MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 05 febbraio 2019, n. 102661
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. Il «Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico» (d’ora in avanti, «Fondo»), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016, non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS, del quale costituisce gestione.
2. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’INPS distintamente.
Art. 2
Finalità del Fondo
1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle successive disposizioni.
2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
3. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall’art. 26, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Il Fondo ha lo scopo di:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dall’art. 11 e dall’art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi dell’art. 26, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015;
c) assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell’art. 26, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 o straordinarie, ai sensi dell’art. 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, di cui cinque designati dalle organizzazioni datoriali ASSTRA ed ANAV e cinque designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2018.
2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i componenti di parte datoriale del comitato saranno designati da ASSTRA, ANAV ed AGENS.
3. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
4. Il Comitato elegge il presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle associazioni imprenditoriali e dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
5. Nel caso in cui, durante il mandato, venga a cessare dall’incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al presente articolo.
6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all’insediamento dei nuovi componenti.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
8. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
10. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’Istituto o un suo delegato con voto consultivo.
11. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie dell’accordo del 4 luglio 2018 e anche ai fini di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio del bilancio;
d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo, alle parti firmatarie dell’accordo del 4 luglio 2018, i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell’accordo del 4 luglio 2018, proposte di modifica all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali nonché dell’economia e delle finanze;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede nell’ambito dei processi di cui all’art. 2, comma 4:
a) all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l’effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
c) all’erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
d) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.
2. L’assegno ordinario di cui al precedente comma 1, lettera a), richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero alle causali di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale così come definita ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali.
4. La prestazione dell’assegno ordinario è corrisposta nei limiti di durata e secondo le indicazioni previsti dall’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La proroga, sempre nell’ambito dei limiti di durata massima, è autorizzata dal Comitato a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.
5. L’integrazione dell’indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera c), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, provvede ad assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI (nell’importo riconosciuto per i primi tre mesi) maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI.
6. L’integrazione di cui al precedente comma 5 è soggetta alle regole sulla sospensione e la decadenza prevista per la NASpI.
7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall’INPS con riferimento all’indennità NASpI.
8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente comma 1, lettera d), è determinata dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.
9. La fruizione dell’assegno straordinario di cui al precedente comma 8, non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.
10. Al lavoratore destinatario dell’assegno straordinario è fatto obbligo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione dell’assegno stesso.
11. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
12. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento.
13. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.
14. Nel caso degli assegni ordinari di cui al comma 1, lettera a), il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata alla prestazione computata in base a quanto previsto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.
15. La contribuzione previdenziale correlata di cui all’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al precedente comma 1, lettera d).
Art. 6
Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 5 è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.
2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sono presentate con le modalità procedimentali di cui all’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima di trenta giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le domande di accesso alle prestazioni integrative e straordinarie e alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), sono presentate nei termini ordinari e con le procedure previsti dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.
3. L’esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorità:
a) domande che riguardano le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e b);
b) domande che riguardano le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), con priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell’ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali;
c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera d).
4. Fermo restando l’ordine di priorità di cui al comma precedente, l’esame delle richieste avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.
5. L’importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c), non può superare di quattro volte l’importo del contributo ordinario annuo dovuto dall’azienda nell’anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda.
6. Ai fini del calcolo previsto al comma precedente il costo delle prestazioni si ottiene deducendo dall’onere complessivo i contributi addizionali e quelli integrativi.
7. Sono fatti salvi i limiti di spesa secondo quanto disposto dall’art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in riferimento all’equilibrio finanziario dei fondi.
Art. 7
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b), e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.
2. I contributi ordinari sono versati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l’INPS.
3. Un contributo addizionale, nella misura dell’1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a).
4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) di integrazione della NASpI, è dovuto dal datore di lavoro, per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell’integrazione alla NASpI di cui all’art. 5, comma 5.
5. Per gli assegni straordinari di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), è dovuto dal datore di lavoro, per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata.
L’azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della relativa contribuzione correlata per l’intero periodo dell’erogazione degli assegni straordinari da parte dell’azienda direttamente all’INPS.
6. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell’art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
8. II Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio di previsione ad otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.
9. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere c) e d), può chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore dell’organizzazione sindacale stipulante il CCNL autoferrotranvieri – internavigatori (mobilità – TPL) alla quale aderisce, secondo le modalità cui alle apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali con l’INPS.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
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