MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 05 novembre 2021
Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)
Art. 1
Programma GOL
1. E’ adottato il Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», di cui all’allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. L’adozione del Programma GOL, ai sensi del comma 1, costituisce parte del traguardo (milestone) di cui alla missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del PNRR.
3. Sulla base delle indicazioni del Programma di cui al comma 1, favorendo la consultazione delle parti sociali, le regioni e le province autonome adottano un Piano regionale per l’attuazione di GOL. Il Piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte dell’ANPAL, a cui è inviato per l’esame entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L’ANPAL si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.
Art. 2
Risorse
1. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al Programma GOL, in sede di prima applicazione, è assegnata alle regioni e alle province autonome una quota del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all’intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 880 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:
a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), flusso annuale, annualità 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,40;
b) quota regionale dei beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati ai centri per l’impiego ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 4 del 2019, al netto di esclusi ed esonerati dagli obblighi, stock di beneficiari correnti al 30 giugno 2021 (fonte ANPAL); peso assegnato: 0,10;
c) quota regionale persone in cerca di occupazione, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,35;
d) quota regionale occupati, media 2020 (fonte ISTAT); peso assegnato: 0,05;
e) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualità 2017-19 (dati comunicati dall’INPS); peso assegnato: 0,10.
3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella Tabella 1 dell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Gli indicatori di cui al comma 2 sono utilizzati solo in sede di prima applicazione. Per i successivi riparti, cui si procederà annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome, si individuano i criteri di ripartizione delle risorse sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell’avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati.
5. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell’Allegato B sono erogate alle regioni e alle province autonome per il 75% all’atto dell’approvazione del Piano regionale di cui all’art. 1, comma 3. All’erogazione delle risorse residue si provvede una volta rendicontato l’utilizzo nelle modalità previste di almeno il 50% del totale indicato nella medesima Tabella 1.
Art. 3
Obiettivi
1. In misura proporzionale alle risorse assegnate ai sensi dell’art. 2, comma 3, sono fissati gli obiettivi che le regioni e le province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2022, riportati nella Tabella 2 dell’Allegato B.
2. Fermi restando gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome assicurano comunque il puntuale e pieno raggiungimento del traguardo (milestone) M5C1-2, di cui all’allegato della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, citata in premessa, concernente l’entrata in vigore entro il termine del 31 dicembre 2022 di tutti i Piani di cui all’art. 1, comma 3, e il raggiungimento in ciascuna regione e provincia autonoma dell’obiettivo indicato nella Tabella 2, sezione (C), dell’Allegato B.
3. Nel rispetto degli obiettivi e del traguardo di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome assicurano, tra l’altro, in coerenza con quanto previsto nel Programma GOL alla sezione 5 «I beneficiari», che gli interventi in favore dei percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista la condizionalità, siano attivati entro quattro mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica. Le regioni e le province autonome assicurano altresì che sia data priorità agli interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore delle persone più vulnerabili identificate quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno di trenta anni di età, lavoratori con almeno cinquantacinque anni, in maniera da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo secondario M5C1-3 secondo il quale le citate categorie rappresentino almeno il 75% del totale di 3 milioni di beneficiari del Programma entro il termine del 2025.
4. L’ANPAL vigila sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi da parte delle regioni e delle province autonome, che si impegnano alla puntuale rilevazione dei dati finanziari, fisici e procedurali secondo le indicazioni che verranno fornite, in particolare per l’invio al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR. Anche nelle fasi iniziali del Programma, è comunque garantita la trasmissione dei dati e dei documenti – in particolare, quelli riferiti al conseguimento di milestone e target – mediante invii concordati e coordinati.
5. Qualora emergano, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento del Programma GOL, criticità nel raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e del traguardo di cui al comma 2, l’ANPAL identifica tempestivamente, sulla base delle evidenze emerse, le regioni e le province autonome che presentano particolari ritardi nell’attuazione e, d’intesa con le medesime e con il supporto di ANPAL Servizi S.p.a., attiva interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all’art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Art. 4
Comitato direttivo
1. Al fine di dare tempestiva ed efficace attuazione al Programma, con decreto del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato direttivo di GOL, organismo coordinato dal direttore dell’ANPAL in cui sono rappresentate tutte le regioni e le province autonome, oltre all’ANPAL medesima e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale della consulenza scientifica di INAPP e del supporto di ANPAL Servizi S.p.a..
2. Il Comitato direttivo, con compiti propositivi e istruttori rispetto all’attuazione del programma, ha specifica funzione di cabina di regia per l’attuazione e il monitoraggio, valutando gli interventi e le attività realizzate in termini di efficacia ed efficienza, anche in rapporto ai target e milestone fissati.
3. Il Comitato direttivo si esprime altresì su ogni variazione delle misure e degli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi e dei costi ammissibili, fatto salvo quanto previsto e specificato nei Piani regionali.
