MINISTERO LAVORO – Decreto 22 maggio 2018, n. 51
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche periodiche di cui all’art. 71, co. 11, D.Lgs. 81/2008
Articolo 1
(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data del presente decreto: CTE – Certificazioni s.r.l.; GV VERIFICHE s.r.l.; ICIM S.p.A.; Normatempo s.r.l.; SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l..
Articolo 2
(Variazione delle abitazioni)
Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscrittinell’elenco adottato con decreto direttoriale in data 16 gennaio 2018, sono modificate, dalla data dal presente decreto, secondo le rispettive istanze di variazione: APAVE ITALIA CPM s.r.l.; BUREAU VERITAS ITALIA S.p.a.; C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.; ICIM S.p.A.; I.M.Q. – Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.; O.C.E. – Organismo di Certificazione Europea s.r.l.; RINA Services S.p.A.; Verifiche Industriali s.r.l..
Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell’iscrizione nell’elenco.
Articolo 3
(Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le Società IBV – Italy Bureau of Verification s.r.l. e Tecnoprove s.r.l. sono iscritte per cinque anni decorrenti dalla data del presente decretonell’elencodi cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011.
Articolo 4
(Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 e tenuto conto delle motivazioni richiamate in premessa, la società Tecnolab s.r.l. è cancellatadall’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011, con effetto dalla data del presente decreto.
Articolo 5
(Elenco dei soggetti abilitati)
Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto,è adottato l’elenco di cui alpunto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018.
Articolo 6
(Obblighi dei soggetti abilitati)
Conl’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini dicui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché idati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.11. Il registro informatizzatodeve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3.Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.11, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensidell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011,i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
Allegato
ELENCO
(omissis)
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