MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 02 agosto 2022
Criteri e modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie
Art. 1
Soggetti destinatari
1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al Capo III del Titolo I e al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 2
Sanzioni
1. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 25-ter, comma 4, comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
2. La mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
3. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
4. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
5. Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
6. Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.
Art. 3
Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Modalità di applicazione delle sanzioni
1. Per le finalità di cui all’art. 2, il servizio ispettivo territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell’ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevedano riduzioni e/o sospensioni di attività, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.
2. L’organo ispettivo, qualora dai registri dell’ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite all’art. 2 del presente decreto, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne dà comunicazione all’INPS – sede territoriale competente – ai fini dell’applicazione della sanzione.
Art. 4
Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Modalità di applicazione delle sanzioni
1. Per le finalità di cui all’art. 2, il servizio ispettivo territorialmente competente nell’ambito delle verifiche ispettive disposte presso datori di lavoro che abbiano o abbiano avuto lavoratori coinvolti nell’ambito dei programmi formativi di cui all’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, accerta anche il concreto svolgimento della formazione secondo il programma contenuto nell’accordo sindacale, nell’esame congiunto o nell’ambito degli atti di cui alle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale.
2. L’organo ispettivo, qualora dai registri dell’ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite all’art. 2 del presente decreto, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne dà comunicazione all’INPS – sede territoriale competente – ai fini dell’applicazione della sanzione.
3. Le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei citati fondi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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