Art. 5
Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale
1. Nelle more dell’adozione del Piano regionale di cui all’art. 1, comma 3, sono assegnate alle regioni le risorse di cui al Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale. Le risorse, iscritte sul capitolo n. 2050 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n. 5 «Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione» – Missione 26 «Politiche per il lavoro» – Programma 6 «Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione» – Azione 3 «Sostegno e promozione dell’occupazione e del reddito», sono finalizzate alla realizzazione di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della NASpI. A tal fine le regioni sperimentano progetti formativi secondo le indicazioni di cui ai percorsi 2, 3 e 5 contenuti nella Sezione 6 del programma GOL, di cui all’Allegato A.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:
a) quota regionale dei beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), flusso annuale, annualità 2019 (fonte INPS); peso assegnato: 0,80;
b) quota regionale lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, media annualità 2017-19 (dati comunicati dall’INPS); peso assegnato: 0,20.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano al riparto delle risorse di cui al comma 1.
Allegato A
IL PROGRAMMA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI GOL
(Testo dell’allegato)
Allegato B
TABELLA 1. CRITERI DI RIPARTO E SOMME ATTRIBUITE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME – PRIMA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL’INTERVENTO M5C1 “1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE” DEL PNRR, PARI AL 20% DEL TOTALE
REGIONE | Flusso di beneficiari NASPI (INPS, 2019) | Beneficiari RDC correnti indirizzati ai CPI (ANPAL, stock al 30.6.2021) | Persone in cerca di occupazione (RFL Istat, media 2020) | Occupati (RFL Istat, media 2020) | Lavoratori in CIGS (INPS, media triennio 201719) | QUOTE RIPARTO(%) | Somme assegnate(prima annualità) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesi | 0,40 | 0,10 | 0,35 | 0,05 | 0,10 | ||
Abruzzo | 2,65 | 1,84 | 2,17 | 2,13 | 2,72 | 2,38 | 20.944.000,00 |
Basilicata | 1,09 | 0,88 | 0,76 | 0,82 | 2,66 | 1,10 | 9.680.000,00 |
Calabria | 3,57 | 7,83 | 5,74 | 2,30 | 1,82 | 4,52 | 39.776.000,00 |
Campania | 10,68 | 26,06 | 15,28 | 7,05 | 9,96 | 13,57 | 119.416.000,00 |
Emilia-Romagna | 8,03 | 2,08 | 5,22 | 8,69 | 6,55 | 6,34 | 55.792.000,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 1,95 | 0,46 | 1,33 | 2,24 | 2,28 | 1,63 | 14.344.000,00 |
Lazio | 8,05 | 7,51 | 10,12 | 10,21 | 14,97 | 9,52 | 83.776.000,00 |
Liguria | 2,69 | 1,26 | 2,36 | 2,62 | 2,56 | 2,42 | 21.296.000,00 |
Lombardia | 12,50 | 6,59 | 10,09 | 19,24 | 13,57 | 11,51 | 101.288.000,00 |
Marche | 2,82 | 1,18 | 2,14 | 2,72 | 3,03 | 2,43 | 21.384.000,00 |
Molise | 0,54 | 0,60 | 0,48 | 0,46 | 0,42 | 0,51 | 4.488.000,00 |
P.A. Bolzano | 1,33 | 0,03 | 0,43 | 1,10 | 0,16 | 0,76 | 6.688.000,00 |
P.A. Trento | 1,62 | 0,25 | 0,57 | 1,03 | 0,60 | 0,98 | 8.624.000,00 |
Piemonte | 5,80 | 4,61 | 6,25 | 7,76 | 10,62 | 6,42 | 56.496.000,00 |
Puglia | 7,33 | 8,13 | 8,63 | 5,33 | 8,16 | 7,85 | 69.080.000,00 |
Sardegna | 4,47 | 3,62 | 3,72 | 2,46 | 1,50 | 3,73 | 32.824.000,00 |
Sicilia | 8,56 | 21,32 | 12,71 | 5,89 | 4,83 | 10,78 | 94.864.000,00 |
Toscana | 6,84 | 3,31 | 4,85 | 6,91 | 6,47 | 5,76 | 50.688.000,00 |
Umbria | 1,26 | 0,81 | 1,37 | 1,56 | 1,42 | 1,28 | 11.264.000,00 |
Valle d’Aosta | 0,35 | 0,05 | 0,15 | 0,24 | 0,05 | 0,21 | 1.848.000,00 |
Veneto | 7,87 | 1,58 | 5,63 | 9,24 | 5,65 | 6,30 | 55.440.000,00 |
Totale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 880.000.000,00 |
TABELLA 2. OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME – CONTRIBUTO REGIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET DI CUI ALL’INTERVENTO M5C1-1 “1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE” DEL PNRR, PARI AL 20% DEL TOTALE
