MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 02 febbraio 2021 – Riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilita in misura pari al 6,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2020, adottato sulla base della delibera n. 181 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 13 ottobre 2020