MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 04 luglio 2019

Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore

Art. 1

Adozione delle linee guida

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell’art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono adottate le linee guida di cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3

Entrata in vigore

Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.

Dal medesimo esercizio cessa l’efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 E, CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL’ART. 9 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO N. 112/2017

Introduzione e riferimenti normativi

La legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ha assoggettato gli enti del Terzo settore, all’art. 3, comma 1, lettera a) «obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale», imponendo altresì all’art. 4, comma 1, lettera d) che le forme e modalità di amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri al principio della trasparenza e, lettera g) che gli «obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi» siano «differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche».

All’art. 6, comma 1, lettera f) viene stabilito che gli obblighi di trasparenza a carico delle imprese sociali devono essere «specifici». Ha inoltre previsto (art. 7, comma 3) che «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’organismo di cui all’art. 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera o)», ovvero la valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale…» e l’individuazione di «criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione… nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni».

In attuazione di quanto sopra, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha previsto all’art. 14, comma 1 che «Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all’art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte». In aggiunta a quanto sopra, sono tenuti per esplicita previsione del codice a redigere e rendere pubblico il bilancio sociale, prescindendo dai limiti dimensionali, in ragione della loro specificità e delle loro funzioni, i centri di servizio per il volontariato di cui all’art. 61, comma 1, lettera l).

In maniera analoga, indipendentemente dal valore complessivo delle entrate il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106» prevede all’art. 9, comma 2 che le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, depositino presso il registro delle imprese e pubblichino nel proprio sito internet «il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all’art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte». Nel caso di gruppi d’imprese sociali la redazione e il deposito del bilancio sociale devono essere eseguiti «in forma consolidata» (art. 4, comma 2).

Ulteriori espliciti riferimenti al bilancio sociale sono presenti nel codice nelle norme che individuano specifici contenuti del documento; analoghe disposizioni sono presenti anche nel decreto legislativo n. 112/2017 in materia d’impresa sociale. Tra essi:   ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel bilancio sociale di aver rispettato il principio secondo cui «la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda», in coerenza con l’analoga disposizione dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017; tale decreto, inoltre, prevede a carico delle imprese sociali, (con esclusione di quelle costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti) anche l’ulteriore contenuto ex art. 11, comma 3, relativo all’indicazione delle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti; ai sensi dell’art. 30, comma 7 del CTS, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci sull’osservanza «delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8» e contiene l’attestazione dei sindaci stessi circa la conformità del documento alle linee guida di cui all’art. 14; analoga previsione è rinvenibile all’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 relativamente alle imprese sociali (con esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10 citato); negli enti filantropici (art. 39, comma 1) il bilancio sociale «deve contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche».

In linea di massima quindi il legislatore delegato dei decreti 112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il registro unico del Terzo settore o presso il registro delle imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli enti del Terzo settore, lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all’informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega.

Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione (art. 13 del codice), che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e «illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie».

Inoltre, il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.

Al fine di accompagnare l’attuazione delle presenti linee guida, il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 58 e ss. del decreto legislativo n. 117/2017 potrà promuovere un’attività di raccolta e diffusione di buone prassi e di monitoraggio sull’applicazione delle medesime linee guida.

Le finalità delle linee guida

La finalità delle presenti linee guida, in adesione al disposto normativo, è quindi quella di definire i contenuti e le modalità di redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti interessati di adempiere all’obbligo normativo, ma anche per mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull’operato degli enti e dei loro amministratori, nonché sui risultati conseguiti nel tempo.

Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio» (1) La locuzione «rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» può essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli di «trasparenza» e «compliance», «la prima… intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati… la seconda si riferisce al rispetto delle norme… sia come garanzia della legittimità dell’azione sia come adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta» (2)

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni:

la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie; (3)

la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il valore generato dall’organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.

In questo modo il bilancio sociale si propone di:

fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell’ente;

aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;

favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione;

fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell’ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;

dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;

fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;

rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;

esporre gli obiettivi di miglioramento che l’ente si impegna a perseguire;

fornire indicazioni sulle interazioni tra l’ente e l’ambiente nel quale esso opera;

rappresentare il «valore aggiunto» creato nell’esercizio e la sua ripartizione.

