra sistema di istruzione e formazione e mondo del lavoro e all’attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani;
n) rafforzamento delle capacità di intervento del sistema in relazione ai processi di trasformazione dei processi produttivi, in funzione di accompagnamento delle strategie di sviluppo con interventi di riqualificazione e orientamento dei lavoratori coinvolti;
o) rafforzamento della capacità dei servizi per l’impiego di prendere in carico i beneficiari del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e del reddito di inclusione (REI), con un approccio multidimensionale e in collegamento con i servizi di assistenza sociale, in un’ottica di condizionalità tra prestazioni di assistenza sociale e impegno in politiche di reinserimento sociale e lavorativo;
p) rispetto dei termini di convocazione degli utenti dei centri per l’impiego, siano essi percettori o non percettori di prestazioni di sostegno del reddito;
q) coinvolgimento di tutte le Regioni e Province autonome e dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella messa a regime del sistema informativo della formazione professionale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
L’azione in materia di politiche attive del lavoro posta in essere dall’ANPAL, anche in ambito internazionale e comunitario, è oggetto di preventiva informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di successiva comunicazione, mediante appositi report, contenenti gli esiti della stessa.
Articolo 2
(Obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive)
Per l’anno 2018, gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive del lavoro sono i seguenti:
a) erogazione dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015 a tutti i destinatari aventi diritto, previa verifica e chiusura entro il 2017, della fase di sperimentazione prevista dall’avviso pubblico di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’ANPAL n. 1 del 2017;
b) definizione dei termini e delle modalità attuative in relazione all’applicazione del principio di sussidiarietà;
c) definizione di unità di costo standard (UCS) e degli standard di servizio condivisi su tutto il territorio nazionale;
d) sviluppo di metodologie sui sistemi di intermediazione domanda e offerta di lavoro;
e) sviluppo della metodologia sulla profilazione qualitativa per l’individuazione di percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
f) attuazione di un sistema di rilevazione dei fabbisogni di competenze finalizzati a sostenere l’inserimento o il reinserimento al lavoro dei disoccupati;
g) attuazione dell’articolo 13, commi 3, 4 e 6, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
h) attuazione specifica e uniforme dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e politiche attive del lavoro, in conformità con quanto disciplinato nelle lince guida adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del presente decreto;
i) avvio, con il coinvolgimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una strategia di contrasto della disoccupazione di lunga durata, in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’unione europea del 15 febbraio 2016 sull’integrazione dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, che comporti la definizione, tra il tredicesimo e il diciottesimo mese di disoccupazione, di un accordo di inserimento lavorativo che comporti almeno un’offerta di servizio individuale volta a trovare lavoro, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei programmi cofinanziati a valere sul Fondo sociale europeo;
l) promozione di iniziative volte a stabilire una continua e reciproca interazione con i datori di lavoro, in particolare con le micro, piccole e medie imprese, ai fini di incrementare il numero dei posti di lavoro intermediati dai servizi per l’impiego;
m) definizione dei criteri di accreditamento dei servizi per il lavoro, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
n) sviluppo, in cooperazione applicativa, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di strumenti informatizzati ad uso degli operatori dei centri per l’impiego, al fine di effettuare le comunicazioni all’INPS per l’applicazione della condizionalità, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
o) sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la valutazione annuale da parte dell’ANPAL, in condivisione con le Regioni e con i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro nazionali e regionali, nonché dei risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni come previsto all’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Articolo 3
(Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale)
Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale le previsioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2015, meglio specificate nell’allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Articolo 4
(Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti)
Il centro per l’impiego, decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, convoca il disoccupato entro il novantesimo giorno di disoccupazione.
Il centro per l’impiego, decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, convoca il disoccupato beneficiario di strumenti di sostegno al reddito entro il novantesimo giorno di disoccupazione.
La domanda di NASpl, di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, contiene un’informativa circa la necessità per il beneficiario di rendersi reperibile ai fini delle comunicazioni relative alla partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro.
Il datore di lavoro, entro centoventi giorni dall’inizio della procedura per il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, comunica al centro per l’impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i nominativi dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per cui è prevista una riduzione di orario superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi. Il centro per l’impiego competente provvede a convocare i lavoratori, in orario compatibile con la prestazione lavorativa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Al fine di uniformare le procedure adottate dalle Regioni, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Treno e di Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di convocazione e di partecipazione alle politiche attive per le diverse categorie di utenti.
Il rispetto dei termini indicati nei commi 1, 2 e 4 può costituire elemento di valutazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione degli strumenti di incentivazione del personale.
Articolo 5
(Indicatori degli obiettivi annuali per l’anno 2018)
E’ stabilito un insieme minimo di indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali di cui all’articolo 2, riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 6
(Monitoraggio)
Il monitoraggio del grado di raggiungimento dei risultati attesi e dello stato di avanzamento delle attività connesse all’attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, è effettuato sulla base dei dati e delle informazioni, concernenti l’andamento delle iniziative intraprese, gli obiettivi conseguiti e le eventuali difficoltà di realizzazione.
