MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 05 luglio 2021
Disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Regolamento ISEE»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
b) «ISEE»: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui al regolamento ISEE;
c) «ISEE corrente»: l’ISEE calcolato secondo le modalità di cui all’art. 9 del regolamento ISEE, come ridefinite ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017;
d) «Indicatore della situazione patrimoniale»: l’indicatore della situazione patrimoniale di cui all’art. 5 del regolamento ISEE;
e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all’art. 10 del regolamento ISEE;
f) «INPS»: l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
g) «Comunicazioni obbligatorie»: le comunicazioni relative alle assunzioni che i datori di lavoro privati sono tenuti a dare, ai sensi dell’art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019;
h) «Sistema informativo ISEE»: il Sistema informativo ISEE gestito dall’INPS, di cui all’art. 11 del regolamento ISEE.
Art. 2
Estensione dell’ISEE corrente
1. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche in caso l’Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente è ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalità di cui all’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. L’ISEE corrente, calcolato secondo le modalità di cui al comma precedente, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni.
3. Laddove, ricorrendo le condizioni per l’aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell’ISEE corrente nelle modalità di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che della componente patrimoniale ai sensi del comma 1, vengano aggiornate ambedue le componenti, l’ISEE corrente ha comunque validità fino, e non oltre, al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
4. Laddove, successivamente alla presentazione, ai, sensi del comma 1, di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.
Art. 3
Modulistica
1. Ai fini della presentazione dell’ISEE corrente, come sopra definito, entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto, viene definito su proposta dell’INPS, ai fini dell’approvazione secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 3, del regolamento ISEE, il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale riferito all’anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.
Art. 4
Omissioni e difformità
1. Ai fini dell’attestazione dell’ISEE corrente, di cui all’art. 11, comma 4, del regolamento ISEE, l’INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità, rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie. Ai medesimi fini, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all’INPS nelle modalità di cui all’art. 11, comma 3 del regolamento ISEE, l’esistenza di omissioni, ovvero difformità dei dati auto-dichiarati rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell’anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare e l’esistenza non dichiarata di rapporti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Mediante accordi convenzionali sono stabilite le modalità di scambio di dati tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS per le finalità del presente comma, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico definito dall’INPS ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento ISEE.
2. In sede di attestazione dell’ISEE corrente, oltre alle omissioni o difformità eventualmente riscontrate anche ai sensi dell’art. 11, comma 5, del regolamento ISEE, sono riportate, con riferimento al patrimonio mobiliare, le informazioni a livello del componente e del nucleo familiare, di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019.
3. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare un nuovo modulo DSU di richiesta dell’ISEE corrente, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Art. 5
Controlli
1. Periodicamente, via via che le informazioni risultano disponibili, i dati auto-dichiarati sono sottoposti a controlli, anche successivi al rilascio dell’attestazione, con le modalità di cui all’art. 11 del regolamento ISEE, e a verifica di coerenza rispetto a quanto risultante dalle comunicazioni obbligatorie. In particolare, l’INPS procede al controllo dei dati di cui all’art. 10, comma 8, del regolamento ISEE, di concerto con l’Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. A tali fini sono utilizzate le comunicazioni obbligatorie e le altre pertinenti informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base di accordi convenzionali, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico definito dall’INPS ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento ISEE.
2. I controlli di cui al comma precedente sono svolti dall’INPS sulla base di un piano predisposto annualmente dall’Istituto e presentato ad un tavolo tecnico composto dallo stesso INPS, dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che può chiederne modificazioni e integrazioni.
3. In caso di omissioni e/o difformità rilevate successivamente al rilascio dell’attestazione dell’ISEE corrente, l’attestazione già presente nel Sistema informativo ISEE viene sostituita con l’attestazione riportante le omissioni e difformità e il beneficiario viene avvertito all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria ovvero per il tramite dell’intermediario indicato nella DSU di ISEE corrente.
4. Gli enti erogatori, incluso l’INPS, anche ai fini dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell’art. 11, comma 6, del regolamento ISEE, accedono al Sistema informativo ISEE e in presenza di omissioni o difformità possono, anche in corso di erogazione della prestazione, richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, in assenza della quale provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci effettuata ai sensi dell’art. 11, comma 6, del regolamento ISEE. Nel caso risulti accertata la indebita fruizione di prestazioni agevolate attribuibile alla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non può ottenere il rilascio dell’ISEE corrente per il periodo di due anni previsto dall’art. 75, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», applicandosi le sanzioni di decadenza dai benefici e penali di cui ivi agli articoli 75 e 76.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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