MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 04 febbraio 2021
Modalità di suddivisione fra gli ambiti sociali territoriali del contributo per l’assunzione di assistenti sociali
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Fondo povertà»: il fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
b) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
c) «Contributo attribuito all’Ambito»: il contributo di cui all’articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito all’Ambito territoriale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
d) «Soggetto capofila»: comune capofila o altro soggetto unico identificato dalla Regione in rappresentanza dell’Ambito territoriale;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell’Ambito o direttamente dall’Ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all’articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell’Ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente, gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato.
Art. 2
Modalità di riparto del Contributo attribuito all’ambito
1. Laddove tutte le funzioni in ambito sociale siano delegate ad un soggetto capofila, il contributo attribuito all’ambito è interamente destinato a tale soggetto.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, il Contributo attribuito all’ambito è da questo suddiviso fra il soggetto capofila e i comuni che fanno parte dell’Ambito territoriale secondo le modalità definite nei successivi commi 3, 4, 5 e 6.
3. Ai fini della determinazione della quota del contributo spettante a ciascun comune facente parte dell’ambito territoriale, il numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato eventualmente assunti direttamente dal soggetto capofila, come riportato nel prospetto riassuntivo, viene attribuito pro quota a ciascun comune, in proporzione al numero di residenti al primo gennaio dell’anno di riferimento.
4. Il contributo attribuito all’ambito viene da questo suddiviso fra ciascun comune riconoscendo un contributo pari a quello che si otterrebbe applicando a ciascuno di essi, singolarmente, con riferimento al numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, comprensivo di quelli attribuiti ai sensi del comma 3, gli stessi criteri di calcolo utilizzati per l’attribuzione del contributo fra tutti gli ambiti nazionali.
5. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 4 ecceda il totale riconosciuto all’ambito territoriale, il contributo è riconosciuto in quota parte.
6. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 4 non esaurisca il totale riconosciuto all’ambito territoriale, le somme residue sono suddivise fra tutti i comuni facenti parte dell’ambito e il soggetto capofila in proporzione al numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato riportato per ciascuno di essi nei prospetti informativi rispetto al totale.
7. L’ambito territoriale e i comuni che ne fanno parte possono concordare modalità alternative di suddivisione del Contributo al proprio interno, con riferimento all’effettiva suddivisione dell’esercizio delle funzioni in ambito sociale fra gli stessi e in riferimento alle effettive capacità assunzionali.
8. Con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto, o siano comunque impossibilitati a realizzare assunzioni, gli stessi comuni, insieme a quelli associati e all’ambito stesso, adotteranno ogni azione utile, anche attraverso la gestione associata dei servizi, a favorire che benefici del potenziamento dei servizi anche la popolazione ivi residente.
Art. 3
Modalità operative e controlli
1. La Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà a fornire le necessarie istruzioni operative e a predisporre in tempo utile, in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e con le altre competenti direzioni generali del Ministero, laddove ritenuto necessario, le apposite procedure informatizzate.
2. La Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale provvederà a controlli di coerenza dei dati inviati, anche con riferimento ai dati comunicati dai singoli comuni nell’ambito della compilazione del conto annuale del personale.
Eventuali incongruenze verranno segnalate all’ambito per i necessari riscontri, che dovranno essere forniti nei tempi richiesti.
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