Esula dal presente documento la trattazione della valutazione di impatto sociale, che costituirà oggetto di specifiche linee guida, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale

Dalle disposizioni normative citate al paragrafo 1 risulta pertanto che sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore:

gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);

i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);

le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali (4)

i gruppi di imprese sociali (con l’obbligo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

La redazione e pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in cui l’ente del Terzo settore non vi sia tenuto per esplicita disposizione di legge, può rappresentare anche il soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall’ente nei confronti dei propri stakeholders, o lo strumento attraverso il quale l’ente stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente. Nulla vieta quindi che quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale. Naturalmente in questo caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformità con le presenti linee guida e con la disciplina contenuta nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi sopra citati, pur invitando alla loro applicazione.

Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».

I destinatari del bilancio sociale

Il bilancio sociale è per sua natura «un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni sull’ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l’Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders» (5) Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea diffusione, lo stesso è destinato a raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati.

L’art. 4, comma 1, lettera g) della legge delega individua anche gli associati e i lavoratori tra i beneficiari degli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e di informazione in capo all’ente del Terzo settore.

Infine, considerato che tale strumento può «favorire lo sviluppo, all’interno… di processi di rendicontazione di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione» (6) , è evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano gli operatori, decisori e amministratori interni, ovvero coloro che all’interno dell’ente formulano e/o approvano le strategie e le pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di più lungo periodo, le istituzioni (autorità amministrative e decisori politici), il pubblico dei potenziali donatori.

Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economici finanziari rivestono, per i differenti interlocutori dell’ente, importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese che ne derivano.

A mero titolo esemplificativo, la lettura del bilancio sociale consente:

agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di adattarle ad un cambio del contesto esterno, di verificare l’operato degli amministratori;

agli amministratori di correggere / riprogrammare le attività a breve/medio termine, di «rispondere» a chi ha loro conferito l’incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai risultati precedenti) e nello spazio (con le attività di enti analoghi), di verificare l’efficacia delle azioni intraprese in relazione ai destinatari di riferimento;

alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi pubblici;

ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti delle finalità istituzionali.

I principi di redazione del bilancio sociale

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:

– rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate;

– completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente;

– trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;

– neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

– competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi nell’anno di riferimento;

– comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia – per quanto possibile – spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);

– chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

– veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;

– attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;

– autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.

La struttura e il contenuto del bilancio sociale

Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi. In caso di omissione di una o più setto-sezioni l’ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell’informazione.

Gli enti di Terzo settore che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale devono comunque fare riferimento al predetto schema ai fini di una rappresentazione attendibile ed esaustiva delle informazioni. Per questi ultimi è consentita una esposizione ridotta in relazione alle specificità proprie dell’ente ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalità informative del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione.

1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale:

eventuali standard di rendicontazione utilizzati; (7)

cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione;

altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

2) Informazioni generali sull’ente:

nome dell’ente;

codice fiscale;

partita IVA;

forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore;

indirizzo sede legale;

altre sedi;

aree territoriali di operatività;

valori e finalità perseguite (missione dell’ente); (9)

attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all’art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale);

evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte;

altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;

collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali…);

contesto di riferimento.

3) Struttura, governo e amministrazione:

consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente);

sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati);

quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell’ente;

mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;

4) Persone che operano per l’ente:

tipologie, consistenza e composizione (10) del personale che ha effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; (11) attività di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attività svolte dai volontari;

struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito;

Le informazioni sui compensi di cui all’art. 14, comma 2 del codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.

5) Obiettivi e attività:

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati;

per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche;

elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

6) Situazione economico-finanziaria:

provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati;

specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi;

finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;

segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi.

