MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 01 giugno 2017, n. 46
Aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione
Articolo 1
Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, rispettivamente in data 13 aprile 2017 e 22 maggio 2017, relativamente alle istanze di rinnovo dell’iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione e dell’iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate quali soggetti formatori, e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrane n. 2 è iscritta nell’elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione e nell’elenco delle aziende autorizzate quali soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione. Analogamente, Terna Rete per l’Italia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70 è iscritta nell’elenco delle aziende autorizzate quali soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione.
L’iscrizione di cui al comma 1 ha validità triennale dalla data del presente decreto, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato II e del punto 4.3 dell’allegato III al D.M. 4.2.2011.
Articolo 2
Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1, lett. e), dell’allegato I al D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del medesimo D.M. 4.2.2011.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori, ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti di cui agli allegati II e III al citato D.M. 4.2.2011 in capo alle medesime aziende.
Articolo 3
A seguito delle iscrizioni disposte all’articolo 1, è adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale del 1° agosto 2016.
Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
Allegato
ELENCO
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 141 del 16 novembre 2023 - Dodicesimo elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Decreto ministeriale 18 settembre 2019, n. 58 - Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del D.M. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49494 depositata il 13 dicembre 2023 - In tema di infortuni sul lavoro il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, - Sentenza n. 39126 depositata il 18 ottobre 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44360 depositata il 6 novembre 2023 - La responsabilità del committente per gli infortuni verificatisi in occasione dei lavori commissionati non è esclusa sulla base del mero rilievo formale per cui il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…