MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 02 dicembre 2016, n. 394
Incentivo Occupazione Giovani
Articolo 1
Principi generali
- Nell’ambito del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani” è istituito l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani”.
- Nelle more della conclusione della procedura di rifinanziamento del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, avviata con la proposta del 2015 della Commissione Europea, l’incentivo, in anticipazione, graverà sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO), priorità di investimento 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani”.
- L’INPS é competente della completa gestione dell’incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- L’INPS riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 200.000.000,00, nell’ambito del territorio nazionale, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano.
Articolo 2
Destinatari dell’incentivo
- Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, spetta un incentivo il cui importo è definito dall’articolo 4 del presente decreto.
- Sono ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13, e che risultano essere disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni.
- Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
- L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3.
Articolo 3
Tipologie contrattuali incentivate
- L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui all’articolo 2 con una delle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
- contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del presente decreto.
- L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
- Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
- L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente. (1)
——-
(1) Comma sostituito dall’articolo unico, comma 1, D.M. 19 dicembre 2016, n. 454.
Articolo 4
Importo dell’incentivo
- Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
- Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
- I giovani di cui al comma 1 devono essere ammessi al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
- In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
- Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato.
- L’incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
- L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.
Articolo 5
Fruizione dell’incentivo nei limiti del regime “de minimis”
- Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Articolo 6
Fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis”
- Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
- L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
- Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
- Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L’INPS provvede all’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012, dell’aiuto individuale concesso esclusivamente in caso di accertata disponibilità dell’intero importo richiesto nel limite “de minimis”.
- Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
Articolo 7
Cumulabilità con altri incentivi
- L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Articolo 8
Procedimento di ammissione all’incentivo
- Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
- L’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.
- Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione.
- A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
- A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Articolo 9
Autorizzazione dell’incentivo e limiti di spesa
- L’INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall’art. 1, comma 3, del presente decreto, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
- Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
- Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
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