7) Altre informazioni:

indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale;

informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente (12) : tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle «altre informazioni», per trattare l’argomento con un maggior livello di approfondimento;

altre informazioni di natura non finanziaria (13) , inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei

diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.;

informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

8) Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti):

l’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l’art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevedono che l’organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:

a) per le imprese sociali, ad esclusione delle cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di: svolgimento da parte dell’impresa, in via stabile e principale, delle attività di cui all’art. 2, comma 1, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio; per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale; oppure delle attività in cui siano occupati in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5, secondo periodo; perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili(14), avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all’art. 3, comma 3;   struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle attività di direzione e coordinamento di un’impresa sociale da parte di soggetti di cui all’art. 4, comma 3; coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività (15), con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 11, comma 3 (vedi anche punto 3, «Struttura, governo e amministrazione» del presente paragrafo) (16)

adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva massima di cui all’art. 13, comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi);

b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8);

esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del codice del Terzo settore;

rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;

perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e);

Il bilancio sociale dovrà pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell’organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.

L’Approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle linee guida (punto 8 del precedente paragrafo).

Gli enti sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito (paragrafo 3 delle presenti linee guida) provvedono al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

In particolare:

enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);

imprese sociali: in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell’art. 1, comma 5, di quest’ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.

La data sopra individuata riguarda il termine per l’effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato.

Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l’opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.

La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (ad esempio anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).

 Sommario

Introduzione e riferimenti normativi

Le finalità delle linee guida

I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale

I Destinatari del bilancio sociale

I Principi di redazione del bilancio sociale

La struttura e il contenuto del bilancio sociale

L’Approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del bilancio sociale

(1) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011.

(2) cfr. voce «Accountability» in Dizionario Treccani di Economia e Finanza, 2012.

(3) Si tratta di un principio ormai diffuso anche in altri contesti (ad esempio già volontariamente adottato dalle imprese cd. «socialmente responsabili», che appartengono all’universo «profit») e recentemente previsto nei confronti della generalità di imprese di dimensioni rilevanti (cfr. la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante «Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni» e il relativo decreto legislativo 30/12/2016 n. 254).

(4) L’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale in capo alle cooperative sociali, imprese sociali ex lege, discende direttamente dalla qualificazione non emergendo incompatibilità tra l’obbligo in questione e la natura delle cooperative sociali. Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018, «D.Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali».

(5) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit, 2011, pag. 12.

(6) Ibidem, pag. 11

(7) Standard specifici di settore potranno essere elaborati e promossi ad opera delle reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore. In ogni caso l’ente deve dichiarare nella nota metodologica se è stato adottato uno standard di rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia il livello di conformità con tale standard.

(8) Dovrà farsi riferimento non solo all’inquadramento civilistico (es. associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, società ecc.) ma anche alla qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore (es. associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, rete associativa, ente filantropico, impresa sociale, società di mutuo soccorso, altro ente del Terzo settore.

(9) L’espressione del sistema di valori dell’ente deve essere comprensibile ad ogni stakeholder. In particolare, i valori devono essere «prescrittivi» (cioè devono essere intesi come guida effettiva del comportamento e dell’attività dell’ente), «stabili» (essere cioè cogenti per una durata significativa), «generali» (devono essere in grado di caratterizzare l’insieme delle attività e delle relazioni tra l’ente e i suoi stakeholders), «universalizzabili (devono essere intesi dall’ente in modo non occasionale ed essere considerati come validi in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle quali i valori si riferiscono).

(10) La composizione terrà conto di eventuali elementi rilevanti (ad es. per genere, per fascia di età, per titolo di studio ecc.).

(11) Specificare ad es. l’utilizzo di personale religioso, persone distaccate da imprese o enti, operatori volontari del Servizio Civile Universale, volontari di altri enti ecc.

(12) Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli enti del Terzo settore che gestiscono attività comportanti un impatto ambientale non trascurabile, ad es. per consumo di energia, produzione di rifiuti ecc.

(13) Quali quelle contenute del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254

(14) Si sottolinea che non costituisce distribuzione indiretta degli utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. n.112/2017 effettuata ai sensi dell’art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.

(15) Tra cui i volontari

(16) Si ricorda che l’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 non è applicabile alle cooperative a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.;