MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 02 febbraio 2021

Riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilita in misura pari al 6,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2020, adottato sulla base della delibera n. 181 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 13 ottobre 2020

Articolo 1

(Riduzione dei premi per gli artigiani)

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 6,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2020.

Articolo 2

(Risorse economiche)

1. Le economie, eventualmente generate dall’applicazione dell’articolo 1, sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.