MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 03 agosto 2020, n. 92
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2020, per il settore agricoltura di cui alla delibera n. 32 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 25 giugno 2020
Articolo 1
(Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite)
1.Ai sensi dell’articolo 234 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell’articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2020, in € 25.106,52.
2.Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo Unico, o loro superstiti è di € 16.636,20 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Articolo 2
(Assegno per l’assistenza personale continuativa)
1.Ai sensi dell’articolo 218 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2020, è fissato in € 547,75.
Articolo 3
(Assegno una tantum)
1.Ai sensi dell’articolo 85 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2020, è fissato in € 10.050,00.
Articolo 4
(Assegni continuativi mensili)
Ai sensi dell’art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,005 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità | Importi dal 1° luglio 2020 |
---|---|
dal 50 al 59% | € 384,97 |
dal 60 al 79% | € 537,20 |
dall’80 all’89% | € 922,28 |
dal 90 al 100% | € 1.307,02 |
100% + a.p.c | € 1.855,06 |
Articolo 5
(Incrementi annuali)
1.Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
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