MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 07 luglio 2020

Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare

Art. 1

Determinazione e destinazione del contributo forfettario

1. Il contributo forfettario di cui all’art. 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione, nella misura di seguito indicata, per i diversi settori di attività:

a) euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;

c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. Il contributo forfettario di cui al comma 1 è versato con le modalità di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il relativo codice tributo e sono fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

3. L’INPS provvederà, con propria circolare, a definire gli ulteriori adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall’emersione, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 maggio 2020.

4. Il contributo forfettario di cui al comma 1, riscosso con le modalità indicate al comma 2, è riversato dall’Agenzia delle entrate:

a) per un terzo all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;

b) per un terzo all’INPS, a titolo contributivo;

c) per un terzo all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

5. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario ai sensi del comma 1.