REGIONE | QUOTE RIPARTO (%) (A) | Obiettivi regionali al 31.12.2022 (B) | Traguardi (miJestone) regionali al 31.12.2022 (C) | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero di beneficiari di GOL | di cui: coinvolti in attività di formazione | di cui: coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali | Numero di beneficiari di GOL | ||
Abruzzo | 2,38 | 14.280 | 3.808 | 1.428 | 7.140 |
Basilicata | 1,10 | 6.600 | 1.760 | 660 | 3.300 |
Calabria | 4,52 | 27.120 | 7.232 | 2.712 | 13.560 |
Campania | 13,57 | 81.420 | 21.712 | 8.142 | 40.710 |
Emilia-Romagna | 6,34 | 38.040 | 10.144 | 3.804 | 19.020 |
Friuli-Venezia Giulia | 1,63 | 9.780 | 2.608 | 978 | 4.890 |
Lazio | 9,52 | 57.120 | 15.232 | 5.712 | 28.560 |
Liguria | 2,42 | 14.520 | 3.872 | 1.452 | 7.260 |
Lombardia | 11,51 | 69.060 | 18.416 | 6.906 | 34.530 |
Marche | 2,43 | 14.580 | 3.888 | 1.458 | 7.290 |
Molise | 0,51 | 3.060 | 816 | 306 | 1.530 |
P.A. Bolzano | 0,76 | 4.560 | 1.216 | 456 | 2.280 |
P.A. Trento | 0,98 | 5.880 | 1.568 | 588 | 2.940 |
Piemonte | 6,42 | 38.520 | 10.272 | 3.852 | 19.260 |
Puglia | 7,85 | 47.100 | 12.560 | 4.710 | 23.550 |
Sardegna | 3,73 | 22.380 | 5.968 | 2.238 | 11.190 |
Sicilia | 10,78 | 64.680 | 17.248 | 6.468 | 32.340 |
Toscana | 5,76 | 34.560 | 9.216 | 3.456 | 17.280 |
Umbria | 1,28 | 7.680 | 2.048 | 768 | 3.840 |
Valle d’Aosta | 0,21 | 1.260 | 336 | 126 | 630 |
Veneto | 6,30 | 37.800 | 10.080 | 3.780 | 18.900 |
Totale | 100,00 | 600.000 | 160.000 | 60.000 | 300.000 |
TABELLA 3. CRITERI DI RIPARTO E SOMME ATTRIBUITE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AFFERENTI AL FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – ANNO 2021*
REGIONE | Flusso di beneficiari NASPI (INPS, 2019) | Lavoratori in CIGS (INPS, media triennio 201719) | QUOTE RIPARTO(%) | Somme attribuite |
---|---|---|---|---|
Pesi | 0,80 | 0,20 | ||
Abruzzo | 2,73 | 2,74 | 2,73 | 1.365.000,00 |
Basilicata | 1,12 | 2,68 | 1,43 | 715.000,00 |
Calabria | 3,68 | 1,83 | 3,31 | 1.655.000,00 |
Campania | 11,00 | 10,04 | 10,81 | 5.405.000,00 |
Emilia-Romagna | 8,27 | 6,60 | 7,94 | 3.970.000,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 2,01 | 2,30 | 2,07 | 1.035.000,00 |
Lazio | 8,30 | 15,09 | 9,66 | 4.830.000,00 |
Liguria | 2,77 | 2,58 | 2,73 | 1.365.000,00 |
Lombardia | 12,88 | 13,67 | 13,04 | 6.520.000,00 |
Marche | 2,91 | 3,05 | 2,94 | 1.470.000,00 |
Molise | 0,55 | 0,42 | 0,52 | 260.000,00 |
Piemonte | 5,98 | 10,70 | 6,92 | 3.460.000,00 |
Puglia | 7,55 | 8,22 | 7,68 | 3.840.000,00 |
Sardegna | 4,61 | 1,51 | 3,99 | 1.995.000,00 |
Sicilia | 8,82 | 4,87 | 8,03 | 4.015.000,00 |
Toscana | 7,05 | 6,52 | 6,94 | 3.470.000,00 |
Umbria | 1,30 | 1,43 | 1,33 | 665.000,00 |
Valle d’Aosta | 0,36 | 0,06 | 0,30 | 150.000,00 |
Veneto | 8,11 | 5,69 | 7,63 | 3.815.000,00 |
Totale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
(*) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province Autonome di Trento e Bolzano non partecipano al riparto delle risorse del Fondo
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- Note di coordinamento in materia di beneficiari del Percorso 5 della Garanzia per l’Occupabilità di lavoratori – GOL - ANPAL - Circolare n. 1 del 27 ottobre 2023
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale del 29 marzo 2024 - PNRR M5 C1 R1.1. Riforma politiche attive - Decreto Integrazioni Programma GOL
- Strumenti di analisi della domanda di lavoro e delle competenze dei lavoratori in attuazione del Programma GOL - ANPAL - Nota n. 589 del 19 gennaio 2023
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 08 settembre 2021 - Riforma delle politiche attive del lavoro e del Programma GOL: svolta oggi la presentazione
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 21 ottobre 2021 - Programma GOL: via libera all’intesa sul riparto dei primi 880 milioni di euro
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