MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 04 maggio 2018, n. 56

Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 62, comma 6, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del medesimo comma, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Possono fruire del credito d’imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell’ambito della propria attività istituzionale, a decorrere dell’anno 2018, i versamenti al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 62 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

2. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, riconosciuto nella misura massima del 100 per cento, rilevano i versamenti effettuati ai sensi del comma 1 entro il 31 ottobre di ciascun anno, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l’anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi.

Art. 3

Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d’imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, versano al FUN le somme di cui al precedente art. 2, comma 1, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. L’Autorità di vigilanza di cui all’art. 10, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, comunica all’ONC entro il 31 ottobre di ciascun anno l’elenco delle fondazioni per le quali sussistono i requisiti di cui al citato decreto legislativo ai fini degli adempimenti previsti nel successivo comma.

3. L’ONC trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni per le quali lo stesso ONC ha preventivamente verificato l’effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 20 novembre di ciascun anno.

4. Entro trenta giorni dalla trasmissione dell’elenco di cui al comma 3, l’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate di cui all’art. 2, comma 2, e l’ammontare complessivo dei versamenti al FUN comunicati dall’ONC, rende nota annualmente, con provvedimento del direttore, la misura percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante. Entro il medesimo termine, l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all’ONC, l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile ai sensi del successivo comma 5.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare comunicato di cui al comma 4, tenuto conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta di cui al presente decreto è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall’imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuta la comunicazione della percentuale di credito d’imposta riconosciuto da parte dell’Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 4, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell’avvenuta cessione è data comunicazione all’ONC per la successiva notifica della variazione del beneficiario all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa.

7. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.