L’adeguata conoscenza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 è assicurata, con verifiche intermedie, mediante relazioni, trasmesse ogni sei mesi dal Presidente dell’ANPAL e tenuto conto delle relazioni del collegio dei revisori dei conti della stessa Agenzia.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL.
Allegato A
INDICATORI DEGLI OBIETTIVI ANNUALI PER L’ANNO 2018
Indicatore | Disaggregazione | Target al 31/12/2018 |
---|---|---|
SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO (SIU) | ||
Tempestività della trasmissione della DID/SAP da parte delle Regioni/Province Autonome[numero medio di giorni tra la data di aggiornamento e data di invio della SAP] | Regioni, Province Autonome | 24 h |
Numero di Regioni/Province Autonome che hanno trasmesso la DID/SAP al NCN | Regioni, Province Autonome | 100% |
Qualità dei dati conferiti dalle Regioni[percentuale di informazioni mancanti/incoerenti nei dati conferiti dalle Regioni al NCN] | Regioni, Province Autonome | |
Numero di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 150/2015 in percentuale ai soggetti beneficiari di NASpI | Regione, Provincia, CPI, tipo di sanzione, sesso, età | |
Numero di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 150/2015 in percentuale ai soggetti beneficiari di NASpI e CIGS | Regione, Provincia, CPI, tipo di sanzione, sesso, età | |
DISOCCUPATI | ||
Numero di soggetti registrati (val. assoluto e percentuale sulla popolazione di riferimento (Flusso in ingresso nello stato di disoccupazione (RFL)) | Regione, Provincia, CPI, sesso, età, indice di profilazione | |
MISURE DI POLITICA ATTIVA | ||
Partecipanti ad interventi di politica attiva del lavoro per tipologia di intervento (flusso in entrata, stock medio, flusso in uscita, durata media) | Regione, Provincia, CPI, sesso, età, durata della disoccupazione | |
Stato occupazionale dei partecipanti ad interventi di politica attiva del lavoro (per tipologia di intervento) a 3, 6, 12 mesi dalla fine della misura | Regione, Provincia, CPI, sesso, età, durata della disoccupazione | |
TRANSIZIONE AL LAVORO | ||
Numero di beneficiari di AdR collocati sul numero di beneficiari di AdR | Regione, Provincia, CPI, sesso, età, durata della disoccupazione | |
Incremento percentuale del numero di beneficiari di NASpI da 4 mesi che hanno trovato lavoro (a t.d. > 3mesi nelle regioni meno sviluppate; > 6mesi nelle altre regioni; t.i.) rispetto all’anno precedente | Regione, Provincia, CPI, sesso, età, durata della disoccupazione, beneficiari o meno di AdR | |
Numero medio di giorni in cui si è beneficiato della NASpI | Regione, Provincia, CPI, sesso, età, durata della disoccupazione | |
Numero dei patti di servizio stipulati entro la tempistica dell’art. 4 sul totale dei patti di servizio da stipulare nell’anno | Regione, Provincia, CPI | |
DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA (LTU) | ||
Percentuale di LTU (DID>12mesi) avviati nell’anno a misure di politica attiva, entro 18 mesi dalla presentazione della DID | Regione, Provincia, CPI, sesso, età | |
Percentuale di LTU registrati che hanno trovato lavoro | Regione, Provincia, CPI, sesso, età, durata della disoccupazione, tipologia di contratto, classe di durata dell’occupazione (a t.d. > 3 mesi; t.d. > 6mesi; t.i.) | |
VACANCIES | ||
Numero di vacancies inserite nel sistema informativo unitario nell’anno in percentuale al totale assunzioni (comunicazioni obbligatorie) | Regione, Provincia, CPI, tipologia di contratto, classe di durata dell’occupazione | |
Numero di vacancies intermediate dai CPI nell’anno in percentuale al totale assunzioni (comunicazioni obbligatorie) | Regione, Provincia, CPI, tipologia di contratto, classe di durata dell’occupazione | |
Numero di vacancies inserite dai CPI in percentuale al totale assunzioni (comunicazioni obbligatorie) | Regione, Provincia, CPI, tipologia di contratto, classe di durata dell’occupazione | |
SODDISFAZIONE UTENTI | ||
Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi per lavoro (lato datori di lavoro) | Regione e Province Autonome | |
Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi per lavoro (lato persone in cerca di lavoro) | Regione e Province Autonome |
Allegato B
SPECIFICAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
(omissis)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 4795 depositata il 15 febbraio 2023 - E' valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Legge bilancio 2022. Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali. Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 03 gennaio…
- Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali - Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Linee di indirizzo e prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28916 - Ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, tale indirizzo costituisce l'indirizzo…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Direttiva 12 marzo 2020, n. 89539/RU - Linee di indirizzo per l’uniformità dell’azione amministrativa - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…